Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 144 del 25 maggio 1995
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 6989
Circolare 144 del 25 maggio 1995
Oggetto:
Titolari di assegno o pensione di invalidità che all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità optino in favore del trattamento di mobilità.
SOMMARIO
Con la presente circolare vengono fornite istruzioni in
relazione alla situazione che viene a determinarsi nei
confronti dei titolari di pensione o assegno di invalidita'
per effetto dell'opzione esercitata in favore del tratta-
mento di mobilita'.
1 - PREMESSA.
L'articolo 2, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994,
n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1991, n.451, ha previsto, per i lavoratori iscritti nelle
liste di mobilita', la facolta' di optare, all'atto della
iscrizione nelle liste di mobilita', tra l'indennita' di
mobilita' e la pensione o assegno di invalidita'.
Secondo l'articolo 12, comma 2, del provvedimento, in caso
di iscrizione nelle liste di mobilita' alla data del 20
gennaio 1994 i lavoratori avevano 60 giorni di tempo, dal 21
maggio 1994, per esercitare l'opzione qualora intendessero
percepire, per il periodo residuo, l'indennita' di mobilita'
che sarebbe stata loro corrisposta ove non avessero fruito
di detti trattamenti pensionistici.
Nel dare istruzioni per l'applicazione delle citate dispo-
sizioni, con circolare n.178 del 9 giugno 1994 (lettera A,
punto 5 ) e' stato precisato che, in caso di opzione per
l'indennita' di mobilita', l'erogazione della pensione o
dell'assegno di invalidita' resta sospesa per il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' ovvero, in caso di
sua corresponsione anticipata ai sensi dell'articolo 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223, per il periodo
corrispondente all'ammontare dell'anticipazione liquidata in
favore dell'interessato.
In relazione alla situazione che si determina con la so-
spensione dei trattamenti di invalidita' si forniscono le
seguenti istruzioni.
2 - CONFERMA E REVISIONE DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITA'.
Nei confronti del titolare di pensione o assegno d'invali-
dita' sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore
del trattamento di mobilita' continua a trovare applicazione
la disciplina vigente in materia di conferma degli assegni
d'invalidita' e di revisione delle prestazioni di
invalidita', con la conseguenza che, in caso di mancata
conferma o revoca della prestazione di invalidita', il
titolare riassume la posizione di assicurato.
3 - SOSTITUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' CON LA PENSIONE
DI INABILITA'.
Nei confronti dei titolari di assegno di invalidita' ai
quali venga liquidata la pensione di inabilita', il diritto
al trattamento di mobilita' cessa per incompatibilita' dalla
data di decorrenza della pensione.
4 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE
DI VECCHIAIA.
Nei confronti del titolare di assegno di invalidita' che
abbiano optato per il trattamento di mobilita' e che alla
data del collocamento in mobilita' abbiano titolo alla
mobilita' lunga, la trasformazione dell'assegno in pensione
di vecchiaia ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge
n.222/1984 deve essere effettuata al compimento dei 60 anni
di eta' per gli uomini e dei 55 per le donne (v. circolare
n.65 del 6 marzo 1995, punto 1.1.4).
Ove alla data del collocamento in mobilita' i soggetti non
abbiano titolo alla mobilita' lunga, la trasformazione
dell'assegno in pensione deve avvenire con riferimento alla
data di compimento della normale eta' pensionabile richiesta
dalle vigenti disposizioni di legge.
5 - RATEI DI PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' PERCEPITI
DALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA'
OGGETTO DI OPZIONE.
L'opzione per il trattamento di mobilita' comporta, oltre
alla sospensione dell'erogazione della pensione o assegno di
invalidita', il recupero delle somme eventualmente percepite
a titolo di pensione o assegno dalla data di decorrenza
dell'indennita' di mobilita'.
Nei confronti dell'interessato il recupero deve essere
effettuato al netto delle trattenute IRPEF eventualmente
applicate sul trattamento pensionistico.
Il recupero delle ritenute IRPEF gia' operate sara' effet-
tuato con le consuete modalita' a seguito della rettifica
del mod. 201.
Nel caso in cui l'indennita' di mobilita' abbia decorrenza
inframensile, l'importo della pensione o dell'assegno da
recuperare per il mese di decorrenza dell'indennita' stessa,
sara' determinato dividendo l'importo della prestazione
pensionistica in trentesimi e moltiplicando il quoziente per
il numero dei giorni del mese per i quali spetta l'indenni-
ta' di mobilita'.
6 - RIPRISTINO DELLA PENSIONE O ASSEGNO D'INVALIDITA'
SOSPESI.
La pensione o assegno di invalidita' sospesi devono essere
ripristinati con effetto dalla data dalla quale cessa il
diritto al trattamento di mobilita', insieme agli aumenti e
alle perequazioni intervenuti nel periodo della loro so-
spensione.
Per l'anno solare nel quale viene effettuato il ripristino,
il rateo di pensione o assegno da corrispondere a titolo di
tredicesima mensilita' va determinato tenendo conto del
periodo di effettiva erogazione della prestazione nell'anno.
6 - UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RELATIVA AL
PERIODO DI MOBILITA'.
La contribuzione figurativa relativa al periodo di corre-
sponsione dell'indennita' di mobilita' e' utilizzabile, a
domanda dell'interessato, per la liquidazione di un supple-
mento secondo le norme comuni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO