Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1997 Circolare 164 del 22 luglio 1997
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 26853
Circolare 164 del 22 luglio 1997
Oggetto: Assegno per congedo matrimoniale.
Cumulabilita' con altri trattamenti assicurativi e
previdenziali.
A seguito di quesiti posti da alcune Sedi in ordine alla
cumulabilita' o meno dell'assegno per congedo matrimoniale con
l'indennita' giornaliera di inabilita' per infortunio sul la-
voro, si comunica che l'INAIL ha precisato che, in presenza
delle condizioni di legge, l'indennita' giornaliera di ina-
bilita' deve necessariamente essere corrisposta senza "limiti
di applicazione a fronte della contestuale presenza di altre
forme previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavo-
ratore ed a carico di soggetti terzi".
Considerato tale orientamento, si ritiene di dover inte-
grare le disposizioni di cui alla circolare n. 248 del
23.10.92 (A.U. 1992, pag. 3.456) con la previsione delle pos-
sibilita' di cumulo delle due menzionate prestazioni previden-
ziali.
Peraltro, pur sussistendo, come si e' detto, il diritto ad
entrambe le prestazioni, l'importo complessivo, secondo l'in-
terpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia
di cumulo di trattamenti previdenziali, riportata nella circo-
lare n. 248 citata, non puo' essere superiore a quello che sa-
rebbe spettato per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
Pertanto, l'assegno per congedo matrimoniale potra' essere
corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'importo
spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inden-
nita' giornaliera di inabilita' temporanea.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO