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Circolare 235 del 21 novembre 1997
OGGETTO: 97-235. Coltivatori diretti,mezzadri e coloni:
- periodi lavorativi risultanti dagli elenchi
nominativi ed accre-dito dei contributi.Riflessi
sul diritto alla pensione.
- accertamento della correntezza degli adempimenti
contributivi.
In riferimento alle richieste di chia-rimenti formulate da talune Sedi in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi e associati del settore agricolo, si forniscono le precisazioni che seguono.
1 - Periodi lavorativi risultanti dagli elenchi nominativi ed accredito dei contributi.
E' noto che la riscossione dei contributi riveste particolare rilievo nel sistema dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatoridiretti, mezzadri e coloni, per effetto di quanto disposto dal sesto comma dell'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9.
In base a detta norma, infatti, l'effettiva riscossione dei contributi, quali risul-tano dagli elenchi nominativi non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione IVS. In altri termini, come ribadito dall'art.62 della legge 30 aprile 1969,n.153, i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle presta-zioni previdenziali si intendano raggiunti, per i lavoratori in questione, soltanto allorche'la contribuzione risulti versata.
In tale contesto normativo, qualora a fronte di periodi lavorativi risultanti dagli elenchi non siano stati versati i relativi contributi, l'utilizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici non puo' che avvenire successivamente all'intervenuto recupero dei contributi stessi, sempre che per la contribuzione in argomento non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.
Ogni altra eventuale procedura, ancorche'richiesta dagli interessati - quale quella di scomputare parte del debito contributivo in sede di prima emissione dell'assegno pensionistico - e' da ritenere in contrasto con le disposizioni precedentemente richiamate.
Si evidenzia a tal proposito che, stante il vigente sistema di riscossione unificata dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, non puo' configurarsi un recupero soltanto di taluni dei contributi dovuti - ad esempio quelli per l'assicurazione IVS --disgiuntamente dal recupero dei contributi relativi a tutte le altre assicurazioni sociali.
- Accertamento della correntezza degli adempimenti contributivi.
Per agevolare le Sedi nell'attivita' di accer-tamento della correntezza degli adempimenti contributivi dei lavoratori autonomi ed associati del settore agrico--lo, ai fini sia del recupero dei contri-buti sia della verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni previdenziali, sono state recente-mente trasmesse le liste dei contribuenti che presentano esposizioni debi-torie, per le quali si e' proceduto all'interruzione dei termini prescrizionali.
Le informazioni contenute nelle liste in argomento dovranno essere integrate con i dati dei modd."11R" gia' in possesso delle Sedi, relativi ai versamenti effettuati ed ai movimenti contabili.
Verra'consultato, quindi, l'estratto-conto contributivo in linea nel sistema informatico (transazio-ne"ECCO"), che per i lavoratori autonomi riporta i carichi ed i versamenti a tutto l'anno 1995, relativa-mente, peral-tro, alla sola contribuzione IVS. I dati relativi all'anno 1996 sono rilevabili dalla "Applicazione CD CM 1032" (visualizzazione c/c 1032 Lav. Agr. autonomi).
Per quanto attiene,in particolare,il contributo aziendale aggiuntivo IVS dovuto dai CD e CM per il periodo 1 gennaio 1982 - 28 agosto 1990, ai sensi dell'art.3,comma,del D.L. n.791/1981 convertito dalla legge n.54/82 si rammenta che si e' provveduto, a suo tempo, all'interruzione dei termini prescrizionali tramite invio ai contribuenti di apposito estratto-conto con raccomandata AR ed alla tra-
smissione alle SAP dei tabulati riportanti le stampe delle notifiche effettuate.
Detti elaborati contengono:
- codice e dati anagrafici del contribuente;
- specie del carico, composta da:
prime tre cifre = esercizio di riscossione;
seconde tre cifre = tipo di contributo (721: aggiuntivo
aziendale per l'assicurazione IVS, dovuto dai coltivatori
diretti; 741: aggiuntivo aziendale per l'assicurazione
IVS, dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi
concedenti);
ultime due cifre = anno di competenza del contributo;
- carico
- versamento
- saldo
Relativamente ai contribuenti che non risultano pre-
senti nei predetti tabulati, potranno essere consultati,
come gia' detto, i Modd. 11R che, per gli anni 1986/1990,
sono stati rilegati in unico volume, per faci-litarne la
consultazione.
Analoga attivita' di controllo deve essere effettuata
in relazione al contributo azien-dale aggiuntivo di malattia
dovuto dai coltivatori diretti per gli anni dal 1981 al
1985, ai sensi dell'art.14 della legge 26/4/1982,n.181.
Anche per tali contributi si e'provveduto all'adozione
degli atti interruttivi (nel 1990 e nel 1995) e sono in
corso di trasmissione alle SAP i tabulati contenenti le stampe delle notifiche degli atti predetti.
Per i dati contenuti nelle stampe si rinvia a quanto
riferito in relazione agli elaborati concernenti il contri-
buto aziendale IVS, con l'avvertenza che il " tipo di contributo" e' contraddistinto, nelle tre cifre centrali,dal numero 221.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO