Eureka Previdenza

Circolare 156 del 17 luglio 1998

OGGETTO:

PROGETTO PENSIONI E PENSIONESUBITO. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997 E DELL’ART.3, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 503 DEL 1992.

PREMESSA

SI ILLUSTRANO GLI AGGIORNAMENTI E LE IMPLEMENTAZIONI APPORTATE ALLA PROCEDURA PENSIONI E ALLA PROCEDURA PENSIONESUBITO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, DELL’ART.59 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, E DELL’ART.3, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503.

LA PRESENTE CIRCOLARE AGGIORNA E INTEGRA LA CIRCOLARE N. 185 DEL 17.6.1994

1 - CONVALIDA DEL CONTO ASSICURATIVO

NELLA FASE DI GESTIONE DEL CONTO ASSICURATIVO VENGONO VERIFICATI E CONVALIDATI TUTTI I CONTRIBUTI, ANCORCHÈ NON IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE.

PERTANTO, NEL CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NELL’AGO LA PROCEDURA VERIFICA E CONVALIDA ANCHE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI DA LAVORO AUTONOMO, RILEVANDO LE SOVRAPPOSIZIONI CONTRIBUTIVE E RIDUCENDO I PERIODI TEMPORALMENTE SOVRAPPOSTI. INOLTRE, PUR UTILIZZANDO AI FINI DEL DIRITTO E DEL CALCOLO DELLA PENSIONE LA SOLA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA NELL’AGO, AI FINI DELLA SCELTA DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE DALL’1.1.96, LA PROCEDURA PROVVEDE AD ACCERTARE L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA COMPLESSIVAMENTE MATURATA AL 31.12.95 NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI E NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI.

2 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.

2.1 - REQUISITO DEI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

PER TUTTE LE PENSIONI DI ANZIANITÀ LA PROCEDURA DETERMINA IN VIA AUTOMATICA LA DATA ALLA QUALE L’ASSICURATO MATURA IL REQUISITO DI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, COMPUTANDO A TAL FINE I SOLI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.

IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA, LA PROCEDURA EFFETTUA IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI AL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ SECONDO I CRITERI FISSATI DAL DECRETO LEGGE N. 510 DEL 1 OTTOBRE 1996, CONVERTITO NELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, E ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 3 DEL 9 GENNAIO 1997

INOLTRE, AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ, I CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI ACCREDITATI AL 31.12.83 VENGONO AUTOMATICAMENTE RIDOTTI NELLA CAPIENZA DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA LA DATA DI INIZIO DELL’ASSICURAZIONE E IL 31.12.1983.

2.2 - REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

QUALORA IL REQUISITO DEI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, RISULTI MATURATO IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.93, LA PROCEDURA DETERMINA ANCHE LA DATA ALLA QUALE L’ASSICURATO MATURA IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA RICHIESTA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ. A TAL FINE COMPUTA SIA I CONTRIBUTI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ, SIA QUELLI NON UTILI PER IL DIRITTO, MA UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE, IN CONFORMITÀ AI CRITERI DI CALCOLO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ILLUSTRATI CON CIRCOLARI N. 44 DEL 24 FEBBRAIO 1996 E N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, PUNTO 1.6, E CON MESSAGGIO N. 11054 DEL 10.3.1998, PUNTO 4, ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 81 DEL 9 APRILE 1998.

2.2.1 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR REQUISITO CONTRIBUTIVO INDIPENDENTEMENTE DAL REQUISITO DI ETÀ

COME PRECISATO NELLE CIRCOLARI CITATE AL PRECEDENTE PUNTO 2.2, AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, DEVE ESSERE COMPUTATA TUTTA LA CONTRIBUZIONE, IVI COMPRESA QUELLA NON UTILE AL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ. PUÒ QUINDI VERIFICARSI CHE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE UTILI PER IL MAGGIOR REQUISITO CONTRIBUTIVO SIANO INFERIORI A QUELLE UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE E VICEVERSA, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA NECESSITÀ CHE SUSSISTANO I 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE UTILI PER IL DIRITTO.

TALE ULTIMA CONDIZIONE SI VERIFICA, OLTRE CHE NEL CASO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER DISOCCUPAZIONE E MALATTIA, ANCHE IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA.

INFATTI, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO PER EFFETTO DELLA COMPUTABILITÀ AI FINI DEL DIRITTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI ANTECEDENTI IL 1984 ENTRO IL LIMITE DEL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E IL 31.12.83, PUÒ VERIFICARSI L’IPOTESI CHE IL NUMERO DEI CONTRIBUTI CALCOLATI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE RISULTI INFERIORE A QUELLO DEI CONTRIBUTI CALCOLATI AI FINI DELLA MISURA.

PARIMENTI, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, PER EFFETTO DEI CRITERI DI CALCOLO DESCRITTI NELLA CIRCOLARE N. 185 DEL 17 GIUGNO 1994 AL PUNTO 2.1.3 (PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI) E AL PUNTO 2.1.2 (PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI), IL NUMERO DEI CONTRIBUTI UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE PUÒ RISULTARE INFERIORE A QUELLO DEI CONTRIBUTI UTILI AI FINI DELLA MISURA.

CIÒ PREMESSO, LA PROCEDURA DETERMINA LA DATA ALLA QUALE VIENE PERFEZIONATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ, CALCOLA E TRASFORMA IN SETTIMANE CON LE CONSUETE MODALITÀ IL NUMERO DELLE GIORNATE AGRICOLE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUIBILI PER IL DIRITTO E LA MISURA DELLA PENSIONE; APPLICA AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ I CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI SETTIMANE.

2.2.1.1 - PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE, LA PROCEDURA PROVVEDE ALLE SEGUENTI OPERAZIONI:

    TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È VERIFICATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIONE;

    LIMITA ENTRO LA CAPIENZA TRA LA DATA DEL PRIMO CONTRIBUTO E IL 31.12.83 I CONTRIBUTI AGRICOLI ACCREDITATI ENTRO TALE DATA E GLI EVENTUALI CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI CONCOMITANTI;

    AI CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI TOTALIZZA I CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE, ACCREDITATI FINO ALLA DATA ALLA QUALE È DA VERIFICARE IL REQUISITO.

IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.

NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.

QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL CALCOLO DELLA MISURA, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

    TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI UTILI ALLA MISURA RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È DA VERIFICARE IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE, CON I PARAMETRI PREVISTI PER LA MISURA DELLA PENSIONE;

    AI CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI TOTALIZZA I CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI OBBLIGATORI E FIGURATIVI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO ACCREDITATI FINO ALLA DATA ALLA QUALE È DA VERIFICARE IL REQUISITO.

IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.

NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.

2.2.1.2 - PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

    TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È VERIFICATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI E I LIMITI PREVISTI PER IL DIRITTO NELLA GESTIONE DELLA PENSIONE IN LIQUIDAZIONE. IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA PARTE ECCEDENTE IL NUMERO DEGLI ANNI AGRARI VALUTATI PER 52;

    AL NUMERO DI SETTIMANE COSÌ DETERMINATO VENGONO AGGIUNTE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA OBBLIGATORIA E FIGURATIVA UTILE E NON UTILE AL DIRITTO A PENSIONE.

IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.

NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.

QUALORA IL MAGGIOR NUMERO DELLE SETTIMANE SIA RISULTATO QUELLO AI FINI DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL CALCOLO DELLA MISURA, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

    TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È DA VERIFICARE IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI PREVISTI PER LA MISURA DELLA PENSIONE;

    IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA PARTE ECCEDENTE IL NUMERO DEGLI ANNI AGRARI VALUTATI PER 52;

    AL NUMERO DI SETTIMANE COSÌ DETERMINATO VENGONO AGGIUNTE LE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA GIORNALIERA PER DISOCCUPAZIONE E PER INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA, NONCHÈ LE ALTRE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E OBBLIGATORIA UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE.

IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.

NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.

2.3 - VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ

LA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI E IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATO A TALE DATA, SONO EVIDENZIATI SUL PANNELLO DI VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE.

SULLA BASE DEGLI ELEMENTI CALCOLATI, LA PROCEDURA DETERMINA:

    LA DECORRENZA ‘TEORICÀ VALUTATA SULLA BASE DEI SOLI REQUISITI CONTRIBUTIVI E ANAGRAFICI;

    LA DECORRENZA ‘EFFETTIVÀ CALCOLATA SULLA BASE:

- DELLE EVENTUALI DEROGHE, PREVISTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, QUALORA RISULTINO ACQUISITI NEL PANNELLO DELLE INFORMAZIONI ISTRUTTORIE GLI ELEMENTI PER LA LORO APPLICAZIONE (VEDI SUCCESSIVO PUNTO 8.1);

- DELLA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA;

- DELLA DATA DELLA DOMANDA DI PENSIONE.

PER LE PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA LEGGE N. 335/95, LA PROCEDURA NON GESTISCE INVECE LE DEROGHE PREVISTE DALLA CITATA LEGGE N. 335.

3 - CALCOLO CONTRIBUTIVO

LA PROCEDURA TOTALIZZA TUTTI I CONTRIBUTI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE, NONCHÈ, PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, I CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, ALLA DATA DEL 31.12.95.

QUALORA IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATE AL 31.12.95 SIA INFERIORE A 936, PER LE ANZIANITÀ SUCCESSIVE AL 31.12.95 VIENE PREDISPOSTO IL CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO. QUALORA INVECE IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATE AL 31.12.95 SIA PARI O SUPERIORE A 936, PER LE ANZIANITÀ SUCCESSIVE AL 31.12.95 VIENE PREDISPOSTO IL CALCOLO RETRIBUTIVO.

IL CALCOLO PER TUTTE LE CATEGORIE DI PENSIONI VIENE ESEGUITO SECONDO CRITERI ILLUSTRATI CON CIRCOLARI N. 180 DEL 1 4 SETTEMBRE 1996 E N. 267 DEL 24 DICEMBRE 1997.

3.1 - ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.95 PER GLI ASSICURATI CHE POSSANO FAR VALERE CONTRIBUZIONE AGRICOLA

CON CIRCOLARE N. 180 DEL 14 SETTEMBRE 1996 SONO STATI DETTATI I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MATURATA AL 31.12.95 AL FINE DI STABILIRE IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO, DA SEGUIRE PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.95.

COME ILLUSTRATO AL PUNTO 6 DELLA CITATA CIRCOLARE, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, PARI O SUPERIORE A 18 ANNI OVVERO INFERIORE, MATURATA AL 31.12.95, DEVONO ESSERE COMPUTATI TUTTI I PERIODI DI CONTRIBUZIONE FATTI VALERE NEL REGIME GENERALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, UTILI NON UTILI E NON UTILIZZATI PER IL DIRITTO A PENSIONE, PURCHÈ COMPATIBILI E NON SOVRAPPOSTI TEMPORALMENTE.

POICHÈ I CONTRIBUTI AGRICOLI COMPATIBILI CON CONTEMPORANEA CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA POSSONO ESSERE ATTRIBUITI - OVE NE RICORRANO LE CONDIZIONI - NELL’AMBITO DI UNA CAPIENZA MAGGIORE DELLA LORO COLLOCAZIONE TEMPORALE, SI PUÒ VERIFICARE DI FATTO L’ATTRIBUZIONE DI UNA COLLOCAZIONE DIFFERENTE DA QUELLA DI ACCREDITO E CORRISPONDENTE AI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE.

PERTANTO ANCHE A QUESTO FINE, COME STABILITO PER IL CALCOLO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ, SONO COMPUTABILI I CONTRIBUTI AGRICOLI NON UTILIZZABILI AL FINE DEL DIRITTO A PENSIONE, MA UTILIZZATI AL FINE DELLA MISURA DELLA STESSA.

LE OPERAZIONI SVOLTE DALLA PROCEDURA SONO LE STESSE DESCRITTE AL PRECEDENTE PUNTO 2.2.1, CON L’AVVERTENZA CHE TUTTI I RIFERIMENTI ALLA DATA DI VALUTAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SONO DA INTENDERSI ALLA DATA DEL 31.12.95. INOLTRE, PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, PER L’ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ AL 31.12.1995, OLTRE AI CONTRIBUTI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI, VENGONO SOMMATI ANCHE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, NON UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE.

4 - PENSIONI DI INABILITÀ

LA PROCEDURA PROVVEDE A CALCOLARE AUTOMATICAMENTE LA MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DA ATTRIBUIRE ALLE PENSIONI DI INABILITÀ E ALLE PENSIONI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO RICONOSCIUTO INABILE.

4.1 - PENSIONI DA LIQUIDARE A FAVORE DI ASSICURATI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95.

IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA VIENE DETERMINATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE E LA DATA DI COMPIMENTO DELL’ETÀ DELL’ASSICURATO, STABILITA COME DI SEGUITO DESCRITTO:

A) - 60 ANNI PER GLI UOMINI, 55 PER LE DONNE, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO;

B) - 65 ANNI PER GLI UOMINI, 60 PER LE DONNE, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI.

PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIÙ GESTIONI PENSIONISTICHE, A NORMA DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 222 LA MAGGIORAZIONE È DA ATTRIBUIRE A CARICO DELLA GESTIONE DA LAVORO AUTONOMO ALLA QUALE L’ASSICURATO HA CONTRIBUITO PREVALENTEMENTE, NELL’ULTIMO TRIENNIO DI LAVORO AUTONOMO. CIÒ ANCHE NEI CASI IN CUI L’ULTIMO PERIODO CONTRIBUTIVO SIA DA LAVORATORE DIPENDENTE. IL LIMITE DI 40 ANNI COMPLESSIVI DI CONTRIBUZIONE È DA INDIVIDUARE NEI CONTRIBUTI UTILI ALLA MISURA DELLA QUOTA DI PENSIONE DELLA GESTIONE PENSIONISTICA ALLA QUALE È ATTRIBUITA LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA.

QUALORA L’ULTIMA ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO RISULTI ESSERE CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME E OVE, PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UTILE ALLA MISURA DELLA PENSIONE SIA DA COMPUTARE PROPORZIONALMENTE ALL’ORARIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, I PERIODI DI INABILITÀ VENGONO RIDOTTI IN RELAZIONE AL RAPPORTO TRA LE SETTIMANE UTILI ALLA MISURA E LE SETTIMANE UTILI AD DIRITTO RILEVATE DAL MODELLO O1/M.

4.2- PENSIONI DA LIQUIDARE A FAVORE DI ASSICURATI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95.

IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA VIENE DETERMINATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE E LA DATA DI COMPIMENTO DI 60 ANNI DELL’ASSICURATO, INDIPENDENTEMENTE DAL SESSO E DALLA GESTIONE NELLA QUALE VIENE LIQUIDATA LA PENSIONE.

PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, LE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE SONO ATTRIBUITE FINO AL LIMITE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA 2080 E I CONTRIBUTI UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE.

PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIÙ GESTIONI PENSIONISTICHE LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA È DA ATTRIBUIRE A CARICO DELLA GESTIONE DA LAVORO AUTONOMO ALLA QUALE L’ASSICURATO HA CONTRIBUITO PREVALENTEMENTE, NELL’ULTIMO TRIENNIO DI LAVORO AUTONOMO. CIÒ ANCHE NEI CASI IN CUI L’ULTIMO PERIODO CONTRIBUTIVO SIA DA LAVORATORE DIPENDENTE. IL LIMITE DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A NORMA DELL’ART.1, COMMA 15 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1995, N. 335, È INVECE DA INDIVIDUARE CON RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE COMPLESSIVAMENTE ACCREDITATA.

PERTANTO, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE IN UNA DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI - CON CONTRIBUZIONE MISTA - LE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE SONO ATTRIBUITE ENTRO IL LIMITE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA 2080 E IL NUMERO DEI CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE ACCREDITATI PER LA MISURA DELLA PENSIONE, PURCHÈ NON SOVRAPPOSTI AI FINI DEL DIRITTO.

5 - RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI PERIODI DI MOBILITÀ DI DURATA CONTINUATIVA SUPERIORE ALL’ANNO - ART.3, COMMA 6, DEL DECRETOLEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503

IN APPLICAZIONE DELL’ART.3, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503, I PERIODI DI MOBILITÀ MEMORIZZATI NEGLI ARCHIVI, SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 52 SETTIMANE, VENGONO RIVALUTATI, CON CADENZA MENSILE, IN BASE ALLE VARIAZIONI DELL’INDICE ISTAT DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DEL SETTORE DI APPARTENENZA.

A TAL FINE, QUALORA SIANO INDIVIDUATE LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI, PRIMA DEL PANNELLO DEI DATI RETRIBUTIVI, VENGONO VISUALIZZATI I PERIODI DI MOBILITÀ RILEVATI DALL’ARCHIVIO DS.

NEL CASO IN CUI I PERIODI DI MOBILTÀ RISULTINO SOSPESI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA CON CONTRATTO A PART-TIME OVVERO A TEMPO DETERMINATO, LA PROCEDURA PROVVEDE A SOMMARE I PERIODI ANTE E POST SOSPENSIONE E, SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 52 SETTIMANE, AD OPERARE LA RIVALUTAZIONE.

L’OPERATORE DOVRÀ FORNIRE, IN CORRISPONDENZA DEI PERIODI RIVALUTABILI, IL CODICE ISTAT DEL SETTORE DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA, RILEVABILE DALLE TABELLE TRASMESSE ALLE SEDI, E LA QUALIFICA DEL LAVORATORE: 1 SE OPERAIO, 2 SE IMPIEGATO.

CON SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE, IL CODICE ISTAT SARÀ RICAVATO AUTOMATICAMENTE DAL CODICE STASTICO CONTRIBUTIVO (C.S.C.) REGISTRATO SUL MODELLO O1/M DELL’AZIENDA INTERESSATA.

AL COMANDO INVIO LA PROCEDURA RIVALUTA I PERIODI, ATTRIBUENDO PER I PERIODI INFERIORI AL MESE INTERO UN NUMERO DI SETTIMANE PARI AI GIORNI DI CALENDARIO DIVISI PER 7, A CIASCUN MESE INTERO 4,333 SETTIMANE, ALL’ULTIMO PERIODO DI CIASCUN ANNO IL NUMERO DELLE SETTIMANE RESIDUE.

DIGITANDO IL TASTO F2, VIENE VISUALIZZATO IL CALCOLO SVOLTO PER CIASCUN PERIODO. QUALORA SIANO STATI ACQUISITI DEI CODICI ERRATI, DIGITANDO IL TASTO F6 SUL PANNELLO DEI PERIODI DI MOBILITÀ DA RIVALUTARE, È CONSENTITA LA RETTIFICA DEI CODICI E IL RICALCOLO DELLE RETRIBUZIONI.

LE RETRIBUZIONI DI MOBILITÀ, RIVALUTATE IN BASE ALLA VARIAZIONE DELL’INDICE ISTAT DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI, VENGONO SUCCESSIVAMENTE RIVALUTATE APPLICANDO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PREVISTO PER L’ANNO NEL QUALE SI COLLOCANO LE RETRIBUZIONI STESSE.

6 - APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 388 DEL 20-26 LUGLIO 1995

NEL CASO IN CUI, PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO, TROVI APPLICAZIONE LA SENTENZA N. 388, LA PROCEDURA, OLTRE AL CALCOLO DELLA PENSIONE CON LA TOTALITÀ DEI CONTRIBUTI, EFFETTUA AUTOMATICAMENTE ANCHE IL CALCOLO CON ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI ACCREDITATI PER INTEGRAZIONE SALARIALE, SECONDO I CRITERI ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 158 DEL 30 LUGLIO 1996 SONO MEMORIZZATI NELL’ARCHIVIO DELLA PROCEDURA IVS74 I DATI DI INPUT UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE.

LE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA N. 388 SI AFFIANCANO A QUELLE DELLE SENTENZE N. 307 DEL 1989, N. 428 DEL 1993 E N. 264 DEL 1994. PERTANTO, IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER CIG, LA PROCEDURA EFFETTUA I DIFFERENTI CALCOLI:

SENZA BENEFICI, CON I BENEFICI DI CIASCUNA DELLE SENTENZE E CON I BENEFICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DI ENTRAMBE. ANCHE IN QUESTO CASO SARÀ PRIVILEGIATO IL TRATTAMENTO RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE, SEMPRECHÈ SENZA I PERIODI DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA, VOLONTARIA E/O FIGURATIVA PER CIG PERMANGANO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.

LA DESCRIZIONE DEL TIPO DI CALCOLO RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE È VISUALIZZATA SUL PANNELLO DI SINTESI DEI DATI CALCOLATI; DIGITANDO IL TASTO F10 DALLO STESSO PANNELLO SONO CONSULTABILI TUTTI I CALCOLI SVILUPPATI FINO AL CORRISPONDENTE IMPORTO DI PENSIONE.

7 - COMPUTO PROPORZIONALE DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA PER PERIODI LAVORO A TEMPO PARZIALE

QUALORA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RISULTI ACCREDITATA PER PERIODI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, OVE, PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UTILE ALLA MISURA DELLA PENSIONE SIA DA COMPUTARE PROPORZIONALMENTE ALL’ORARIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, LA PROCEDURA DETERMINA AUTOMATICAMENTE IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE.

A TAL FINE LE SETTIMANE ACCREDITATE PER I PERIODI FIGURATIVI VENGONO MOLTIPLICATE PER IL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE RILEVATO DALL’O1/M PER IL PERIODO DI LAVORO PART-TIME DI RIFERIMENTO (SETTIMANE UTILI ALLA MISURA/ SETTIMANE UTILI AL DIRITTO).

8 - MODIFICHE AL PANNELLO ‘INFORMAZIONI ISTRUTTORIE'

8.1 - PENSIONI DI ANZIANITÀ

È STATO PREDISPOSTO UN NUOVO PANNELLO PER L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ISTRUTTORIE NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.

SONO STATI INSERITI I SEGUENTI CAMPI:

A) DATA CESSAZIONE ATTIVITÀ SUBORDINATA:

L’ACQUISIZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ È OBBLIGATORIA PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI L’ACQUISIZIONE NON È OBBLIGATORIA, PERALTRO, LA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE DEVE ESSERE ACQUISITA NEL CASO IN CUI SIA L’ULTIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA PRIMA DEL PENSIONAMENTO.

B) MOBILITÀ:

IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’; DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’IN CORRISPONDENZA DEL ‘TIPÒ DI MOBILITÀ PERCEPITA DALL’ASSICURATO.IL CODICE S DEVE ESSERE ACQUISITO NEL SOLO CASO IN CUI L’ASSICURATO MATURI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO CON I PERIODI DI MOBILITÀ.

PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, IL CODICE S NON DEVE ESSERE ACQUISITO IN CORRISPONDENZA DELLA MOBILITÀ ORDINARIA PERCEPITA IN BASE AD ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 3.11.97, PREVISTI DALLA LEGGE N. 223/91 E IN BASE AD ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 31.3.98, PREVISTI DALLA LEGGE N. 229/97, IN QUANTO PER TALI SOGGETTI NON SONO PREVISTI PARTICOLARI BENEFICI DI LEGGE AI FINI DEL PENSIONAMENTO NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1997. SE SI TRATTA DI MOBILITÀ "LUNGA" O DI MOBILITÀ ORDINARIA RICONOSCIUTA A SEGUITO DI ACCORDI INTERVENUTI ANTERIORMENTE AL 17 AGOSTO 1995, LA LEGGE N. 335 PREVEDE PARTICOLARI BENEFICI (NO ETÀ NO FINESTRE) ANCHE PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1998.

C) CIG ALLA DATA DEL 3.11.97:

IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’ QUALORA, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE NELL’AGO, L’ASSICURATO RISULTI AVER PERCEPITO L’INDENNITÀ DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN BASE AD ACCORDI AVVIATI ANTERIORMENTE AL 3.11.97 E MATURI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO CON I PERIODI DI CIG.

D) OPERAI E ASSIMILATI:

IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE N. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE S NEL CASO IN CUI LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA DA LIQUIDARE AD ASSICURATO CHE RISULTI AVER SVOLTO, IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO, ATTIVITÀ SUBORDINATA CON LA QUALIFICA DI OPERAIO O ASSIMILATO. PER QUEST’ULTIMA QUALIFICA NON SONO STATI ANCORA EMANATI I DECRETI INTERMINISTERIALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 449.

E) PRECOCI:

IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE N. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE S NEL CASO IN CUI LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA DA LIQUIDARE AD ASSICURATO PER IL QUALE RISULTINO ACCREDITATE ALMENO 52 SETTIMANE IN ETÀ DAI 14 AI 19 ANNI IN UN REGIME PENSIONISTICO OBBLIGATORIO.

F) DATA AUTORIZZAZIONE VV:

DEVE ESSERE ACQUISITA LA DATA DALLA QUALE DECORRE L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI NEL CASO IN CUI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA MATURATO CON I VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 1998 E A CONDIZIONE CHE L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI SIA INTERVENUTA ANTERIORMENTE AL 3.11.1997.

8.2 - PENSIONI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO

PER LE PENSIONI AI SUPERTITI DI ASSICURATO È STATO PREDISPOSTO UN NUOVO CAMPO DENOMINATO ‘ASSICURATO INABILE'.

IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’ E DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’ NEL CASO IN CUI L’ASSICURATO SIA STATO RICONOSCIUTO INABILE.

IN PRESENZA DEL CODICE ‘S’, LA PROCEDURA PROVVEDERÀ A CALCOLARE IN VIA AUTOMATICA, COME DESCRITTO AL SUCCESSIVO PUNTO 2 PER LE PENSIONI DI INABILITÀ, IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI INCREMENTO CONTRIBUTIVO DALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA DATA DI COMPIMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE DELL’ASSICURATO.

8.3 - PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI È STATO PREDISPOSTO UN CAMPO DEFINITO IND. COM. IL CAPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’ E DEVE ESSERE ACQUISITO L CODICE ‘S’ NEL CASO IN CUI SIA STATA PERCEPITO L’INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE. SE ACQUISITO IL CODICE ‘S’, DOVRÀ ESSERE ACQUISITO, SUL PANNELLO RICHIAMATO CON IL TASTO FUNZIONALE F6, IL NUMERO DELLE SETTIMANE DEL PERIODO INDENNIZZATO UTILE PER IL DIRITTO A PENSIONE, DA ACQUISITE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA. L’OPERAZIONE DEVE ESSERE CONVALIDATA DIGITANDO IL TASTO F3.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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