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Circolare 8 del 13 gennaio 1998
Oggetto:
Perfezionamento, in epoca successiva alla domanda di assegno d'invalidità o di pensione d'inabilità, del requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente la domanda stessa. Criteri di applicazione dell'articolo 18 del D.P.R. n.488/1968.
- Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilita' nel caso che il requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente la relativa domanda non sussista e venga perfezionato successivamente, con messaggio n.37163 del 25 gennaio 1991 era stato stabilito il criterio del c.d. "quinquennio mobile", secondo il quale "deve prendersi in considerazione il quinquennio precedente la decorrenza differita, in corrispondenza del quale deve risultare perfezionato il requisito relativo di contribuzione richiesto dalla legge".
- Peraltro, nell'applicazione dell'articolo 18 del D.P.R. n.488/1988, che, come e' noto, prevede la possibilità' di perfezionare utilmente i requisiti per la prestazione pensionistica in epoca successiva alla relativa domanda, si e' determinato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.355 del 1989 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità' dell'articolo stesso (v. circolare n.171 del 1ø agosto 1989), un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in contrasto con il criterio del "quinquennio mobile".
- Secondo il menzionato orientamento giurisprudenziale, la verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n.222/1984 nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione d'inabilità va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.
- Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda.
- In conformità alle presenti istruzioni devono essere definite le domande di prestazione di invalidità o inabilita' in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.
- Le domande già definite in base al criterio del "quinquennio mobile" saranno invece riesaminate a richiesta degli interessati purché', ovviamente, non sia scaduto il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO