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Circolare 273 del 31 dicembre 1998
OGGETTO: indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui alla legge n. 160/1988. Nuovi criteri.
SOMMARIO: nuovi criteri in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti riguardanti la determinazione del requisito delle 78 giornate di lavoro.
Con circolare n. 139 del 20 giugno 1988 sono state fornite, al punto c, istruzioni per il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti ed è stato stabilito che, ai fini dell'accertamento del possesso da parte degli interessati del requisito delle 78 giornate di lavoro effettivamente prestato, dovevano essere prese in considerazione soltanto quelle di effettivo svolgimento di attività lavorativa escludendo le giornate di assenza per ferie, per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio o per altra causa.
Tale criterio, seguito costantemente dall'istituto, ha formato oggetto di numerose sentenze della corte di cassazione che si è peraltro pronunciata in maniera difforme all'interpretazione data dall'INPS.
La suprema corte infatti, a cominciare dalle sentenze nn. 4676 e 4677 del 13 maggio 1994, ha affermato che non è dubitabile - dovendo aversi riguardo all'intera durata del rapporto - che giornate utili ai fini dell'acquisizione del beneficio di cui si controverte siano non soltanto quelle effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne a un periodo complessivamente lavorato e per le quali sussista obbligo di contribuzione.
Il principio è stato confermato con le sentenze n. 12262 del 27 novembre 1995 e n. 9059 del 17 ottobre 1996.
Tale problematica ha formato oggetto di un attento ed approfondito esame anche da parte del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che nell'assumere le decisioni di propria competenza sui provvedimenti di sospensione di decisioni dei comitati provinciali, ha deliberato in modo conforme al principio affermato dalla corte di cassazione.
Tenuto conto di quanto sopra - ed avuto altresì riguardo alle numerosissime, analoghe, sentenze della magistratura di merito - si è ritenuto di dover modificare il criterio indicato nella circolare n. 139/1988 e di riconoscere il diritto a fruire dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche a quei lavoratori che facciano valere 78 giornate di lavoro tenendo conto, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate, anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e di malattia e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte di contribuzione obbligatoria e comunque relative ad un periodo complessivamente considerato come lavorativo.
Tale nuovo criterio peraltro deve essere applicato ai soli fini dell'accertamento del diritto alla prestazione e non anche per determinare il numero delle giornate da indennizzare; ciò in quanto i lavoratori hanno titolo ad essere indennizzati per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.
In attuazione di tali disposizioni le domande di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti presentate entro il 31 marzo 1998, con riferimento all'attività lavorativa svolta nel 1997, e respinte in applicazione del principio contenuto nella più volte citata circolare n. 139/1988, dovranno essere riesaminate d'ufficio e definite alla luce dei nuovi criteri.
Per le domande presentate con riferimento agli anni precedenti, si potrà procedere al riesame soltanto su istanza dell'interessato e sempre che non sia già intervenuta la relativa decadenza.
A tale riguardo i direttori delle sedi sono invitati a prendere immediati contatti con gli enti di patronato che operano localmente allo scopo di dare la più ampia diffusione possibile ai contenuti della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO TRIZZINO