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Circolare 182 del 29 settembre 1999
Oggetto:
Legge 15 maggio 1997, n. 127, artt. 1, 2 e 3 e legge 16 giugno 1998, n. 191, artt. 1 e 2 in materia di misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo.
D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.
Circolare del Ministero dell’Interno- MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 recante norme di attuazione rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Disposizioni di attuazione in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.
SOMMARIO:
Premessa -
Dichiarazioni sostitutive di certificazione -
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà -
Impedimento alla sottoscrizione -
Obbligo di accettare le dichiarazioni nei casi previsti -
Verifica della veridicità delle dichiarazioni -
Validità delle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni -
Chiarimenti e risposte a quesiti -
Ulteriori disposizioni -
Revisione della modulistica
Premessa.
A seguito dell’emanazione delle disposizioni legislative di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle modifiche e integrazioni agli stessi apportate dagli artt. 1 e 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e, da ultimo, della Circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2, redatta dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’Osservatorio per l’attuazione della legge 127/1997, recante interpretazioni e istruzioni rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni, si forniscono disposizioni e chiarimenti, che valgono anche in risposta a quesiti e dubbi interpretativi emersi nell’esperienza maturata nella prima fase applicativa.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Il Regolamento emanato con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 amplia notevolmente la sfera delle situazioni per le quali e’ riconosciuta all’interessato la facolta’ di avvalersi di una "dichiarazione sostitutiva" in luogo della prevista certificazione.
Infatti in base all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 potevano essere autocertificati la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, di coniugato o di vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita di un figlio, il decesso del coniuge di un ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
Sulla base dell'art. 1 del detto decreto n. 403/1998 possono essere autocertificati anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo, assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafica tributaria e inerente all'interessato;
stato di disoccupazione, qualita' di pensionato e categoria di pensione, qualita' di studente o di casalinga;
qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
di non aver riportato condanne penali;
qualita' di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
L’art. 10 del Regolamento emanato con il citato D.P.R. 403/1998 pone una eccezione all’uso dell’autocertificazione disponendo che i certificati medici, sanitari e quelli di conformita’ alle norme vigenti nella Comunita’ Europea, i brevetti e i marchi non possono essere sostituiti da altro documento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono valide con la semplice sottoscrizione dell'interessato, modalita' applicativa che trovava anche precedentemente attuazione presso l'Istituto in base all'art.1, comma 8 bis della legge 26 febbraio 1986, n. 45 che disponeva l'esenzione dall'autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni di responsabilita' da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie.
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.
L'art. 2 del D.P.R. n.403/1998 ha previsto l'estensione dei casi di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rispetto a quanto previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Infatti detta disposizione prevedeva che la dichiarazione potesse sostituire l'atto di notorieta' concernente fatti stati e qualita' personali a diretta conoscenza dell'interessato.
La disposizione di cui al citato art. 2 prevede invece che, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio possa vertere su tutto cio' che non e' oggetto di certificazione da parte di una pubblica amministrazione o che riguardi stati, fatti e qualita' personali non compresi in elenchi.
Viene altresi' precisato che il dichiarante puo' rilasciare dichiarazioni che riguardano stati, fatti e qualita' personali relativi anche ad altri soggetti di cui abbia conoscenza, ma soltanto se sono rese nel proprio interesse.
Innovazioni significative sono state introdotte in tema di autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Infatti, nei casi in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ sia connessa ad una istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione, e’ sostanzialmente venuto meno l’obbligo dell’autenticazione della sottoscrizione del dichiarante e, conseguentemente, e’ decaduto l’obbligo della corresponsione dell’imposta di bollo.
In particolare, qualora la dichiarazione sia resa dinanzi al responsabile del procedimento o al dipendente incaricato a riceverla, questi compilera’ semplice attestazione che la dichiarazione e’ stata sottoscritta in sua presenza, annotando le generalita’ del dichiarante e gli estremi di un suo documento di riconoscimento in corso di validita’.
L’attestazione sara’ sottoscritta dal responsabile del procedimento o dal dipendente addetto con l’annotazione della sua qualificazione e dell’ufficio di appartenenza.
Nel caso in cui la documentazione venga invece trasmessa per posta o tramite enti di patrocinio o altri soggetti il legislatore, con la disposizione di cui al comma 11 dell’art. 2 della legge 191/1998, ha disposto il venir meno dell’obbligo dell’autenticazione della sottoscrizione delle istanze non presentate direttamente alla amministrazione destinataria, ancorche’ le stesse contengano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, purche’ siano accompagnate dalla fotocopia, anche non autenticata, di un valido documento di riconoscimento.
La successiva, sopracitata Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL, 2 febbraio 1999, n. 2, attraverso una interpretazione logico-sistematica, ha disposto al riguardo che non e’ richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ che siano prodotte a corredo di una istanza, nella stessa richiamate o comunque alla stessa funzionalmente collegate, anche se non prodotte contestualmente ed inviate in un momento successivo.
Alla dispensa dall’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ collegate ad una istanza consegue direttamente l’effetto della non applicabilita’ dell’imposta di bollo (che all’autenticazione della sottoscrizione e’ connessa), che pertanto, in base alla predetta disposizione, non dovra’ essere piu’ versata.
Quanto precede assume particolare rilievo per la trattazione delle domande inoltrate dagli eredi per il pagamento di ratei di pensione o di altre prestazioni previdenziali maturati e non riscossi o di somme, dovute a qualsiasi altro titolo, entrate a far parte dell’asse ereditario del titolare deceduto.
Impedimento alla sottoscrizione.
La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare viene raccolta dal funzionario addetto che, previo accertamento e annotazione dell’identita’ del dichiarante, attesta che la dichiarazione e’ stata a lui resa dall’interessato, facendo menzione della causa dell’impedimento a sottoscriverla (art. 4 del gia’ citato D.P.R.n. 403/1998). Come chiarito nella citata Circolare MIACEL, 2 febbraio 1999, n. 2, nel caso in parola, non e’ piu’ richiesta l’assistenza dei due testimoni.
Rimangono esclusi dall’ipotesi sopra considerata i casi di incapacita’ di intendere e di volere, in relazione ai quali trovano applicazione le disposizioni gia’ in vigore.
Obbligo di accettare le dichiarazioni nei casi previsti.
Il rifiuto delle dichiarazioni sostitutive, quando esse possono essere prodotte in base alla legge o a regolamento, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Verifica della veridicita' delle dichiarazioni.
Il comma 4 dell'art. 2 della stessa legge n.127/1997 dispone verifiche della veridicita' ed autenticita' delle dichiarazioni e documentazioni prodotte e prevede l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o delle sanzioni penali di cui all'art. 489 c. p., per il caso in cui vengano esibiti documenti di riconoscimento recanti dati che abbiano subito variazioni dopo la data di rilascio (art. 3, 1° comma, l. n.127/1997).
Al riguardo si raccomanda di disporre accertamenti, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, sugli elementi oggetto di dichiarazione o documentazione in forma semplificata sulla base dei quali e’ stato disposto l’esborso di somme rilevanti o l’adozione di provvedimenti di particolare rilievo.
E’ rimesso alla valutazione dei Direttori di Area, anche in rapporto alle specifiche situazioni ambientali, determinare i criteri per l’effettuazione dei controlli, che in ogni caso dovranno interessare campioni in percentuale minima non inferiore al 5%, di volta in volta estratti casualmente, al fine di conseguire in concreto la finalita’ di deterrenza che la norma si propone.
Validità delle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni.
E' riconosciuta validità alle certificazioni trasmesse in via telematica dai comuni, anche fuori del territorio del Comune competente, e viene promossa, tramite convenzioni, la trasmissione da parte degli stessi, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati ad altre pubbliche amministrazioni o concessionari di pubblici servizi, nel rispetto della riservatezza degli interessati (l. n. 127/1997, art. 2, c. 5).
Chiarimenti e risposte a quesiti.
Sulla base dei quesiti posti e dei dubbi interpretativi finora emersi si forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni:
Documentazione relativa al servizio militare
Può essere presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la posizione rispetto all’adempimento degli obblighi militari.
Al riguardo si precisa che oggetto della dichiarazione puo’ essere esclusivamente la posizione del dichiarante rispetto agli obblighi militari, e, pertanto, l’ipotesi considerata e’ quella della dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento o meno di detti obblighi ovvero l’esenzione dagli stessi.
Ai fini dell’accreditamento di periodi di contribuzione figurativa o del ripristino o della concessione delle prestazioni di disoccupazione ovvero del riconoscimento di benefici connessi alla partecipazione a particolari campagne di guerra o all’appartenenza a determinati corpi militari, casi per i quali e’ necessario acquisire più precisi e specifici elementi, in base alla normativa vigente e’ necessario che venga acquisito al procedimento il foglio matricolare o lo stato di servizio del richiedente
In tal caso l’INPS, quale amministrazione procedente, acquisirà direttamente detta documentazione, presso il Distretto o l’Ufficio militare indicato dall’interessato.
Parimenti, l’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione potrà essere effettuata anche presso gli uffici dell’Istituto, previa esibizione del documento originale, che, operata la verifica di conformità, verrà immediatamente restituito.
Accrediti contributivi per periodi di Malattia e Infortunio
In materia di accredito contributivo di periodi di malattia o infortunio continuano a trovare applicazione le disposizioni in vigore. L’eventuale autocertificazione di periodi di malattia o infortunio da parte degli interessati avrà valore di semplice segnalazione, a seguito della quale l’Istituto potrà disporre l’accredito contributivo soltanto qualora gli accertamenti condotti confermino la veridicità e l’esattezza di quanto dichiarato. Resta fermo, come si e’ visto, che è escluso l’uso dell’autocertificazione in sostituzione di certificati medici e sanitari.
Assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio
Ai fini del riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione, l’istante che intenda avvalersi di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per documentare l’assenza dal servizio per maternità, dovrà far riferimento all’esistenza e durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che regolano l’accredito di tale contribuzione. L’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dell’atto di nascita del figlio, in luogo delle rispettive certificazioni rilasciate dalla competente autorità, ma non potrà avvalersi in alcun modo dell’autocertificazione in sostituzione dei certificati medici e sanitari.
Assenza facoltativa per gravidanza e puerperio
Ai fini del riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione, l’istante che intenda avvalersi di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per documentare l’assenza dal servizio per maternità facoltativa o malattia del figlio, dovrà far riferimento all’esistenza e durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che regolano l’accredito di tale contribuzione. L’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dell’atto di nascita del figlio, in luogo delle rispettive certificazioni rilasciate dalla competente autorità, ma non potrà avvalersi in alcun modo dell’autocertificazione in sostituzione dei certificati medici e sanitari.
Riscatto Laurea
Ai fini dell’accoglimento della domanda di riscatto, nessuna autocertificazione può sostituire il Certificato di Laurea contenente l’indicazione degli Anni accademici di riferimento. Qualora l’interessato non presenti detta certificazione il responsabile del procedimento presso l’Istituto provvederà d’ufficio alla sua acquisizione presso l’Universita’ indicata dallo stesso interessato.
Costituzione di Rendita vitalizia
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, nulla è innovato: l’interessato dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, con documentazione di data certa. Potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell’atto di notorietà previsto per le prove testimoniali.
Riscatto per Lavoro all’estero
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, l’interessato dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, con documentazione di data certa, sulla base delle norme preesistenti. Potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo degli atti di notorietà previsti per eventuali prove testimoniali.
Dichiarazioni attestanti la qualita’ di legale rappresentante, tutore, curatore, etc.
Per quanto attiene alle dichiarazioni attestanti la qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili, in ogni caso dovranno essere annotati gli estremi di un documento di identificazione in corso di validita’ del dichiarante.
Per il caso di dichiarazione attestante la qualita’ di rappresentante, si rammenta che atti comportanti manifestazioni di volonta’ o atti di disposizione potranno essere disposti personalmente dal titolare o sulla base di una specifica, formale procura dello stesso.
Qualora oggetto di richiesta siano informazioni o dati di carattere riservato o comprese nel regime di tutela di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di accertamento della legittimazione del soggetto richiedente e di enunciazione del motivo e dell’interesse all’accesso impartite nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dall’INPS in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (v. circ. n. 117 del 18 aprile 1994, in A. U. 1994), nonche’ le disposizioni in materia di "comunicazione" dei dati di cui all’art. 27 della citata legge n. 675/1996.Documentazione da produrre ai datori di lavoro per pratiche di prestazioni a pagamento diretto
Come si e’ visto e’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di accettare, nei casi previsti da legge o da regolamento, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio presentate dagli interessati.
Detto obbligo non sussiste, invece, per i privati, per i quali rimane in facolta’ di richiedere le certificazioni di volta in volta necessarie o di accettare, in loro luogo, le dichiarazioni sostitutive.
Tuttavia ai datori di lavoro che per conto dell’Istituto sono tenuti ad anticipare agli aventi diritto prestazioni economiche (A.N.F., indennita’ di malattia e maternita’), i cui importi sono successivamente posti in detrazione dai versamenti contributivi, possono essere presentate, quale documentazione valida ai fini del conseguimento delle prestazioni stesse, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio.
In questi casi potranno essere effettuati dall’INPS, anche presso le aziende, controlli volti ad accertare la veridicita’ delle circostanze oggetto delle predette dichiarazioni.
Documentazione delle domande di indennita’ di maternita’
L’art. 15, 1° comma, del D.P.R. n. 1026/1976 prevede che per fruire dei diritti conseguenti al parto la lavoratrice, a corredo della richiesta, debba presentare all’INPS e al datore di lavoro il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell’evento.
Tenuto conto, tuttavia, che il certificato stesso contiene, oltre al dato predetto, necessario alla definizione della domanda, ulteriori notizie, non rilevanti ai fini della trattazione della pratica, quali lo stato civile della madre, il nome del padre e informazioni sanitarie relative allo stato di salute della madre e del bambino, gia’ precedentemente era stata riconosciuta alla lavoratrice la facolta’ di presentare all’INPS, in sostituzione del certificato di assistenza al parto, un certificato di stato di famiglia, ovvero una dichiarazione dello stesso sostitutiva contenente esclusivamente i dati necessari alla trattazione della pratica.
Nel rispetto della tutela della privacy cui la lavoratrice ha comunque titolo in base alla l. 31.12.1996, n 675, si dispone che la stessa possa documentare la richiesta di indennita’ rivolta al datore di lavoro o mediante un certificato di assistenza al parto, previa cancellazione dei dati riservati e non necessari, atteso che quelli indispensabili sono la data di nascita del bambino e le generalita’ della madre, ovvero mediante un estratto del certificato di stato di famiglia contenente esclusivamente i dati predetti.
Inoltre, in applicazione del principio generale in base al quale e’ consentito esclusivamente il trattamento dei dati necessari, con esclusione dei dati eccedenti (l. 31.12.1996, n. 675, art. 9), nei casi in cui venga richiesta la produzione di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale contenente disposizioni in merito all’ affidamento o all’adozione del minore, sara’ sufficiente che della sentenza o del provvedimento vengano prodotte quelle parti del dispositivo contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica.
Documentazione per i trattamenti di famiglia
Le considerazioni che precedono in merito alle sentenze o ai provvedimenti contenenti disposizioni riguardanti l’affidamento o l’adozione del minore valgono anche con riferimento alla documentazione da produrre a corredo delle richieste di trattamenti di famiglia rivolte direttamente ai datori di lavoro.
Deleghe alla riscossione delle pensioni o di altre prestazioni o somme poste in pagamento
Considerata la particolare delicatezza della materia, a garanzia della sicurezza e regolarita’ dei pagamenti e nell’interesse degli stessi pensionati o dei titolari della prestazione o del diritto al pagamento, si dispone che la sottoscrizione delle deleghe da parte dei titolari continui ad essere autenticata dal dipendente INPS che la riceve o dagli altri soggetti abilitati, secondo le modalita’ e la modulistica in uso.
Sulla base di quanto sopra esposto per i casi di impedimento alla sottoscrizione si dispone che nel caso in cui la delega venga rilasciata da persona che non sappia firmare o sia fisicamente impedita a sottoscriverla, la stessa possa essere ugualmente raccolta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, previo accertamento e annotazione dell’identita’ di chi la rilascia; di seguito alla formula di delega e di identificazione, dovra’ essere apposta l’attestazione che la stessa e’ stata resa dalla persona identificata, facendo menzione della causa che ne impedisce la sottoscrizione.
Al riguardo si precisa che la disposizione che precede trova applicazione esclusivamente nei casi in cui si tratti di impedimento fisico o di analfabetismo per cui rimangono esclusi i casi di incapacita’ di intendere e di volere, in relazione ai quali continuera’ a trovare applicazione la disciplina in vigore (cfr,. art. 8 della legge n. 15/1968) in materia di tutela, di curatela e potesta’ genitoriale.
Si fa presente, infine, che in base all’esenzione di cui all’art. 9 dell’allegato b) –Tabella, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (all. 4) l’imposta di bollo non e’ dovuta.
Dichiarazioni sostitutive di cittadini italiani e di cittadini comunitari
Nei confronti dei cittadini della Comunità Europea che si avvalgano della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 precisa che destinatari delle disposizioni sono i cittadini italiani e i cittadini comunitari, senza alcuna limitazione o distinzione in ordine al luogo di residenza.
Ne deriva che la semplificazione delle certificazioni amministrative recata dalla menzionata normativa ha una portata generale tale da comprendere i cittadini italiani e i cittadini comunitari, anche se residenti all’estero.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui e’ stato richiesto un parere in proposito, nel confermare tale portata generale della normativa, ha precisato che i destinatari della medesima non dovranno piu’ recarsi presso i rispettivi Consolati o Uffici locali per l’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificative o di quelle sostitutive di atto notorio, ma potranno spedire le stesse all’INPS unitamente ad una fotocopia di un proprio valido documento di identita’.
In relazione a quanto suesposto, le strutture dell’INPS, nell’applicare la normativa in esame si atterranno d’ora in poi alle seguenti istruzioni.
Ai cittadini italiani ed ai cittadini comunitari residenti all’estero (anche in paesi diversi da quelli di cui sono cittadini) non dovranno essere richieste certificazioni o autocertificazioni autenticate essendo sufficiente che gli interessati inviino all’INPS le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, unendovi la fotocopia di un documento di identita’ in corso di validita’.
Tale procedimento sara’ seguito anche nel caso di dichiarazioni autocertificative riguardanti l’esistenza in vita.
L’art. 11 del D.P.R. n. 403/1998 impone alle amministrazioni destinatarie delle autocertificazioni l’obbligo di effettuare controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicita’ delle dichiarazioni degli interessati.
In ogni caso, a prescindere dall’effettuazione dei predetti controlli a campione, nei casi in cui sulla base di elementi obiettivi, esistano fondati dubbi sulla veridicita’ delle dichiarazioni autocertificative, potranno essere richiesti i necessari riscontri alle istituzioni estere competenti o alle rappresentanze diplomatiche italiane, cui sono state fornite istruzioni in proposito dal Ministero degli Affari Esteri con circolare n. 4 del 12 aprile 1999.
In detta circolare e’ previsto, tra l’altro, che, laddove, stante le frequenti difficolta’ delle stesse rappresentanze a svolgere accertamenti presso gli Uffici esteri non sia possibile ottenere le necessarie conferme, gli enti potranno richiedere direttamente agli interessati la certificazione estera.
In applicazione della predetta circolare ministeriale nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicita’ della dichiarazione, sara’ richiesto alle istituzioni dei paesi convenzionati di confermare la veridicita’ delle notizie in loro possesso, richiamandosi, a tal fine, alla collaborazione amministrativa stabilita dagli stessi accordi di sicurezza sociale.
Qualora tali richieste di collaborazione non diano buon esito o si tratti di verificare dichiarazioni di residenti in paesi non convenzionati, le richieste potranno essere rivolte alle Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti negli stati interessati.
Ove neppure da dette Rappresentanze riescano ad ottenere i riscontri richiesti, sarà richiesta agli stessi interessati di far pervenire la documentazione estera, precisando che si tratta di controllo previsto dalla legge.
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni contenute nel Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Ne deriva che non possono far ricorso alla autocertificazione quei cittadini extracomunitari residenti in Italia che debbano comprovare stati, fatti e qualità personali di familiari residenti all’estero.
In tali casi, pertanto, dovrà essere prodotta la certificazione estera (v. circ. n. 99 del 26 aprile 1993, p. 3.6).
Per quanto riguarda i cittadini extra comunitari residenti all’estero, sia che risiedano nei paesi di origine che in paesi diversi da questi, tenuto conto di quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, continuerà ad applicarsi la circolare n. 1092 del 27 dicembre 1984 e, pertanto, potranno essere riconosciute valide e accettate dagli uffici dell’INPS soltanto le dichiarazioni autenticate dalle autorità preposte a tale funzione in base alle rispettive normative nazionali, la cui competenza in materia risulti confermata dalla prevista attestazione consolare.
Ulteriori disposizioni.
Si richiama l'attenzione sulle seguenti, ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 127/1997, volte a disciplinare i rapporti con il pubblico:
i certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata; in caso diverso la validita' e' di 6 mesi (art. 2, c. 3);
i certificati anagrafici e di stato civile sono ammessi anche oltre i limiti di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari che le informazioni in essi contenute non hanno subito modificazioni dalla data del rilascio, con facolta' per l'amministrazione di effettuare verifiche ai fini dell'applicazione delle sanzioni ex art. 26 l. n. 15/1968 (l. n. 127/1997, art. 2, c. 4);
rimangono in vigore le disposizioni inerenti all’autenticazione, dietro esibizione dell’originale, di documentazioni per copia conforme (art. 14, l. 4.1.1968, n. 15; art. 3, 4°c.; D.P.R. 20.10.1998, n. 403);
l'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, puo' legalizzare le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali, purche' presentate personalmente;
i dati relativi al cognome, nome, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita' hanno lo stesso valore probatorio dei relativi certificati ed e' fatto divieto di richiedere le certificazioni stesse nei casi in cui, all'atto della presentazione dell'istanza, sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento contenente gli stessi dati. E' fatta salva la facolta' di verifica e, nel caso in cui i dati abbiano subito variazioni rispetto a quelli contenuti nel documento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 489 del c. p. (Uso di atto falso);
e' fatto divieto alle P.A. ex art. 1 D. L.vo. n. 29/93 (gli enti pubblici non economici sono compresi) di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni (art. 3, c. 5).
Revisione della modulistica.
Per quanto riguarda la revisione della modulistica accentrata, tenuto conto che la maggior parte della stessa risulta gia' conforme al dettato legislativo, per quei moduli non ancora del tutto adeguati, in quanto in attesa di ristampa, sono state impartite istruzioni con precedente messaggio.
Nel testo delle dichiarazioni sostitutive e nella modulistica in uso dovra’ essere, comunque, in ogni caso inserita la seguente formula di ammonizione per chi rilascia dichiarazioni non veritiere o si avvale di documenti falsi o recanti dati non attuali:
"AVVERTENZA: Le dichiarazioni mendaci, la falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia."
Agli uffici spetta provvedere a revisionare e adeguare alle norme della legge n. 127/1997 e successive disposizioni tutta la modulistica istituita localmente.
Al fine di agevolare il lavoro degli operatori, e’ in corso di realizzazione materiale divulgativo che sara’ messo a disposizione degli uffici e degli interlocutori istituzionali maggiormente interessati all’autocertificazione (comuni, uffici postali, enti di patronato, sindacati dei pensionati, ecc.).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO