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Circolare 207 del 11 dicembre 2000
Oggetto:
Articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346. Pensione ai superstiti e rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia professionale
Decreto decaduto
SOMMARIO: Le quote delle pensioni ai superstiti maturate dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con le rendite vitalizie per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1^ Serie generale n. 277 del 27 novembre 2000 all’articolo 1, comma 2, dispone che "Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti , nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è liquidata in data anteriore".
Il richiamato articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che "le pensioni di inabilità, di reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti""
Per effetto delle disposizioni del decreto-legge n. 346 del 2000, per le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 le rate spettanti dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata a norma del richiamato DPR n. 1124. Pertanto da tale data deve essere posta in pagamento la pensione ai superstiti senza la riduzione introdotta dalla legge n. 335/1995.
Il divieto di cumulo delle rate di pensione ai superstiti con la rendita vitalizia, stabilito dall’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 permane, invece, per il periodo compreso entro il 30 giugno 2000.
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata a norma del menzionato DPR n. 1124 del 1965.
I criteri delineati sopra operano per tutte le pensioni ai superstiti interessate all’applicazione dell’articolo 1, comma 43, della legge n335 a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle forme esclusive e sostitutive di detto regime, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Le procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione saranno aggiornate in modo da consentire l’adeguamento alle disposizioni del decreto n. 346/2000 all’atto della riapertura della fase di calcolo.
Il ripristino del pagamento delle pensioni ai superstiti in essere senza la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995 sarà effettuato con procedura automatizzata centrale.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO