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Circolare 21 del 29 gennaio 2001
OGGETTO: Art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335. Applicabilità del massimale annuo della base contributiva e pensionabile alle pensioni in regime internazionale.
SOMMARIO: Il massimale di cui alla legge 8.8.1995, n. 335, art.2, co.18 non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell’1.1.1996 una anzianità contributiva in Paesi della CEE o che siano legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni.
Ai sensi dell’art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335 “Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi del co.23 dell’art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di £. 132.000.000, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell’opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’Istat.”
Per l’anno 2000 il suddetto massimale annuo è pari a £. 144.263.000 (cfr. circolare n. 17 del 28 gennaio 2000).
Da parte di alcune sedi sono stati chiesti chiarimenti circa l’applicazione della norma in oggetto a lavoratori iscritti in Italia all’assicurazione obbligatoria per la prima volta dal 1996 in poi e con periodi assicurativi precedenti a carico di forme assicurative di Paesi CEE ovvero di Paesi legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
In sostanza si tratta di stabilire se detti lavoratori , alla data del 1° gennaio 1996, debbano essere considerati già iscritti ovvero nuovi iscritti.
Le perplessità manifestate si fondano sul fatto che gli strumenti internazionali di sicurezza sociale perseguono lo scopo di evitare la frammentazione delle carriere assicurative nei confronti di quei lavoratori che si spostano nell’ambito dei Paesi CEE o convenzionati .
Nella generalità degli accordi sono, infatti, previste una serie di disposizioni finalizzate alla presa in considerazione dei periodi assicurativi fatti valere negli altri Stati membri per il conseguimento di determinati diritti secondo le previsioni legislative nazionali.
La problematica è stata recentemente esaminata in una riunione con il Ministero del Lavoro, nel corso della quale si è concordato che, tenuto conto della equiparazione dei periodi assicurativi fatti valere in più Stati legati da regolamenti CEE ovvero accordi di sicurezza sociale, il massimale di che trattasi non deve essere applicato ai lavoratori che abbiano maturato in Paesi comunitari o convenzionati, anteriormente all’1.1.1996, una anzianità contributiva, anche qualora la stessa sia inferiore ai 18 anni e il pro-rata italiano sia calcolato esclusivamente col il sistema contributivo.
In proposito, ad ogni buon conto, va osservato che la soluzione prospettata è in linea con il criterio già adottato con circolare n.123 del 12 giugno 1996, per l’applicazione dall’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, in merito alla possibilità di conseguire la pensione in presenza dei requisiti contributivi ed anagrafici stabiliti dalla normativa previgente nei confronti di coloro che all’1.1.1996 fanno valere l’iscrizione a forme di previdenza di Paesi legati all’Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale.
I criteri sull’applicazione dell’articolo 2, comma 18, della legge n.335/95, stabiliti con la presente circolare trovano applicazione dall’ 1.1.1996.
Le Sedi tuttavia li applicheranno, al momento, d'ora in avanti, mentre per il recupero dei periodi pregressi si fa riserva di ulteriori istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO