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Circolare 38 del 15 febbraio 2001
Oggetto:
Articolo 73, comma 1, ed articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Pensione ai superstiti e rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
SOMMARIO: Le quote delle pensioni ai superstiti maturate dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con le rendite vitalizie per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
1 – Articolo 73, comma 1, ed articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’articolo 73, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore".
Il successivo articolo 78, comma 20, stabilisce che "Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore".
Il comma 33 dello stesso articolo 78 ha, altresì, stabilito che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001".
Com’è noto l’articolo1, comma 2, del decreto legge 24 novembre 2000, n.346, disponeva che "Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti , nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è liquidata in data anteriore".
Dal coordinamento dell’articolo 73, comma 1, e dell’articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, discende che a decorrere dal 1° luglio 2000 non è più operante il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.
L’abolizione del divieto di cumulo opera per i ratei di pensione maturati dal 1° luglio 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
Si confermano, pertanto, le istruzioni fornite con circolare n. 207 dell’ 11 dicembre 2000.
Pertanto dal 1° luglio 2000 deve essere posta in pagamento la pensione ai superstiti senza la riduzione introdotta dalla legge n. 335/1995.
Il divieto di cumulo delle rate di pensione ai superstiti con la rendita vitalizia, stabilito dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995 permane, invece, per il periodo compreso entro il 30 giugno 2000.
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata a norma del menzionato DPR n. 1124 del 1965.
I criteri delineati sopra operano per tutte le pensioni ai superstiti interessate all’applicazione dell’articolo 1, comma 43, della legge n335 a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle forme esclusive e sostitutive di detto regime, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi.
2 – Ripristino dei pagamenti
Il ripristino a far tempo dal 1° luglio 2000 del pagamento delle pensioni ai superstiti in essere senza la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995 sarà effettuato con procedura automatizzata centrale, prevedibilmente a partire da maggio 2001, con corresponsione degli arretrati da luglio 2000 o dalla data della decorrenza della pensione, se successiva.
Agli interessati sarà inviata , tramite POSTEL, la comunicazione del ripristino.
Considerato peraltro che le procedure di calcolo sono aggiornate in conformità alle disposizioni sopra richiamate, le Sedi potranno definire immediatamente eventuali richieste di ripristino del pagamento nel frattempo intervenute. A tal fine sarà sufficiente attivare il PGM480 indicando sul Pannello PB1 la decorrenza della pensione e la decorrenza del calcolo arretrati non anteriore al 1° luglio 2000.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO