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Circolare 76 dell'11 Aprile 2002
OGGETTO: Inquadramento previdenziale delle imprese che gestiscono il gioco del “Bingo”
SOMMARIO:
Case da gioco “Bingo”.
1) Quadro normativo
Con il D.M. 31 gennaio 2000, n.29, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al “Regolamento recante norme per l’istituzione del gioco del “Bingo” ai sensi dell’articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n.133”.
Il citato Regolamento ed i successivi Decreti direttoriali dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, competente all'assegnazione - a seguito dell'espletamento di apposite gare - delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, il cui esercizio è riservato al suddetto Dicastero, hanno disciplinato la materia, dettando i requisiti di cui devono essere in possesso sia le persone fisiche o società per l'assegnazione della concessione, sia i locali in cui si svolge il gioco, nonché le modalità e le garanzie con le quali lo stesso deve essere effettuato. Con circolare n. 16 dell'11.2.2002 (allegata), l'Agenzia delle Entrate ha infine disciplinato il trattamento tributario di tale attività.
Tra i requisiti richiesti per le strutture in cui si compie il gioco, si evidenzia che lo stesso deve svolgersi "in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari". E' consentito, nell'ambiente dedicato al gioco, l'esercizio di “attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, qualora il concessionario sia munito della relativa licenza comunale”.
2) Classificazione previdenziale
Quanto alla classificazione previdenziale, tenuto conto del carattere innovativo di tale attività, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un parere se l’attività stessa – fermo restando l’iscrizione all’ENPALS per gli impiegati e operai come illustrato al successivo punto 3 – dovesse essere considerata attività di spettacolo ovvero di servizi.
Il Ministero del Lavoro, con nota del 27 marzo 2002, ha chiarito che la classificazione previdenziale delle sale Bingo debba essere effettuata nel settore terziario. Elemento significativo e determinante di tale soluzione è stata la valutazione della tipologia della licenza per l’esercizio dell’attività di cui trattasi.
Infatti il Decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 stabilisce al n.9 punto 2. che il concessionario presenti, per ciascuna sala Bingo, la dichiarazione di inizio di attività dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773. Tale articolo dispone che: "La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione di scommesse , nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa autorizzazione o concessione" Il citato art. 88 ricade nel Titolo III Capo II del Regio Decreto n. 773/1931, denominato "Degli esercizi pubblici" e non nel Capo I dello stesso Titolo III, denominato "Degli spettacoli e trattenimenti" che parimenti regolamenta il rilascio di licenze di pubblica sicurezza.
Il datore di lavoro concessionario della gestione di sale per il gioco del Bingo dovrà essere pertanto classificato nel settore terziario, c.s.c. 7.07.09, accompagnato dal c.a. 4J, che assume - con decorrenza 1.01.2001 - il duplice significato di" azienda tenuta al versamento delle contribuzioni di malattia e maternità nella misura delle aziende commerciali" e di "azienda tenuta al versamento della contribuzione IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale dirigente", Cod. ISTAT 1991 92.34.2.
3) Enti previdenziali competenti all'assicurazione IVS del personale dipendente
§ Impiegati ed operai
Le modalità con cui viene effettuato il gioco connotano l’espletamento – da parte delle imprese aggiudicatarie della concessione alla gestione delle sale Bingo - di attività di gestione di case da gioco, i cui dipendenti, indipendentemente dalla classificazione previdenziale ed assistenziale, devono essere assicurati all’ENPALS, a norma dell’art. 3 punto. 21) del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n.2388 che elenca tassativamente alla punto 21) gli impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco.
Il suddetto obbligo assicurativo deve intendersi esteso a tutti i dipendenti con qualifica impiegatizia ed operaia, compresi quelli adibiti alle “attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande” svolte all’interno della sala, in quanto dipendenti della casa da gioco.
§ Dirigenti
A ragione della classificazione attribuita alle imprese che gestiscono l'esercizio del gioco del Bingo, il personale dirigente, non ricompreso tra quello di cui all'art. 3 punto 21) del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.708, dovrà essere assicurato all'INPS.
4) Istruzioni operative
Adempimenti delle Sedi
Attesa l'attività svolta, di prestazione di servizi, i datori di lavoro che effettuano la gestione delle sale dovranno essere classificati, come precisato al punto 2), nel settore terziario, c.s.c. 7.0.7.09, con obbligo contributivo IVS all'ENPALS per gli impiegati e gli operai.
Per quanto attiene alle contribuzioni per malattia e maternità, le stesse dovranno essere corrisposte con le aliquote del settore terziario (allegate tabelle), non essendo il personale dipendente dalle sale Bingo qualificabile come appartenente al settore dello spettacolo presso l'ENPALS.
Per il personale con qualifica dirigenziale, la contribuzione è dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.
Pertanto, le Sedi provvederanno a far seguire al c.s.c. 7.07.09 il c.a. 4J, riclassificando le aziende in oggetto secondo le istruzioni sopra indicate.
Adempimenti delle aziende
Le aziende che hanno operano in difformità da quanto indicato con la presente circolare, provvederanno alla sistemazione dei periodi di pregressi - dalla data di inizio dell'attività - attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
Aliquote contributive in vigore dal 1 Gennaio 2001
Tabella 9.8 : SALE BINGO – settore TERZIARIO
CSC 7.07.09 C.A. 4J
VOCI CONTRIBUTIVE
QUALIFICHE
Operai
Impiegati
Dirigenti
Minimale giornaliero L. 70.333
L. 70.333
L. 194.590
Fondo Pensioni (*)
-
-
32,70
Disoccupazione
1,61
1,61
1,61
Fondo garanzia TFR (L.297/82)
0,20
0,20
0,20
CUAF
2,48
2,48
2,48
CIG straordinaria
-
-
-
MOBILITÀ
-
-
-
Indennità economica di MALATTIA
2,44
2,44
-
Indennità economica di MATERNITÀ
0,24
0,24
-
TOTALE
6,97
6,97
36,99
di cui a carico del lavoratore
Fondo Pensioni
-
-
8,89
CIG straordinaria
-
-
-
TOTALE a carico LAVORATORE
-
-
8,89
(*) Per OPERAI e IMPIEGATI il Fondo pensioni viene versato all’ENPALS.
Dal 1 febbraio 2001 le aziende di cui alla presente tabella hanno diritto all’esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF secondo le modalità appresso indicate:
Esonero CUAF = 0,80% codice R600 (quadro “D” mod. DM10/2)
Allegato 2
Aliquote contributive in vigore dal 1 Gennaio 2002
Tabella 9.8 : SALE BINGO – settore TERZIARIO
CSC 7.07.09 C.A. 4J
VOCI CONTRIBUTIVE
QUALIFICHE
Operai
Impiegati
Dirigenti
Minimale giornaliero € 37,31
€ 37,31
€ 103,21
Fondo Pensioni (*)
-
-
32,70
Disoccupazione
1,61
1,61
1,61
Fondo garanzia TFR (L.297/82)
0,20
0,20
0,20
CUAF
2,48
2,48
2,48
CIG straordinaria
-
-
-
MOBILITÀ
-
-
-
Indennità economica di MALATTIA
2,44
2,44
-
Indennità economica di MATERNITÀ
0,24
0,24
-
TOTALE
6,97
6,97
36,99
di cui a carico del lavoratore
Fondo Pensioni
-
-
8,89
CIG straordinaria
-
-
-
TOTALE a carico LAVORATORE
-
-
8,89
(*) Per OPERAI e IMPIEGATI il Fondo pensioni viene versato all’ENPALS.
Le aziende di cui alla presente tabella hanno diritto all’esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF secondo le modalità appresso indicate:
Esonero CUAF = 0,80% codice R600 (quadro “D” mod. DM10/2)
Allegato 3
Ministero dell'economia e delle finanze - agenzia delle Entrate
Circolare n.16 del 11/02/2002
Oggetto: Esercizio del gioco del Bingo - Trattamento tributario
Premessa
Il gioco denominato “Bingo” e’ stato istituito con regolamento approvato con decreto del Ministero delle finanze del 31 gennaio 2000, n.29.
Il regolamento trova la propria fonte legislativa nell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133 che rinvia al Ministero delle finanze l’emanazione di regolamenti, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, per la disciplina delle scommesse sulle competizioni sportive nonché di ogni altro gioco, concorso pronostico e scommesse.
Il decreto n.29 del 2000 richiama nel preambolo anche il decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496 - concernente l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilita’ e concorsi pronostici riservati allo Stato - nonché la normativa relativa al gioco del lotto e alla gestione delle lotterie e altri giochi amministrati dallo Stato, in particolare l’art.7 della legge 2 agosto 1982, n.528, come modificato dall’art.3 della legge 19 aprile 1990, n.85, in base al quale con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabiliti altre forme di estrazione e di scommesse.
Lo stesso decreto n.29 del 2000 fissa le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi erariali del gioco del Bingo e riserva espressamente l’esercizio del gioco del “Bingo” al Ministero delle finanze (art.1).
L’incarico di controllore centralizzato del gioco e’ stato affidato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con direttiva dello stesso Ministro delle Finanze del 12 settembre 2000.
Il regolamento n.29 del 2000 stabilisce, inoltre, che la gestione del gioco del Bingo deve essere affidata in concessione, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria, a persone fisiche o a società con idonei e comprovati requisiti. Il gioco del Bingo deve svolgersi in apposite sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari.
Il gioco consiste nell’estrazione di novanta numeri e i giocatori hanno come unita’ di gioco una o più cartelle.
L’articolo 5 del regolamento prevede un “prelievo erariale”, in misura pari al 20% del prezzo di vendita delle cartelle, da versarsi a cura del concessionario all’affidatario del controllo centralizzato che provvede al successivo riversamento alla Tesoreria provinciale dello Stato.
La somma da distribuire in premi in ogni partita e’ pari al 58% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute e il compenso all’affidatario del controllo centralizzato e’ fissato in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.
Ai sensi dell’art.8 del regolamento il compenso al concessionario e’ pari alla parte di incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all’affidatario del controllo centralizzato.
Quanto sopra rappresentato si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in ordine al regime tributario applicabile al gioco del Bingo.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
L’esercizio del gioco del Bingo, riservato allo Stato e affidato al controllo centralizzato dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e’ soggetto ad un autonomo prelievo erariale, la cui base e’ costituita dal prezzo di vendita della cartella.
Ciò esclude l’assoggettabilità dei medesimi proventi del gioco all’imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 26 ottobre 1972, n.640.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto si evidenzia che in conformità alla VI Direttiva CEE n. 77/388/CEE, la quale all’art.13, punto B, lettera f) inserisce fra le operazioni esenti le scommesse, le lotterie ed altri giochi d’azzardo con poste di denaro, l’art.10, primo comma, numeri 6) e 7), del DPR 26 ottobre 1972, n.633 prevede l’esenzione dall’IVA per l’intero settore dei giochi, scommesse e concorsi pronostici.
In particolare il n.6) del primo comma dell’art.10 include l’esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi di abilita’, delle scommesse e dei concorsi pronostici riservati allo Stato o agli altri enti indicati nel decreto legislativo n.496 del 1948 fra le operazioni esenti da IVA.
Nell’ambito applicativo della menzionata disposizione deve ricondursi per le caratteristiche espresse in premessa anche l’esercizio del gioco del Bingo.
Si precisa in proposito che l’esenzione riguarda esclusivamente l’esercizio del gioco e, pertanto, nell’ipotesi in cui nelle apposite sale dedicate al gioco vengano svolte, oltre al gioco del Bingo, altre attività (es. somministrazione di alimenti e bevande), le stesse sono assoggettate ad IVA con l’aliquota prevista per le corrispondenti cessioni o prestazioni.
RITENUTE ALLA FONTE
L’art.30 del DPR 29 settembre 1973, n.600, nelle ipotesi di giochi per i quali e’ imposto un prelievo erariale a norma di legge, considera la ritenuta alla fonte compresa nell’ambito di tale prelievo.
In particolare, il quarto comma sancisce che la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita’ e dei esercitati dallo Stato e’ compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.
Pertanto la ritenuta alla fonte sulle vincite del gioco del Bingo deve ritenersi compresa nel prelievo erariale operato dallo Stato ai sensi dell’art.5 del D.M. n.29 del 2000.
IMPOSTE SUI REDDITI
Si precisa da ultimo che ai soggetti ai quali e’ affidato in concessione l’esercizio del gioco del Bingo si applica ai fini delle imposte sui redditi la disciplina tributaria ordinaria, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di reddito d’impresa.