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Circolare 157 del 22 ottobre 2002
Oggetto:
Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.
SOMMARIO:
La sentenza in oggetto ha riconosciuto l’assegno da invalido civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica, atteso che quest’ultima può essere ricompresa nell’accezione dello stato di “incollocazione al lavoro”.
1 – Normativa in atto
L’art, 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.118 dispone che ai mutilati ed agli invalidi civili di età compresa tra il 18°anno e l’età pensionabile, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, in misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo durante il quale tale condizione sussiste, è concesso un assegno mensile a carico dello Stato.
2 – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Lucca
Nel corso di un giudizio, promosso contro l’INPS, con ordinanza emessa il 1° giugno 2001, il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 13, primo comma, della legge 30/3/1971, n.118, sopra richiamato, nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno per gli studenti maggiorenni, invalidi parziali, frequentanti regolare corso di studi e non iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.
Il Giudice in questione ha richiamato un’interpretazione della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ( Cass., Sez. un.,10 gennaio 1992, n.203),per la quale il requisito della “incollocazione” ha valenza costitutiva del diritto alla prestazione assistenziale e per la sua sussistenza non è sufficiente il mero stato di disoccupazione ma è, invece, necessario che l’invalido si sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili
Il Giudice ha dubitato della legittimità costituzionale della disposizione, come sopra interpretata, con riferimento all’ipotesi di soggetto maggiorenne invalido parziale che, essendo in età scolare ed avendo in svolgimento il corso di studio di scuola secondaria, sarebbe obbligato, per non perdere il beneficio economico, a ricercare ( ed accettare ), nel periodo scolastico, un’occupazione lavorativa con tutte le conseguenze pregiudizievoli sul proprio rendimento di studio e sulle condizioni psico-fisiche già debilitate in origine. La rigida riconducibilità dell’assegno di invalidità al requisito formale della iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio sarebbe in contrasto con i principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione.
3 – Decisione della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 329 del 9 luglio 2002 la Corte Costituzionale, pur riconoscendo che il soggetto disabile che frequenta la scuola ha diritto alla relativa indennità fino al compimento del 18° anno di età, mentre oltre questo limite può percepire un assegno mensile, a condizione che sia “ incollocato al lavoro” ( oltre agli ulteriori requisiti di percentuale di invalidità e di rispetto del limite di reddito), ha ritenuto nel merito infondata la questione, così come motivata dal Tribunale di Lucca, avuto riguardo al complesso sistema normativo inerente l’invalidità civile.
La Corte ha, infatti, considerato ipotizzabile, rispetto alla accezione “incollocati al lavoro”, contenuta nella disposizione censurata, un’interpretazione diversa da quella prospettata nell’ordinanza di rimessione, tenuto conto della particolare condizione del soggetto che intende proseguire il corso di studi.
In proposito, la Corte ha rilevato che la sola iscrizione – o la richiesta di iscrizione – nelle liste di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola, se intesa come condizione imprescindibile per l’erogazione dell’assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente formale, contrario allo spirito della legislazione più recente rivolta alla valorizzazione della capacità lavorativa residua dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, nel più ampio quadro della promozione dell’inserimento e della integrazione normativa di questi soggetti ( legge 12 marzo 1999, n.68 ).
Per quanto sopra, l’interpretazione della disposizione censurata che permette di considerare l’ipotesi della frequenza scolastica come condizione per la fruizione dell’assegno mensile per l’invalido maggiorenne in quanto rivolta a favorire il diritto alla istruzione, si rivela funzionale ad un più proficuo, successivo inserimento del disabile nella società e nel mondo del lavoro.
Conclusivamente, la Corte ha ritenuto che nei confronti dei soggetti disabili presi in considerazione dalla disposizione censurata, il requisito dell’incollocazione – interpretato alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale sanciti dalla Carta costituzionale e invocati dal Giudice a quo per sostenere l’incostituzionalità della norma impugnata – va letto come comprensivo della ipotesi della frequenza scolastica, che, pertanto, costituisce condizione per l’erogazione dell’assegno mensile, dovendo l’invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica.
4 – Conclusioni e disposizioni applicative
Si invitano le Sedi e le Agenzie, in sede di definizione di domande di assegno dei soggetti disabili parziali maggiorenni che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge , a ricomprendere nell’“incollocazione al lavoro”, richiesta per l’erogazione dell’assegno mensile, l’ipotesi della frequenza scolastica comprovata con regolare certificazione.
Eventuale contenzioso, anche giudiziario, attivato da invalidi che si trovino nelle condizioni sopra descritte, ai quali sia stata respinta la domanda per l’erogazione dell’assegno di cui trattasi dovrà essere definito, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte con la sentenza n.329.
Per IL DIRETTORE GENERALE
PRAUSCELLO