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Circolare 48 del 5 marzo 2002
Oggetto:
1) Legge n. 488 del 1999, art. 38, commi 1, 2 e 3. Ulteriori istruzioni in merito all’adempimento del contributo previsto da tali norme a carico dei lavoratori in aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche che chiedono l’accredito della contribuzione figurativa. 2) Legge 31.12.2001, n. 463, art. 8bis. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accredito figurativo per i lavoratori che si trovino in aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche e cariche sindacali. Riapertura dei termini per il versamento della contribuzione aggiuntiva riferita alle cariche sindacali di cui all’art. 3, co. 5 e 6 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564.
SOMMARIO:
1) Ulteriori precisazioni in merito all’adempimento dell’obbligo contributivo previsto dalla norma di cui all’art. 38, co. 1, 2 e 3 della legge n. 488 del 1999. 2)Le domande di accredito della contribuzione figurativa di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 1970 possono essere presentate, con riferimento ai periodi fino al 31.12.2000, entro il 31.3.2002. Sono conseguentemente riaperti anche i termini per la richiesta di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui al D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 3, co. 5 e 6.
1. L’art. 38, co. 1, 2 e 3 della legge n. 488 del 1999
La legge 23.12.1999, n. 488, art. 38, co. 1, 2 e 3 ha stabilito che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica (1).
La presente circolare contiene alcune precisazioni in materia di adempimenti connessi all’assolvimento del predetto onere, al fine di tenere conto di alcune problematiche emerse nella prima fase di applicazione della disposizione.
1.1 Domanda di accredito figurativo
Si conferma che, anche ai fini dell’applicazione delle previsioni dell’art. 38, co. 1, 2 e 3 della legge n. 488 del 1999 trova applicazione, in via generale, il termine previsto per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa, che deve essere proposta da parte dei soggetti interessati presso la gestione previdenziale di pertinenza, per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa e deve essere ripetuta ogni anno entro e non oltre la stessa data, anche nel caso di aspettativa di durata pluriennale (2). Pertanto deve essere presentata a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa ed entro il 30 settembre dello stesso anno. L’interessato dovrà inoltrare la domanda direttamente all’ente previdenziale competente allegando la documentazione prevista (3).
1.2 Versamento dei contributi
Ad integrazione di quanto disposto con la circolare n. 81 del 2000 si ricorda che l’interessato potrà iniziare il versamento della contribuzione di cui all’art. 38 della legge in oggetto per il tramite dell’organo elettivo di appartenenza, riferita al periodo di aspettativa maturato nell’anno precedente, a partire dalla apertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito figurativo che, come noto, decorrono dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Detto versamento dovrà essere completato entro e non oltre il 16 ottobre successivo. Infatti, anche se la norma non prevede un termine finale per l’adempimento contributivo in questione, esso si configura come obbligatorio per i soggetti che richiedono l’accredito della contribuzione figurativa, e deve pertanto essere effettuato, come già precisato, entro il termine ultimo del 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia svolta l’aspettativa. Ciò anche al fine di consentire all’organo elettivo di appartenenza, attraverso il quale l’interessato deve provvedere al versamento, di riversare agli enti previdenziali competenti quanto introitato in tempo utile.
1.3 Adempimenti degli organi di appartenenza
A parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 81 del 2000, l’ente di appartenenza provvede a riversare quanto introitato in rate mensili, plurimensili o in unica soluzione entro il 30 ottobre successivo, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti connessi all’applicazione della norma. In tale circostanza invia agli enti previdenziali interessati un elenco nominativo che attesta i contributi versati con riferimento a ciascun nominativo. Il versamento in questione potrà essere effettuato anche direttamente mediante utilizzo del bonifico bancario, senza procedere alla compilazione della denuncia di mod. DM 10/2.
1.4 Riscontro dei dati
La Sede Inps competente a ricevere la domanda di accredito figurativo effettua il riscontro tra i dati in suo possesso e quelli forniti dall’organismo di appartenenza. A tal fine, oltre al rilascio di un prospetto riepilogativo generale dei contributi riversati alla Sede INPS di propria pertinenza, l’organo elettivo deve rilasciare anche una certificazione individuale al singolo interessato attestante l’ammontare della contribuzione versata e la base imponibile di riferimento, al fine di consentire a quest’ultimo di fornire alla sede territorialmente competente a ricevere la domanda di accredito il riscontro dei versamenti effettuati, condizione essenziale per procedere all’accredito della contribuzione figurativa. In caso di mancata coincidenza tra gli importi (perché risultano delle differenze da integrare, ovvero versamenti in eccedenza), detta Sede provvede a darne pronta comunicazione all’interessato, invitandolo alla necessaria integrazione secondo le modalità indicate con il messaggio n. 150 del 25.9.2001 (vedi allegato n. 2) ovvero provvedendo alla restituzione dell’eventuale eccedenza.
1.5 Fattispecie di versamento da effettuarsi direttamente da parte dell’interessato, senza il tramite dell’organismo di appartenenza
In alcune particolari fattispecie il versamento della contribuzione in oggetto deve essere effettuato, anziché per il tramite dell’organismo elettivo, direttamente dagli interessati:
a) nel caso in cui l’interessato si trovi a versare la contribuzione prevista dalla stessa norma in seguito all’interruzione del periodo di aspettativa, quindi in una fase nella quale non è più membro di alcun organismo l’appartenenza al quale dia diritto all’accredito della contribuzione figurativa (perché non più in carica, i quanto dimessosi o non rieletto);
b) in caso di pagamento di conguaglio per errato prospetto rilasciato dal datore di lavoro (4);
c) in caso di versamenti effettuati oltre il termine del 16 ottobre di ogni anno, con relativa applicazione delle sanzioni previste;
d) in caso di versamenti effettuati dagli eredi dell’eletto deceduto, il quale aveva presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo al quale i versamenti sono riferiti;
e) in caso di conseguimento, nel corso dell’anno di aspettativa, prima che sia stata presentata la domanda di accredito della contribuzione figurativa, dei requisiti per il pensionamento.
Nelle fattispecie predette il versamento potrà essere effettuato mediante conto corrente postale (vedi msg. N. 150 del 25.9.2001 allegato), dal quale dovrà risultare la causale del versamento, con specificazione del periodo contributivo di riferimento e della base imponibile utilizzata.
La ricevute dei versamenti sostituiranno la certificazione che l’organo elettivo avrebbe dovuto rilasciare qualora l’interessato avesse effettuato il versamenti per il suo tramite, e su di esse la Sede INPS competente a ricevere la domanda di accredito effettuerà il riscontro con i dati in suo possesso.
1.6 Soggetti che nel corso dello stesso anno hanno rivestito più cariche elettive
Al fine di semplificare gli adempimenti per i soggetti in questione, che non si trovino in alcuna delle situazioni illustrate al punto precedente, si ritiene possibile che l’intera contribuzione di cui all’oggetto, anche se riferita alla permanenza presso altro organismo, sia versata per il tramite dell’organo elettivo presso il quale l’interessato è in carica al momento dello stesso. Resta comunque salva per l’interessato la facoltà di provvedere ai versamenti, direttamente e distintamente, presso i due organi interessati, nonché di effettuare i versamenti mediante conto corrente postale qualora si trovi in una delle situazioni di cui sopra.
2. L’art. 8bis della legge n. 463 del 2001.
La legge 31.12.2001, n. 463 (5), all’art. 8bis ha previsto che i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564 che non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori all’1.1.2001, secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31.3.2002.
Nel rimandare in materia a tutte le circolari contenenti istruzioni sull’argomento (6), si ricorda che la domanda di accredito della contribuzione figurativa, connessa a periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale si è svolta l’aspettativa. Per effetto della nuova previsione legislativa detto termine finale per la presentazione della domanda in questione risulta spostato, con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2000, al 31.3.2002 (7).
Da quanto sopra consegue che tale termine trova applicazione anche nei confronti dei soggetti interessati dall’art. 38, co. 1,2,3 della legge n. 488 del 1999 ai fini del versamento contributivo previsto dalla stessa norma.
2.1 Contribuzione aggiuntiva di cui all’art. 3, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996
Ai sensi dell’art. 3, co. 5, del D.Lgs. n. 564/1996 può essere versata in via facoltativa una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art. 8, co. 8, della legge n. 155 del 1981. Tale facoltà può essere esercitata dall’organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al co. 3. (8)
Il co. 6 dello stesso art. 3 prevede che negli stessi termini e con le stesse modalità le organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare i versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
Considerato che detta contribuzione può essere versata, tra l’altro, in coincidenza di periodi per i quali sussista il diritto all’accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art . 31 della legge n. 300 del 1970 e che deve essere versata entro gli stessi termini previsti per le domande di accredito dei contributi figurativi, la riapertura di questi ultimi consente altresì di provvedere al versamento facoltativo della contribuzione aggiuntiva in questione con riferimento ai periodi di aspettativa o di distacco sindacale disciplinati nel presente paragrafo e fruiti fino al 31.12.2000, entro il 31.3.2002.
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to PRAUSCELLO
(1) Si veda la circolare n. 81 del 20.4.2000 .
(2)Art. 3, co. 3, D.Lgs. 16.9.1996, n. 564.
(3)Cfr. circolare n. 81 del 20.4.2000e n. 337 C eV. del 23.5.1973.
(4)Cfr. circ. citata in nota (1), paragrafo relativo agli "adempimenti amministrativi per il versamento".
(5)Di conversione del D.L. 23.11.2001, n. 411.
(6)Si vedano le circolari n. 337 C eV. del 23.5.1973, n. 23 del 31.1.1985, n. 13 del 18.1.1995, n. 130 del 11.5.1995, n. 225 del 20.11.1996 e n. 127 del 15.6.1998.
(7)Vedi allegato 1.
(8)Si richiamano sull’argomento le circolari n. 14 del 23.1.1997 e n. 197 del 2.9.1998, nonché il messaggio n. 146 del 24.9.2001, allegato n. 3.
Allegato 1
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Msg n. 52 del 6.2.2002
Oggetto: Aspettativa per funzioni pubbliche elettive e per cariche sindacali ex art. 31 della legge n. 300/70. Legge n.463 del 31 dicembre 2001.Proroga dei termini di presentazione delle domande per l’accredito figurativo.
La legge n. 463 del 31 dicembre 2001, di conversione del decreto legge 411/2001, pubblicata sulla G.U. n.7 del 9 gennaio 2002 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, all’art. 8-bis ha previsto che " I soggetti di cui all’articolo 3, del Dlvo 16.9.1996, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall’art.3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002."
Pertanto, il termine di presentazione delle domande di accredito figurativo per periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive e per cariche sindacali fruiti entro il 31.12.2000 che dovevano essere presentate entro il 30.9.2001 come previsto dal decreto legge 29.6.98 n.238, art. 3 comma 2, è prorogato al 31.3.2002.
Eventuali domande presentate dopo il 30 settembre 2001 saranno considerate come presentate il 10 gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge n.463.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Allegato 2
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA
Msg N. 150 DEL 25.9.2001.
Oggetto: Legge 23.12.1999, n. 488, art. 38, commi 1,2,3. Ulteriori istruzioni.
Con circolare n. 81 del 20.4.2000 sono state emanate istruzioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni in oggetto. Esse stabiliscono che i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.
L’art. 38 della legge n. 488/1999 non fissa un termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti in questione, ma si limita a sottoporre alla condizione della materiale effettuazione degli stessi il diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori in aspettativa per i quali ne sussistano tutti i presupposti. Pertanto, come già sottolineato nella circolare n. 81/2000, i versamenti possono essere effettuati anche successivamente alla presentazione della domanda di accredito figurativo, fermo restando che allo stesso si potrà procedere solo qualora i versamenti stessi risultino materialmente effettuati.
Per quanto precede può dunque accadere che il parlamentare interessato si trovi a versare la contribuzione prevista dalla stessa norma in seguito all’interruzione del periodo di aspettativa, quindi in una fase nella quale non è più membro di un organismo, l’appartenenza al quale dia diritto all’accredito di una contribuzione figurativa.
Le disposizioni in oggetto non danno indicazioni circa le modalità di versamento da osservare in una fattispecie del genere. Si ritiene che in tal caso il versamento può essere effettuato direttamente dall’interessato mediante conto corrente postale, relativo alle "riscossioni varie" intestato alla stessa Agenzia territorialmente competente a ricevere la domanda di accredito. Dal predetto bollettino di conto corrente dovrà risultare la causale del versamento " Contributi art. 38, comma 1, L.488/99" con specifica indicazione del periodo contributivo di riferimento corrispondente a quello di svolgimento del mandato e della base imponibile utilizzata.
I contributi di che trattasi dovranno essere imputati direttamente ai seguenti conti:
DZR 21/01 - per i versamenti effettuati dagli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo;
FPR 21/01 - per i versamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Gestione ordinaria;
FPU 21/01 - per i versamenti effettuati dagli iscritti al FPLD - Gestione assicurativa per il personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private;
FPV 21/01 - per i versamenti effettuati dagli iscritti al FPLD - Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
FPX 21/01 - per i versamenti effettuati dagli iscritti al FPLD - Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
VLR 21/01 - per i versamenti effettuati dagli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.
Le ricevute dei versamenti sostituiranno la certificazione che l’organo elettivo avrebbe dovuto rilasciare qualora l’interessato avesse effettuato il versamento per il suo tramite, e su di esse l’Agenzia competente a ricevere la domanda di accredito effettuerà il riscontro con i dati in suo possesso.
Di detti conti, nell'allegato che segue, vengono riportati quelli di nuova istituzione.
DIREZIONE CENTRALE DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE FINANZA, CONTABILITA'
Firmato Craca E BILANCIO
Firmato Spina
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
: I
Codice conto
: DZR 21/01
Denominazione completa
: Contributi riscossi con altri sistemi
Denominazione abbreviata
: CONTRIBUTI RISCOSSI CON ALTRI SISTEMI
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FPU 21/01
Denominazione completa
: Contributi riscossi con altri sistemi
Denominazione abbreviata
: CONTRIBUTI RISCOSSI CON ALTRI SISTEMI
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FPX 21/01
Denominazione completa
: Contributi riscossi con altri sistemi
Denominazione abbreviata
: CONTRIBUTI RISCOSSI CON ALTRI SISTEMI
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
MSG n. 146 del 24.9.2001.
Oggetto:art. 3 commi 5 e 6 del D. LGS. n. 564/1996 e successive modificazioni. Versamento contribuzione aggiuntiva per i lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. o comunque iscritti al fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato in aspettativa sindacale.
Con circolare n. 14 del 23/01/1997 e con successiva circolare n. 197 del 2/9/1998 sono state impartite istruzioni per il versamento della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della legge n.300/1970 ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro.
Poiché a partire dal 1 aprile 2000 è costituito presso l’INPS il Fondo Speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, con il presente messaggio si impartiscono le istruzioni per il versamento di detta contribuzione al richiamato fondo.
Le Organizzazioni Sindacali, ai fini dell’ottemperanza degli adempimenti amministrativi, si atterranno a quanto già chiarito con le circolari predette (cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti).
Ai fini del versamento della contribuzione in parola, si precisa che le stesse OO.SS. provvederanno all’apertura presso la sede INPS territorialmente competente di un’apposita posizione aziendale che dovrà essere contraddistinta dal codice statistico contributivo 70703 (ISTAT 91.20.0) e dal previsto codice di autorizzazione 4L, cui deve essere aggiunto lo specifico codice di autorizzazione 4F che consente la destinazione del contributo in parola al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 per i lavoratori in questione, si precisa che gli stessi dovranno essere indicati in corrispondenza del rigo 11 (impiegati), non essendo previsto alcun codice particolare per l’esposizione del contributo in oggetto.
IL DIRETTORE CENTRALE
G. CRACA