Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2002 Circolare 117 del 21 giugno 2002
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 16533
Circolare 117 del 21 giugno 2002
Oggetto:
decreto interministeriale 2 ottobre 2001 - facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
SOMMARIO: criteri e modalità di esercizio della facoltà di riscatto prevista dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei soli titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Premessa
L’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto, per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di riscattare - fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati - il lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l'istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione.
Secondo la previsione del citato articolo 51, la facoltà di riscatto doveva essere disciplinata con apposito decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle Finanze).
Con l'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, si è pertanto completato il quadro normativo che consente di dare attuazione alla previsione dell'articolo 51, comma 2, della legge n. 488/1999 sopra richiamato.
Si forniscono qui di seguito le istruzioni operative, facendo comunque presente che verrà realizzata quanto prima un'apposita procedura di calcolo degli oneri di riscatto da porre a carico dei richiedenti, definito uno specifico codice di identificazione della tipologia di pratiche in esame nonché l'apposito codice "tipo contribuzione", da utilizzare per l'accredito dei periodi riscattati.
Sull'argomento si fa pertanto riserva di successive istruzioni operative.
Il decreto in esame definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.
La facoltà è concessa - a domanda, da presentare alla Sede territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, utilizzando il fac-simile allegato - al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati ex art.7bis del D.P.R.29/9/1973, n.600, quale risulta sub art.1, lett.b,, del decreto legislativo 2/9/1997,n.314).
Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio.
A tale proposito va tenuto presente che, per i periodi in parola, possono risultare già accreditati dei contributi in dipendenza di un rapporto di lavoro contemporaneo; qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi la domanda di riscatto dovrà, comunque, essere respinta.
Qualora invece il periodo al quale si riferisce la richiesta risultasse effettivamente scoperto di contribuzione, dovrà essere valutata l'idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova oggettiva degli elementi essenziali del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui, dalla documentazione prodotta, risulti provata l'esistenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma non sia rilevabile la durata dei periodi lavorati, sarà consentito il riscatto per l'intero anno interessato (o del minor periodo richiesto) a condizione che:
- tale anno (o minor periodo) risulti privo di copertura assicurativa a qualsiasi titolo;
- i compensi percepiti dal richiedente risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali (vedi tabella allegato n. 1).
In difetto degli elementi comprovanti la durata del periodo di attività ed in carenza dell'ammontare dei compensi percepiti, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.
Modalità e criteri di determinazione dell'onere di riscatto.
L'articolo 2 del decreto in esame stabilisce le modalità ed i criteri di determinazione dell'onere di riscatto, prevedendo che tale onere venga quantificato prendendo a base l'aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata, vigente alla data della domanda di riscatto.
Ai predetti fini dovrà essere tenuta in considerazione la posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva (10 per cento o maggiore aliquota pensionistica) prevista nei casi in cui l'interessato sia o meno assicurato o titolare di pensione diretta presso altra forma di previdenza obbligatoria, sempre con riferimento alla data della domanda.
L'onere di riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato - a partire dall'anno successivo a quello della sua percezione - applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, rispetto all'anno precedente.
Qualora la documentazione prodotta non sia idonea a dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto dovrà essere determinato prendendo a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione Commercianti, relativo all'anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo le modalità sopra descritte.
L'importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non può comunque eccedere il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice ISTAT sopra richiamato (vedi tabella allegato n. 2).
Al periodo riscattato, accreditato per anni solari sulla posizione assicurativa dell'assicurato a partire dal mese di gennaio, dovrà essere attribuita la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, rapportata alla durata dello stesso.
Pagamento degli oneri di riscatto
Determinato l'onere da porre a carico del richiedente, dovrà essere predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda.
La norma in esame non fissa modalità e termini per il pagamento dell'onere di riscatto, attribuendo - all'articolo 3 - alla competenza del Comitato Amministratore della Gestione Separata la loro definizione.
Atteso che il Regolamento della Gestione Separata non prevede condizioni o modalità di pagamento di oneri nascenti da riscatto, il suddetto Comitato, con deliberazione n.13 del 27 maggio 2002 ha disposto che la materia debba essere disciplinata sulla base dei medesimi criteri già applicati nell'Assicurazione generale obbligatoria.
Nei confronti degli iscritti alla Gestione Separata dovranno essere pertanto osservate le stesse condizioni attualmente vigenti nell'ambito dell'ordinamento generale, che fissano termini di decadenza per il pagamento degli oneri e prevedono la possibilità di un pagamento dilazionato.
Nel provvedimento di accoglimento dovrà essere pertanto assegnato al richiedente un termine perentorio di 60 giorni per il versamento dell'importo stabilito - termine decorrente dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con l'avvertenza che, la pratica sarà archiviata una volta decorso inutilmente tale termine.
Al predetto provvedimento dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale, già predisposto, contenente il numero di conto corrente della sede emittente, la causale del versamento e l'importo da versare.
Trascorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto il versamento, la pratica verrà archiviata, salva la facoltà dell'interessato di riproporre nuova domanda.
Peraltro, nei casi in cui non si debba immediatamente utilizzare i contributi da riscatto per liquidare una prestazione pensionistica, in alternativa al versamento dell'onere in unica soluzione è consentita al richiedente la possibilità di eseguire il pagamento in forma rateale.
Nei casi in cui sia possibile avvalersi del pagamento rateale, l’onere potrà essere corrisposto in un numero massimo di 60 rate mensili di importo uguale e comunque non inferiore a 26 euro, con maggiorazione di interessi al tasso legale vigente alla data della domanda.
Prima che sia decorso il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, l'interessato potrà comunque chiedere un diverso piano di ammortamento dell'onere, per un numero di rate inferiore a quello concesso in sede di definizione della domanda.
Il pagamento rateale dell'onere non può proseguire oltre il termine di decorrenza della pensione e deve essere perciò completato, con il versamento in unica soluzione della quota del contributo di riscatto ancora dovuta, nei casi in cui intervenga il pensionamento nel corso della rateazione.
Il versamento in unica soluzione del debito residuo deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, nella quale deve essere specificato l'importo ancora dovuto (depurato degli interessi per dilazione) e deve essere comunicato all'interessato che, in difetto, si procederà alla riduzione del periodo di riscatto in rapporto ai versamenti già eseguiti.
Termini di pagamento dell'onere
Il termine di versamento dell’onere di riscatto o della prima rata di esso è perentorio e l’eventuale ritardo nel pagamento comporta la decadenza dalla facoltà esercitata; analogo effetto viene a determinarsi nei casi in cui il pagamento dell'onere venga interrotto (sull'argomento si fa rinvio alla circolare n. 142 del 22 giugno 1993).
Poiché la norma non fissa limiti temporali per la presentazione della richiesta di riscatto, la domanda non andata a buon fine per rinuncia o per decadenza può comunque essere nuovamente proposta.
In particolare, il pagamento in ritardo dell'intero onere o della prima rata di riscatto, che - come detto - determina decadenza, può essere considerato come presentazione di una nuova domanda con la conseguente rideterminazione dell'onere, sulla base dei nuovi elementi di calcolo (reddito imponibile, aliquota contributiva vigente alla data del tardivo versamento).
Qualora il pagamento rateale venisse interrotto, l'onere già corrisposto non potrà essere rimborsato ma resterà acquisito alla Gestione Separata.
In tal caso, utilizzando la somma versata, sarà accreditato in favore dell'interessato un periodo di durata proporzionale all’ammontare della quota di capitale dallo stesso corrisposta fino all'interruzione dei versamenti.
Della predetta operazione dovrà essere data notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il periodo che si considera coperto di contribuzione ed il relativo numero di contributi mensili accreditati.
Qualora, in conseguenza del pagamento parziale dell'onere, si debba procedere alla riduzione del periodo riscattato, in favore dell'interessato si accrediterà contribuzione a partire dall'inizio del periodo riscattato, per il numero - arrotondato per eccesso - dei mesi compresi nell'importo della contribuzione versata.
I periodi riscattati - una volta perfezionate le operazioni di riscatto con il pagamento dell'onere dovuto - sono efficaci, ai fini pensionistici, come la normale contribuzione obbligatoria. Essi sono pertanto utili anche ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Diritto e misura della prestazioni pensionistiche
I periodi riscattati secondo i criteri richiamati sopra sono utili ai fini del diritto e della misura della prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della gestione separata.
Ai fini del calcolo della pensione si ricorda che nei confronti dei lavoratori in parola per i periodi di contribuzione accreditata nella gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 10 per cento (circolare n. 112 del 25 maggio 1966). Dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie per i periodi di contribuzione accreditata nella predetta gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 12,50 per cento nel biennio 1998/1999, del 14,50 per cento nel biennio 2000/2001 e del 15,50 per cento dal 1° gennaio 2002 (circolare n.186 delll’11 agosto 1998, circolare n.47 del 23 febbraio 2000 e circolare n.26 del 28 gennaio 2002).
La rivalutazione del montante individuale dei contributi a norma dell’articolo 2, comma 6,del decreto ministeriale 2 ottobre 2001 ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto.
A norma dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995,n.335, “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”.
Consegue che la rivalutazione del montate in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione illustrati nei precedenti punti della presente circolare si fa riserva di successive istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Periodo di riferimento |
Reddito minimo in lire (corrispondente ai contributi fissi) | |
---|---|---|
Anno |
Annuo |
Mensile |
1965/1973 |
124.400 |
10.367 |
1974 |
254.400 |
21.200 |
1975 |
604.400 |
50.367 |
1976 |
728.400 |
60.700 |
1977 |
830.600 |
69.217 |
1978 |
992.600 |
82.717 |
1979 |
2.391.100 |
199.258 |
1980 |
3.577.000 |
298.083 |
1981 |
5.272.700 |
439.392 |
1982 |
4.984.675 |
415.390 |
1983 |
6.303.675 |
525.306 |
1984 |
7.116.675 |
593.056 |
1985 |
7.842.675 |
653.556 |
1986 |
9.929.000 |
827.417 |
1987 |
10.430.000 |
869.167 |
1988 |
10.868.000 |
905.667 |
1989 |
11.294.000 |
941.167 |
1° sem. '90 |
5.929.000 |
988.167 |
GESTIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI
IMPORTO DEL REDDITO MENSILE ED ANNUO
PERIODO DAL 1° LUGLIO 1990 AL 31 DICEMBRE 1996
Periodo di riferimento |
Reddito minimo in lire (dalla legge 233/1990) | |
---|---|---|
Anno |
Annuo (in lire) |
Mensile (in lire) |
2° sem. '90 |
7.180.192 |
1.196.699 |
1991 |
15.399.384 |
1.283.282 |
1992 |
17.990.440 |
1.499.203 |
1993 |
18.424.432 |
1.535.369 |
1994 |
19.153.576 |
1.596.131 |
1995 |
19.868.056 |
1.655.671 |
1996 |
20.871.448 |
1.739.287 |
Serie storica dell'importo del massimale contributivo
dall'anno 1965 all'anno 1996
IMPORTI IN LIRE | ||
---|---|---|
Anni |
Annuo |
Mensile |
1965 |
9.311.000 |
775.917 |
1966 |
9.711.000 |
809.250 |
1967 |
9.905.000 |
825.417 |
1968 |
10.103.000 |
841.917 |
1969 |
10.234.000 |
852.833 |
1970 |
10.521.000 |
876.750 |
1971 |
11.058.000 |
921.500 |
1972 |
11.611.000 |
967.583 |
1973 |
12.261.000 |
1.021.750 |
1974 |
13.536.000 |
1.128.000 |
1975 |
16.162.000 |
1.346.833 |
1976 |
18.942.000 |
1.578.500 |
1977 |
22.067.000 |
1.838.917 |
1978 |
26.061.000 |
2.171.750 |
1979 |
29.293.000 |
2.441.083 |
1980 |
33.892.000 |
2.824.333 |
1981 |
41.043.000 |
3.420.250 |
1982 |
48.718.000 |
4.059.833 |
1983 |
56.659.000 |
4.721.583 |
1984 |
65.158.000 |
5.429.833 |
1985 |
72.065.000 |
6.005.417 |
1986 |
78.263.000 |
6.521.917 |
1987 |
83.037.000 |
6.919.750 |
1988 |
86.857.000 |
7.238.083 |
1989 |
91.200.000 |
7.600.000 |
1990 |
97.219.000 |
8.101.583 |
1991 |
103.149.000 |
8.595.750 |
1992 |
109.751.000 |
9.145.917 |
1993 |
115.678.000 |
9.639.833 |
1994 |
120.536.000 |
10.044.667 |
1995 |
125.237.000 |
10.436.417 |
1996 |
132.000.000 |
11.000.000 |
DOMANDA DI RISCATTO DEI PERIODI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PREGRESSA
(art. 51, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488)
Timbro a data (riservato all’INPS) |
All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Agenzia di __________________ |
_l_ sottoscritt_ |
nat_ il |
cognome e nome
a |
provincia |
comune di nascita provincia di nascita
codice fiscale |
residente in |
n° |
CAP |
via, piazza, frazione
comune |
provincia |
comune di residenza provincia di residenza
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal D.M. 2 ottobre 2001
C H I E D E
in proprio |
il riscatto nella Gestione dei lavoratori parasubordinati |
a proprio nome |
in qualità di superstite |
a nome del lavoratore deceduto |
per i sotto indicati periodi di collaborazione coordinata e continuativa, non coperti da contribuzione per assenza dell'obbligo assicurativo (1):
dal |
Al |
compenso |
dal |
Al |
compenso |
I suddetti periodi sono comprovati dalla documentazione di seguito specificata (2):
1) |
2) |
3) |
Dati del lavoratore deceduto (3) |
||||||||||||||||||||||||
nat_ a |
||||||||||||||||||||||||
cognome e nome comune di nascita |
||||||||||||||||||||||||
Prov |
il |
Cod.fisc |
||||||||||||||||||||||
Prov. Nascita |
||||||||||||||||||||||||
Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che per i periodi oggetto della presente richiesta non è stata
versata o accreditata, |
a proprio nome |
né è dovuta alcuna copertura assicurativa, in nessun altro |
a nome del lavoratore deceduto |
ordinamento previdenziale obbligatorio.
Il sottoscritto resta in attesa di conoscere l'ammontare del capitale occorrente per la copertura dei suindicati periodi di riscatto e le relative modalità di versamento.
Data ___________________ Firma _____________________________________
^^^^^^^^
(1) la facoltà è riconoscibile solo per un massimo di cinque annualità
(2) potranno essere riscattati solo i periodi comprovati da documentati di data certa
(3) compilare solo nel caso di richiesta presentata da superstiti
Delega per l'Ente di PatronatoIo sottoscritt__, con il presente atto delego il Patronato ____________________________ ad assistermi gratuitamente nei confronti dell'INPS per la trattazione della presente pratica, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto all’art. 10 della legge n. 675/1996, l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge medesima: 1) consento il loro trattamento per conseguire le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del Patronato; 2) consento che gli stessi siano comunicati all’INPS. Data, _________________ Firma _________________________________________ |
|||||||
Timbro del Patronato |
|||||||
Firma dell'Operatore del Patronato |
|||||||
Sigla del Patronato Zona N° pratica |
|||||||
RICEVUTA |
||||
Sede INPS di____________________________ In data odierna il Signor ____________________________________, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 51, comma 2, della legge n. 488/1999, ha presentato domanda di riscatto nella “Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati” dei periodi pregressi di collaborazione coordinata e continuativa |
||||
Timbro a data (riservato all'INPS) |
||||
Firma dell'impiegato addetto |