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Circolare 138 del 29 Luglio 2002
OGGETTO:
Tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995.D.M. 4.4.2002. Adeguamento della tutela prevista dall’art. 59, comma 16, della L.449/1997 alle forme e alle modalità previste per il lavoro dipendente. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Per le lavoratrici “parasubordinate” è istituita una “indennità di maternità”, per 5 mesi, pari all’80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi.E’ prevista un’estensione ai casi di adozione/affidamento e ai padri.In materia di assegni per il nucleo familiare sono state rimosse le limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite; è stata anche prevista la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei composizione reddituale mista.
PREMESSA
Con la circ. n. 47 del 1° marzo 1999 sono state fornite disposizioni applicative del D.M. 27/5/1998 attuativo del comma 16 dell’art. 59 della legge n. 449/1997, che ha previsto l’estensione della tutela relativa alla maternità e agli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati e tenuti al versamento di una apposita aliquota pari allo 0,5 per cento.
In attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388 , che ha interpretato il citato comma 16 nel senso che la tutela ivi prevista deve avvenire nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, il D.M. 4.4.2002, pubblicato sulla G.U. n.136 del 12.6.2002 ed entrato in vigore dal 12/06/2002 (all. 1), ha fornito criteri applicativi per l’adeguamento di cui trattasi .
Nella suddetta ottica, il citato D.M. 4.4.2002 ha abrogato il D.M. 27/5/1998 e, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha introdotto, in favore dei lavoratori in questione, il diritto alla indennità di maternità (in luogo del precedente “assegno di parto”), alla indennità in caso di adozione o affidamento (art. 2) e alla indennità di paternità (art. 3), e, per quanto concerne l'assegno per il nucleo familiare (art. 5), ha rimosso le limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite, ed ha previsto la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività "parasubordinata".
1) TUTELA DELLA MATERNITA'
1.1) Lavoratrici madri iscritte alla gestione separata : indennità di maternità.
L’art. 1 del decreto in questione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa.
Ciò, a differenza di quanto previsto dal D.M. 27/5/98, in merito alla corresponsione, una tantum, di un assegno di parto, calcolato in relazione al massimale contributivo, stabilito ai fini dell’I.V.S., con una percentuale variabile a seconda del numero di mensilità di contribuzione.
Anche per l’indennità prevista dall’art.1 del presente decreto continua ad essere richiesta la condizione dell’attribuzione (cioè, accreditamento) di almeno tre mensilità della predetta contribuzione (0,5 per cento) nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto (1).
Ovviamente i soggetti tenuti al versamento dello 0,5 % rimangono quelli non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e i non pensionati.
Si fa presente che, qualora al momento dell’evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento) la lavoratrice madre non risulti più iscritta alla gestione separata di cui alla legge 335/1995, ma abbia comunque maturato il previsto requisito contributivo minimo, ha pur sempre diritto, nonostante la cancellazione dalla gestione suddetta, alla percezione dell'indennità di maternità prevista dal D.M. 4/4/2002, a meno che non abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di una attività lavorativa diversa (subordinata o autonoma) successivamente intrapresa. In caso contrario, a richiesta dell’interessata, sarà erogabile, a carico della gestione separata di cui trattasi, il trattamento differenziale, fino a copertura dell’importo spettante quale lavoratrice “parasubordinata”.
Nell'ipotesi in cui la lavoratrice madre, ancorché iscritta alla gestione separata dei lavoratori autonomi, non risulti in possesso, alla data dell’evento, del previsto requisito dei tre mesi di valida contribuzione necessari per la corresponsione della indennità suddetta, potrebbe beneficiare, qualora antecedentemente all'iscrizione come “parasubordinata” sia stata lavoratrice dipendente, della prestazione di maternità prevista per le lavoratrici subordinate, ove sussistano i requisiti di applicabilità del prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico ai sensi dell'art. 24 del T.U. sulla maternità.
Nell'ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, è ovvio che avrà diritto alla prestazione economica di maternità limitatamente al lavoro dipendente o autonomo, in quanto l'iscrizione alla gestione separata non comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato previsto per la tutela della maternità.
Si fa presente, tuttavia, che, laddove la lavoratrice, antecedentemente allo svolgimento contemporaneo di una doppia attività (parasubordinata da un lato e subordinata o autonoma dall’altro), abbia maturato a suo tempo, in quanto già iscritta alla sola gestione separata – con contribuzione, quindi, maggiorata rispetto alla misura-base del 10% - il requisito contributivo minimo di almeno tre mensilità, avrà diritto, su richiesta, analogamente a quanto precisato al 5° cpv. del presente punto, a beneficiare, qualora la prestazione di maternità spettantele per l’attuale attività di lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore al trattamento economico alla stessa erogabile in qualità di lavoratrice parasubordinata, alla corresponsione della differenza a carico della gestione separata.
E’ inoltre previsto che l’indennità di maternità sia comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero – anche per motivi non correlati alla gravidanza – intervenuto durante il periodo indennizzabile per maternità, va erogata esclusivamente la prestazione di maternità. Peraltro, qualora il trattamento di maternità non ricomprenda integralmente il trattamento dovuto per degenza ospedaliera sarà corrisposta la differenza a tale ultimo titolo.
Si precisa che, diversamente da quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi non sussiste, proprio per le caratteristiche del lavoro svolto, l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto. Pertanto, non sono ipotizzabili indennità per “ interdizione anticipata”.
La decorrenza della indennità nella nuova misura si riferisce ai parti intervenuti dal 1° gennaio 1998, anche se i due mesi (o parte degli stessi) precedenti il parto si collocano nell’anno 1997, fermo restando che l’indennità è riconoscibile solo a partire dal 1° gennaio 1998.
L’art. 2 del presente decreto stabilisce che, in caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice, del bambino, che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, è riconoscibile, sempre per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia, l’indennità anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore età. Neanche in tali ipotesi è previsto obbligo di astensione dal lavoro.
Si fa presente, in relazione alle fattispecie di cui al capoverso precedente, che il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
Anche l’estensione del diritto ai casi di adozione e affidamento ha efficacia per gli eventi (data di ingresso in famiglia) intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 1998, con la precisazione che, se trattasi di adozioni internazionali, la elevazione del limite di età dal sesto al diciottesimo anno di età del minore ha efficacia dal 1° maggio 2000 (v. circ. n. 97 del 7/5/2001).
1.2) Interruzione della gravidanza
In seguito all'entrata in vigore del D.M. 4/4/2002, che ha abrogato il D.M. 27/5/1998, l'assegno di aborto non è più erogabile, in correlazione a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le quali l’interruzione, spontanea o volontaria della gravidanza, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n. 194, è considerata come malattia (art. 19 T.U. maternità).
In analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera aborto l'interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (2).
In questo caso, la lavoratrice madre iscritta alla gestione separata non ha diritto, in base al decreto attualmente vigente, né alla prestazione di aborto, in quanto non più contemplata, né ad eventuali riliquidazioni di prestazioni precedentemente percepite. Tuttavia, le somme già erogate ai sensi del D.M. del 1998, a titolo di assegno di aborto, non sono suscettibili di ripetizione da parte dell'Istituto.
L'interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale, è da considerare a tutti gli effetti parto e, pertanto, dà diritto all'indennità di maternità per un periodo complessivo di cinque mesi (due mesi prima della data effettiva del parto e tre mesi dopo la data stessa).
Ribadito che l’aborto non dà titolo a indennità di maternità, si precisa che per tale evenienza l’interessata può aver diritto alla indennità di malattia erogabile alle lavoratrici in questione e cioè a quella per degenza ospedaliera, alle condizioni previste per tale prestazione (v. circ. n. 81 del 16.4.2002).
1.3) Lavoratori padri iscritti alla gestione separata : indennità di paternità.
In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore padre iscritto alla gestione separata dell'INPS ha diritto, per le situazioni di cui sopra verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1998, alla corresponsione di una indennità (c.d. indennità di paternità) per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nella misura dello 0,5 per cento nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto ( data di abbandono, morte ecc. ) - art. 3 comma 1. Valgono, pertanto, per quanto applicabili, le indicazioni fornite in proposito, al paragrafo 1.1, per l’ identificazione del diritto alla prestazione da parte delle lavoratrici madri.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 , l’indennità e’ riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano, in capo allo stesso, i requisiti stabiliti dall’art. 2 per la corresponsione dell’indennità in caso di adozione o affidamento, compreso il requisito contributivo nei dodici mesi precedenti la data di ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Per la pratica attuazione di quanto precede l’interessato produrrà dichiarazione della madre adottiva/affidataria di non voler fruire della prestazione.
1.4) Misura e calcolo della indennità. Reddito di riferimento
Come sopra accennato, la corresponsione dell’indennità di maternità o di paternità prevista dal decreto in esame e’ condizionata al fatto che risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi anteriori all’inizio del periodo indennizzabile. Valgono, pertanto, in proposito, le istruzioni di cui alla citata circ.n. 47 del 1999.
L’indennità e’ calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire, nei limiti del massimale annualmente previsto. In particolare, il massimale contributivo è pari a: £.139.480.000 per il 1998, £.141.991.000 per il 1999, £.144.263.000 per il 2000, £.148.014.000 (Euro 76.442,85 ) per il 2001, Euro 78.507,00 per il 2002.
- Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente (3).
- Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi (4).
Per le indennità relative a parti e/o ingressi in famiglia avvenuti nel 1998 si prende a riferimento il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale relativo all’anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all’anno 1998 (art.6, comma 4).
Nel caso in cui l’interessato abbia un’anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi, le indennità di maternità e di paternità sono determinate proporzionalmente in relazione all’attività che ha prodotto reddito utile ai fini contributivi e alla data di decorrenza dell’anzianità stessa. In tal caso, ai fini erogativi, il periodo di riferimento va, del pari , ridotto in proporzione (5).
L’ipotesi di attività che, negli ultimi dodici mesi, abbia comportato una iscrizione alla gestione separata, in parte con obbligo contributivo del 10 % (iscritti ad altra forma previdenziale o pensionati), in parte nella maggiore misura prevista a seconda dei vari anni, va equiparata alla “anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi”.
1.5) Adempimenti delle Sedi
Per la corresponsione delle prestazioni in argomento e l’accertamento della posizione contributiva, le Sedi continueranno ad attenersi alle disposizioni della circ. n. 47/1999. In particolare, dovranno essere accertate:
- la regolare iscrizione alla gestione separata, con obbligo contributivo del 12 % a partire dall’1/1/98, del 13 % dall’1/1/ 2000, del 14 % dall’1/1/ 2002.
- la non iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria e l’inesistenza di trattamenti pensionistici.
- l’esistenza dei versamenti contributivi e del relativo accreditamento
Con l’occasione si ribadisce che, poiché il sistema di accreditamento contributivo non sempre consente liquidazioni certe prima della fine dell’anno in cui possono essere attribuiti i contributi, le Sedi, sulla base dei contributi che al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia) risultano accreditati, potranno liquidare in via provvisoria le prestazioni in argomento, sempre che sussista il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di contribuzione).
Per i liberi professionisti, in particolare, sarà possibile disporre in via provvisoria la liquidazione della prestazione sulla base degli acconti (ai fini IRPEF) che al momento dell’evento risultano versati dal lavoratore, assumendo come base di calcolo per l’indennità il 70 per cento del reddito denunciato in via previsionale.
Si sottolinea, peraltro, che il reddito dei collaboratori e dei liberi professionisti individuato al momento dell’evento, va comunque diviso per 365 giorni (ovviamente in caso di anzianità assicurativa pari almeno a 12 mesi).
La liquidazione sarà resa definitiva solo dopo la scadenza del termine previsto per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno (per i collaboratori: 16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell’anno precedente).
Della liquidazione definitiva sarà data esplicita comunicazione all’interessato.
Per accelerare la corresponsione delle prestazioni, è utile che la lavoratrice o il lavoratore richiedente esibiscano tempestivamente, se collaboratori coordinati e continuativi, copia delle denunce trimestrali (modello GLA/D) e/o annuali (modello GLA - vedi circ. n.16 del 2001) ovvero la dichiarazione del/dei committenti da cui risultino gli importi e le date dei versamenti, se liberi professionisti, copia delle denunce dei redditi relative all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi di riferimento nonché copia dei versamenti degli acconti.
Il D.M. 4.4.2002 prevede che l’INPS debba procedere d’ufficio a riliquidare le prestazioni erogate in conformità del decreto 27.5.1998, qualora siano di importo inferiore a quelle risultanti sulla base dei nuovi criteri.
Si ricorda che le riliquidazioni riguardano gli eventi di parto intervenuti dal 1° gennaio 1998.
Pertanto, la madre lavoratrice che, per effetto di una domanda diretta alla corresponsione dell’assegno di parto, abbia conseguito una somma inferiore a quella che le spetterebbe in base alla normativa attualmente vigente, ha diritto alla riliquidazione della prestazione di maternità, che sarà, quindi, operata d’ufficio dall’INPS, sulla base degli elementi che fornirà la procedura automatizzata.
Lo stesso decreto prevede, inoltre, che le somme corrisposte, ai sensi del decreto del 1998, a titolo di assegno di parto e a titolo di assegno di aborto, qualora di importo superiore a quelle che sarebbero erogate in base al decreto vigente, non danno luogo a ripetizione dell’indebito.
A tale proposito, si fa presente che la ripetizione dell’indebito nei confronti della lavoratrice non può riscontrarsi, in concreto, nell’ipotesi di cumulo tra assegno di parto e assegno a carico dello Stato ex art. 49, comma 8, L. n. 488/1999.
Infatti, ove, a seguito della riliquidazione, la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato risulti di importo diverso da quello oggi spettante (6), le Sedi dovranno effettuare una operazione di compensazione tra le somme dovute e quelle da recuperare e rilevare detta compensazione secondo le istruzioni riportate nel successivo paragrafo 5.
Qualora, invece, all’interessata sia stata erogata a suo tempo una quota differenziale a carico del Comune a titolo di assegno di maternità, dopo la rideterminazione dell’indennità di maternità per l’attività di lavoratrice “parasubordinata” di cui alle presenti istruzioni, dovranno essere seguite le disposizioni contenute nella circolare n. 206 dell’11/12/2000, sollecitando pertanto l’adozione, da parte del Comune stesso, del provvedimento di variazione o di revoca del beneficio precedentemente concesso.
1.6) Domanda di prestazione
I lavoratori destinatari delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto in oggetto (indennità di maternità in caso di adozione o affidamento e indennità di paternità) – ipotesi non contemplate dalla regolamentazione precedente- possono presentare domanda, per gli eventi verificatisi in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Nei rimanenti casi resta fermo il termine di un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Non è previsto, invece, che la madre lavoratrice, la quale per parti antecedenti all’entrata in vigore del decreto in esame, non abbia presentato apposita domanda a suo tempo e comunque entro il termine di prescrizione di un anno, possa presentare tardivamente la domanda, in quanto già destinataria della prestazione (assegno di parto) di cui all’art. 1 del D.M. 27/5/98.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dal D.M. 4/4/2002, le domande relative dovranno essere redatte sul mod. MAT/GEST.SEP. appositamente ristrutturato (vedi allegato 2).
2) TUTELA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
2.1) Composizione del nucleo
Per quanto concerne l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, una delle principali novità introdotte dal D.M. 4.4.2002 consiste nell'eliminazione delle limitazioni relative alla composizione del nucleo, di cui al comma 2 dell'art.4 del D.M. 27.5.1998.
Pertanto, a decorrere dal 1.1.1998, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato anche ai nuclei composti da due genitori ed un figlio minore ed ai nuclei senza figli minori, esclusi dalla precedente normativa, con gli stessi criteri che regolano l'individuazione del nucleo per la corresponsione della prestazione ai lavoratori dipendenti.
2.2) Limiti di reddito pro-capite
Altra importante novità introdotta dal citato D.M. è l'eliminazione dei limiti di reddito pro-capite, di cui al c. 2, dell'art 4 del D.M. 27.5.98, secondo cui l'assegno spetta solo se il reddito familiare percepito nell'anno precedente il 1° luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non è superiore agli otto milioni di lire pro-capite, elevati a dieci milioni in nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile.
In virtù della nuova norma sono abrogate le tabelle allegate alle circolari n.147 del 12.7.1999, n.5 del 10.1.2000 e n.169 del 9.10.2000, che devono essere sostituite con quelle in vigore per i lavoratori dipendenti, per le quali si rinvia alle circolari n.130 del 16.6.1998, n. 158 del 21.7.98, n.143 del 28.6.1999, n.113 del 14.6.2000 e n.121 del 5.6.2001 e n.110 del 13.6.2002.
2.3) Requisito del 70%
Nulla è modificato dal citato D.M. circa il requisito del 70% del reddito complessivo minimo, che deve derivare dalle attività di cui all'art.2, c. 26 della legge 335/95. Non rileva infatti, ai fini che interessano, la disposizione di cui all'art. 34 della legge 12.11.2000, che ha stabilito, a decorrere dal 1.1.2001, l'assimilabilità dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa con quelli derivanti da lavoro dipendente, avendo tale norma rilevanza ai soli fini fiscali.
Una novità è stata introdotta, peraltro, nel caso di nuclei a composizione reddituale mista, per i quali è stata stabilita la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, qualora lo stesso venga raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, c. 10, della legge n.153/1988 e dei redditi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95.
La norma si riferisce ai casi di nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all’ANF, uno come lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore parasubordinato, i quali benché titolari in proprio di diritto alla prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno dei due autonomamente, in virtù del proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70%.
2.4) Corresponsione della prestazione
Il secondo comma dell'articolo 5 del D.M.4.4.2002 conferma le modalità di presentazione della domanda da parte dei lavoratori "parasubordinati", che deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.
Lo stesso comma conferma, altresì, l'erogazione della prestazione con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche INPS, in base ai criteri di attribuzione della specifica contribuzione.
2.5) Adempimenti delle Sedi
In virtù delle nuove disposizioni sono abrogate le istruzioni applicative di cui alla circolare n. 47/99 che risultano incompatibili con la normativa di cui al D.M. 4.4.2002.
Restano peraltro operanti le disposizioni già impartite tuttora valide. In particolare:
- Le modalità di accreditamento dei contributi
- Le modalità di presentazione della domanda
- Le modalità di accertamento della posizione contributiva
- Le modalità di corresponsione della prestazione
- Il requisito del 70%
- L'incompatibilità dell'art. 59 del DPR 797/55, che collega la corresponsione dell'assegno all'effettiva prestazione lavorativa.
Rimane altresì valido il modello di domanda Mod. ANF GEST SEP allegato alla citata circolare 47/99.
Le Sedi disporranno il riesame e l'eventuale riliquidazione d'ufficio di tutte le domande già definite interessate alla nuova normativa.
Per quanto riguarda invece le domande che verranno presentate ex-novo per i periodi pregressi, esse dovranno essere inoltrate nei limiti della prescrizione quinquennale, prevista per l'erogazione dell'ANF, anche in considerazione del fatto che alla data di entrata in vigore del Decreto di cui trattassi non è trascorso detto periodo di prescrizione a far tempo dal 1.1.1998, data di inizio della tutela dell'assegno per il nucleo familiare in favore dei lavoratori "parasubordinati". ( Es. I lavoratori che richiederanno la prestazione dal 1.1.1998 dovranno inoltrare la domanda entro il 31.12.2002, mentre coloro che richiederanno l’ANF a decorrere dal 1.1.1999 dovranno presentare la relativa domanda entro il 31.12.2003).
3) ABROGAZIONE DEL D. M. 27/5/1998
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè, come detto, dalla data della pubblicazione sulla G.U. (12/06/2002), è abrogato il D.M. 27/5/98, recante disposizioni sulla estensione della tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
4) ISTRUZIONI PROCEDURALI
La procedura automatizzata di gestione delle domande di prestazione (maternità, ANF, ricovero) presentate dai lavoratori parasubordinati è in fase di test ed il rilascio è previsto per il mese di ottobre prossimo a tutte le Agenzie, dopo un adeguato periodo di sperimentazione presso alcune Sedi del Piemonte, già coinvolte per il collaudo.
Pertanto, nelle more di tale rilascio, le Sedi continueranno ad utilizzare la procedura dei “Pagamenti Vari”, con le modalità descritte nelle circolari n. 47 dell’1.3.1999, n 147 del 23.7.2001 e nel messaggio della D.C. Sistemi Informativi n. 71 del 25.1.2001. A riguardo si consiglia di liquidare in questo modo solo le prestazioni relative a nuove domande, ed invece, effettuare il riesame di domande già trattate con la precedente normativa, utilizzando la procedura di imminente rilascio.
5) ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dell’indennità di maternità e di paternità di che trattasi, atteso che in base all’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 gli oneri per le prestazioni di maternità dovute nei casi di parto, adozione o affidamento intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è prevista la tutela previdenziale obbligatoria sono posti a carico dello Stato nella misura fino ad un massimo di 1549,37 Euro corrispondente a 3.000.000 (tre milioni) di lire (misura rivalutata al 1° gennaio di ciascun anno), sono stati istituiti i seguenti conti:
- PAR 30/17 – per l’imputazione dell’importo eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza degli anni precedenti;
- PAR 30/77 – per l’imputazione dell’importo eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza dell’anno in corso.
- GAX 30/17 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza degli anni precedenti;
- GAX 30/77 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza dell’anno in corso.
Naturalmente per gli eventi verificatisi antecedentemente al 2 luglio 2000 la prestazione dovrà essere imputata per l’intero importo al conto PAR 30/17 sopra indicato, in quanto afferente agli anni precedenti.
Per la contabilizzazione delle prestazioni in argomento, nelle more del rilascio della procedura automatizzata di cui al precedente paragrafo4), l’Ufficio amministrativo dovrà predisporre, sulla base dei dati prodotti dalla procedura “Pagamenti vari”, apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3 con imputazione in DARE dei conti sopra citati, per l’importo delle prestazioni liquidate, ed in AVERE sia del conto PAR 10/30, per l’importo delle prestazioni da corrispondere ai beneficiari, che del conto GPA 27/09 ovvero GPA 25/53, per eventuali ritenute erariali operate nei confronti, rispettivamente, di coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa e dei liberi professionisti.
All’atto del pagamento, l’importo corrisposto ai beneficiari sarà imputato in DARE del conto PAR 10/30.
Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31 con il codice di bilancio 57 già esistente.
Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto PAR 10/33.
Con l’occasione si fa presente che al citato conto PAR 10/33 dovranno essere imputati, diversamente da quanto previsto dalle circolari n. 47 del 1° marzo 1999 e n. 147 del 23 luglio 2001, anche le somme riaccreditate e non definite al termine dell’esercizio per ANF e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera. Al conto PAR 10/31 dovranno conseguentemente essere imputati esclusivamente i riaccrediti per rate di pensione risultanti a fine esercizio.
Eventuali recuperi per prestazioni dovranno essere imputati interamente al conto esistente PAR 24/33, se relativi ad eventi intervenuti antecedentemente al 2 luglio 2000.
Nei casi di parti, adozioni o affidamenti verificatisi successivamente al 1° luglio 2000, per quanto concerne le modalità di recupero delle eventuali prestazioni indebite, ai fini della corretta imputazione delle somme da recuperare ai conti PAR 24/33 e GAX 24/31 si rinvia ai criteri stabiliti con il messaggio protocollo: 2001/0014/000174 del 3.8.2001.
Al momento della corresponsione delle prestazioni in questione di cui al precedente punto 1.5), è necessario che vengano recuperate sulle stesse, relative ad eventi successivi al 1° luglio 2000, le somme già erogate a titolo di assegno ex art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999 e che tali recuperi siano rilevati mediante compensazione con le indennità spettanti secondo le seguenti modalità:
GAX 30/17 (77)
a
GAT 24/41
(quota indennità ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
(per l’importo dell’assegno ex art. 49, comma 8, legge n. 488/1999 da recuperare)
PAR 30/17 (77)
(importo indennità eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
Naturalmente, l’eventuale differenza da erogare a favore dei beneficiari sarà imputata, nell’ambito della suddetta scrittura, in AVERE del conto PAR 10/30.
Nell’ipotesi, peraltro poco probabile, che a seguito delle predette riliquidazioni l’indennità di maternità risulti di importo inferiore all’assegno di parto, la differenza, qualora sia stato erogato l’assegno ex art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999, dovrà essere rilevata ad integrazione del citato assegno e a recupero dell’assegno di parto, con la seguente scrittura in P.D.:
GAT 30/50
a
PAR 24/33
(integrazione dell’assegno ex art. 49, comma 8, legge n. 488/1999)
(per l’importo dell’assegno di parto da recuperare, eventualmente eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
GAX 24/31
(per la quota dell’assegno di parto ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)
In relazione alla nuova disciplina in materia di prestazioni di maternità oggetto della presente circolare, si fa presente che il conto PAR 30/40, al quale veniva imputato l’assegno di parto o aborto, cessa di funzionare e pertanto deve intendersi soppresso.
Per quanto concerne gli assegni per il nucleo familiare di cui al precedente paragrafo 2), gli stessi continueranno ad essere imputati al conto esistente PAR 30/10.
Nell’allegato n. 3 si riportano i conti GAX 30/17, GAX 30/77, PAR 10/33, PAR 30/17 e PAR 30/77, di nuova istituzione, e i conti PAR 10/30, PAR 24/33 e PAR 30/10 cui è stata variata la denominazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Note
(1) Si ricorda che il contributo annuo per il 2002 è pari a euro 1723,68. Il contributo mensile, pertanto, è pari a euro 143,64 (circ. n. 59 del 25/03/2002 – par. 3).
(2) Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 gg. prima della data del parto, indicata nel certificato di gravidanza (art. 4 D.P.R. n. 1026/1976).
(3) ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi.
Parto avvenuto nel novembre 2002: i dodici mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e quattro mesi del 2001 (da settembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di riferimento sono pari a 365gg..
I redditi ai quali si fa riferimento sono naturalmente quelli utili ai fini contributivi.
- Reddito degli ultimi quattro mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi = £. 4.000.000 (Euro 2.065,83)
- Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti contributivi = Euro 4.544,82 (£. 8.800.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 2.065,83 + Euro 4.544,82 = Euro 6.610,65
1/365 di Euro 6.610,65 = Euro 18,11 (£. 35.066)
80 % di Euro 18,11 = Euro 14,49 (£. 28.057) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
(4) ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi.
Parto avvenuto nel novembre 2002: i dodici mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e quattro mesi del 2001 (da settembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di riferimento sono pari a 365 gg..
I redditi ai quali si fa riferimento sono naturalmente quelli utili ai fini contributivi.
- Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = £. 12.000.000
4/12 di £. 12.000.000 = £. 4.000.000 ( Euro 2.065,83)
- Reddito 2002 risultante dalla denuncia dei redditi = Euro 5.422,80 (£. 10.500.000)
8/12 di Euro 5.422,80 = Euro 3.615,20 (£. 7.000.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 2.065,83 + Euro 3.615,20 = Euro 5.681,03
1/365 di Euro 5.681,03 = Euro 15,56 (£. 30.128)
80 % di Euro 15,56 = Euro 12,45 (£. 24.107) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
(5) ESEMPIO: Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi (in quanto l’iscrizione o il 1° versamento contributivo riguardano il mese di novembre 2001)
Parto avvenuto nel novembre 2002: i mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e due mesi del 2001(da novembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di riferimento sono pari a 304 gg..
I redditi ai quali si fa riferimento sono quelli utili ai fini contributivi.
a) Collaboratori coordinati e continuativi:
- Reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi = £. 2.000.000 (Euro 1.032,91)
- Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti contributivi = Euro 4.544,82 (£. 8.800.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 1.032,91 + Euro 4.544,82 = Euro 5.577,73
“ 1/304 di Euro 5.577,73 = Euro 18,35 (£. 35.531)
80 % di Euro 18,35 = Euro 14,68 ( £. 28.424) = indennità giornaliera da moltiplicare per le giornate
comprese nel periodo indennizzabile”.
b) Liberi professionisti
- Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = £. 2.000.000 (Euro 1032,91)
- Reddito 2002 risultante dalla denuncia dei redditi = Euro 5.422,80 (£. 10.500.000)
La quota parte dell’anno 2001 non va ridotta in dodicesimi, in quanto l’intero reddito 2001 corrisponde ai due mesi in questione, essendo l’iscrizione decorrente dal mese di novembre.
8/12 di Euro 5.422,80 = Euro 3.615,20 (£. 7.000.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 1.032,91 + Euro 3.615,20 = Euro 4.648,11
1/304 di Euro 4.648,11 = Euro 15,29 (£. 29.605)
80 % di Euro 15,29 = Euro 12,23 (£. 23.680) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
(6) ESEMPIO: Prima del 12/06/2002 (data di entrata in vigore del D.M. 4/4/2002) la lavoratrice ha percepito Euro 516,46 a titolo di assegno di parto, come parasubordinata, e Euro 1.032,91 a titolo di quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato. Totale tra le due prestazioni, quindi, Euro 1549,37).
Dopo il 12/6/2002 può verificarsi che la lavoratrice abbia diritto, come parasubordinata, alla corresponsione di un’indennità di maternità pari a Euro 1.000,00, con una differenza, perciò di Euro 483,54)
In tal caso la prestazione di maternità erogata in precedenza viene sottoposta ad una riliquidazione d’ufficio (vedi anche par. 5), mentre la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato risulta in parte indebita, a seguito della riliquidazione della prestazione di maternità, per un importo pari a Euro 483,54 (l’importo finale dell’assegno a carico dello Stato sarà pertanto pari a Euro 549,37).
Nell’ipotesi in cui la lavoratrice abbia diritto ad un’indennità di maternità pari a Euro 2.065,83, anche in tal caso la prestazione di maternità erogata in precedenza viene riliquidata d’ufficio, mentre la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato, già percepita dalla lavoratrice, risulta totalmente indebita e quindi non dovuta.