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Circolare 91 del 15 maggio 2002
Oggetto:
Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità. Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia. Sentenze n. 1821, n. 6603 del 1998 e n. 4829, n.4911 del 2001 della Corte di Cassazione.
SOMMARIO:
I titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia a domanda. I titolari di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità a domanda.
1 – PREMESSA
Con sentenze n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001 la Corte di Cassazione ha stabilito che il titolare di pensione di invalidità può essere ammesso a fruire della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità.
Con sentenze n.1821 del 1998 e n. 4829 del 2001 la medesima Corte ha affermato che il titolare di assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222, può essere ammesso a fruire della pensione di anzianità
2 - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 1821, N. 6603 DEL 1998 E N. 4829, N.4911 DEL 2001
Con la sentenza n.6603 del 1998 la Corte di Cassazione ha osservato, tra l’altro, che “l'articolo 1 comma decimo della legge 12 giugno 1984, n.222, di revisione dell'invalidità pensionabile, consentendo la trasformazione dello assegno di invalidità ‑ una delle due forme di nuova istituzione in sostituzione della precedente pensione di invalidità ‑ in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti necessari, si ricollega ad un concetto, più generale ed immanente nel sistema, di posizione assicurativa, caratterizzata dalla sua unicità quale base fattuale che legittima tutti gli interventi di tutela economica possibili in favore del suo titolare e che è di continuo finalizzata a soddisfare quelle esigenze sociali che il legislatore ha tipizzato nelle diverse fattispecie pensionistiche”.
La medesima Corte ha precisato che “una volta ammessa ‑ in linea di principio ‑ la mutabilità del titolo della pensione, è allora evidente che il legislatore del 1984 ha inteso regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la vecchiaia, che è la più comune e tipica delle situazioni astrattamente generatrici di bisogno, tant'è che la disciplina della pensione di vecchiaia rappresenta il cuore del sistema previdenziale e, in qualche modo, lo caratterizza nel suo complesso. Da ciò, tuttavia, non consegue che lo stesso legislatore abbia escluso l’ipotizzabilità di una conversione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità”. Infatti la pensione di anzianità rappresenta sempre un evento che giustifica l’intervento della previdenza pubblica, sebbene eventuale, in quanto correlato, oltre che all’anzianità contributiva, alla domanda dell’interessato.
“A maggior ragione, rileva questo Collegio, deve riconoscersi la possibilità di trasformazione della pensione di invalidità, in godimento fin da prima della revisione della disciplina della invalidità pensionabile (introdotta dalla legge n.222 del 1984), in pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo richiesto per la seconda, quando la pensione di invalidità, come nel caso di specie, per il sopravvenire d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983, venga a subire consistenti effetti sfavorevoli per il superamento di determinate soglie reddituali”.
Relativamente alla pensione di invalidità è stato inoltre osservato dalla Corte che “il riconoscimento del relativo diritto è sempre soggetto a modifica o a revoca in relazione al mutamento delle condizioni fisiche dell'assicurato (articolo 10 r.d.l. n.636 del 1939) e, in presenza di un rapporto assicurativo (sostanzialmente unico quale quello per l'invalidità e la vecchiaia) ancora aperto è logico ritenere che da esso ben possano ancora scaturire, a vantaggio del lavoratore, ricorrendone i presupposti, le diverse forme di tutela assicurativa connesse ad altri eventi previsti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria (nel caso in esame, la vecchiaia)”.
Conclusivamente la Corte ha rilevato che “la contribuzione, indistintamente e globalmente versata, produce i suoi effetti nel corso del rapporto assicurativo a seconda degli eventi che si succedono nel tempo, onde la posizione assicurativa è suscettibile di utilizzazione in relazione a tali eventi conseguendo all'esercizio dello ius variandi soltanto lo storno dei contributi da una ad altra forma di pensionamento con cessazione, ovviamente, della precedente liquidazione”.
Con la sentenza n.1821 del 1998 la Cassazione ha affermato la possibilità di conversione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità nella considerazione che nel nostro ordinamento non sussiste un principio di immutabilità del titolo della pensione.
I criteri delineati con le sentenze n.1821 e n. 6603 del 1998 sono stati confermati dalla Corte di Cassazione con le successive sentenze n. 4829 e n. 4911 del 2001, analoghe nella motivazione.
3 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
Per effetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze in parola i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché di accesso (c.d. finestre). Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di anzianità a tutti gli effetti.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi - utili per il diritto a pensione di anzianità - già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di anzianità. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Del pari i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, ove più favorevole, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione, di contribuzione, di età e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di vecchiaia a tutti gli effetti.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Si riepilogano le situazioni che in pratica possono ricorrere.
3.1
TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA’ O DI ASSEGNO DI INVALIDITA’. TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI ANZIANITA’.
In applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione possono essere accolte, sussistendo i relativi requisiti:
- le domande di pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di tale assicurazione;
- le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di una di tali gestioni;
- le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
3.2
TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA’. TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA.
Sono altresì da accogliere, sussistendo i relativi requisiti:
- le domande di pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di tale assicurazione;
- le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di una di tali gestioni;
- le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
3.3
DOMANDE DI PENSIONE DI ANZIANITA’ O DI VECCHIAIA PENDENTI OVVERO DEFINITE NEGATIVAMENTE.
Le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità, nonché le domande di pensione di vecchiaia presentate da titolari di pensione di invalidità, devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Del pari devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso, per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
I ricorsi amministrativi presentati prima del compimento del termine di decadenza (v. circolare n.123 del 29 maggio 1997) possono essere esaminati e definiti sulla base dei criteri innanzi esposti.
I ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
3.4
DOMANDE DI PENSIONE DI ANZIANITA’ O DI VECCHIAIA PRESENTATE DA EREDI
Nel caso di titolari di pensione di invalidità ovvero di assegno di invalidità deceduti senza aver presentato la domanda di pensione di anzianità ovvero di vecchiaia, tale domanda non potrà essere utilmente inoltrata dagli eredi, considerato che il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili.
4 TITOLARE DI TRATTAMENTO DI PENSIONE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI. ARTICOLO 2-TER DELLA LEGGE 16 APRILE 1974, N. 114.
A norma dell’articolo 2-ter del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.114, “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”.
Per quanto concerne le domande di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi nulla è innovato. Dette domande - in presenza dei requisiti di legge - sono suscettibili di accoglimento secondo le richiamate disposizioni (circolare n.60006 Prs del 5 agosto 1974.).
5
TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ IN PENSIONE DI VECCHIAIA
L’ articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222, dispone che “Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L’importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile”.
Del pari nulla è innovato per quanto riguarda le istruzioni applicative delle disposizioni richiamate sopra fornite con circolare n. 53616 AGO/262, p.1.13, del 3 dicembre 1984 e con messaggio n.12389 dell’11 marzo 1993.(Allegato 1)
Con il menzionato messaggio n. 12389 del 1993 è stato tra l’altro, precisato che la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
6
TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA’ REIEZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA’
Con circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984, p.2.2.1, è stata esclusa la possibilità di liquidazione della pensione di inabilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità liquidata sulla base della normativa vigente anteriormente alla legge n.222 del 1984. Tale criterio deve ritenersi tuttora operante, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale in materia (sentenze n. 1116 del 1988 e n 205 del 1995 della Corte Costituzionale e sentenza n.8504 del 2000 della Corte di Cassazione).
Pertanto la domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità non è suscettibile di accoglimento.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO 1
I.N.P.S.
MESSAGGIO N. 12389 DELL’11 MARZO 1993
D.G. SER. PRESTAZ. AGO
MITTENTE UFFICIO NORMATIVA
Ai Direttori delle Sedi Autonome di Produzione
Ai Direttori dei Centri Operativi
Ai Dirigenti gli Uffici Pensioni
e, per conoscenza,
Ai Direttori delle Sedi Regionali
OGGETTO: Articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222. Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.
Pervengono da parte delle Sedi richieste di chiarimenti in merito all’esatta portata dell’articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222, secondo cui “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
La formulazione generica della norma in esame, la quale si limita a disporre la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei relativi requisiti, non può essere intesa nel senso che la trasformazione dell’assegno debba ritenersi operante esclusivamente nell’ambito della stessa gestione assicurativa.
Il predetto principio infatti deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
Tale criterio è del resto rispondente alle finalità della norma di cui trattasi preordinata ad evitare la permanenza nell’ambito dei trattamenti di invalidità di prestazioni per le quali si siano realizzate le condizioni per il pensionamento di vecchiaia. Considerato peraltro che non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa, il criterio in questione troverà di norma applicazione su richiesta degli interessati.
La decorrenza della pensione di vecchiaia dovrà in ogni caso essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei relativi requisiti. Al riguardo, si ricorda che, come precisato al punto 9 della circolare n.50 del 23 febbraio 1993, diramata con messaggio n.5495 del 24 febbraio 1993, per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 occorre accertare, oltre alla sussistenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, di riordino del sistema previdenziale, anche la condizione di cessazione del rapporto di lavoro dipendente prevista dallo stesso decreto per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Si ritiene opportuno precisare che i periodi di godimento dell’assegno di invalidità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, non operando in tale assicurazione, come è noto, il principio del cumulo dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Sulla base dei criteri di cui al presente messaggio debbono intendersi integrate le istruzioni fornite al punto 2.1, lettera a), della raccolta “Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche” pubblicata nel Supplemento agli Atti Ufficiali del mese di marzo 1991,
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI