Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2004 Circolare 159 del 16 dicembre 2004
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 29982
Circolare 159 del 16 dicembre 2004
Oggetto:
Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
SOMMARIO:
Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
1 – Premessa
Nella seduta del 17 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 ha attribuito alle Sedi competenti per territorio la competenza relativa all’istruttoria di tutte le domande di indennizzo nonché all’accoglimento delle stesse.
Con la stessa delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che le Sedi debbono trasmettere al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali le sole domande che ritengono di non poter accogliere.
2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO
Le Sedi competenti per territorio provvedono all’istruttoria delle domande secondo le istruzioni fornite con circolare n.20 del 21 gennaio 2002, richiamate con messaggio n.212 del 24 luglio 2002 e, qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, provvedono direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento e a porre in pagamento l’indennizzo.
Qualora siano proposti eventuali ricorsi avverso le decisioni di accoglimento delle domande assunte dalle Sedi, essi vanno inoltrati al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, che decide in via definitiva sugli stessi.
Si precisa che le decisioni assunte dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Comitato di gestione del fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, in data antecedente alla deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 del Consiglio di Amministrazione, sono definitive.
Le domande per le quali l’istruttoria si conclude con parere non favorevole devono essere inoltrate al predetto Comitato amministratore, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, il quale assume, in via definitiva, i conseguenti provvedimenti di rigetto o di accoglimento.
Le Sedi devono trasmettere, con cadenza bimestrale (prima scadenza 28 febbraio 2005), alla Direzione Centrale delle Prestazioni, per il successivo inoltro al Comitato amministratore, un report dal quale risulti il numero delle domande istruite con parere favorevole e quelle con parere non favorevole, nonché l’impegno di spesa distinto per anno, secondo l’allegato prospetto e aggiornando i dati relativi all’importo del trattamento minimo, relativo alle domande accolte.
Il Direttore Generale
Allegato N.1 Crecco