Eureka Previdenza

Circolare 29 del 11 marzo 2008

Oggetto:
nuove norme in materia di riscatto laurea - Legge 24.12.2007 n. 247 - art 1, comma 77
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Decorrenza
3. Pagamento rateale
4. Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti
Onere di riscatto
Valutazione del periodo a fini pensionistici
5. Criteri di compatibilità
6. Istruzioni operative
7. Istruzioni contabili
1. Premessa

Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 lglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”
L’art. 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi 4bis, 5bis e 5ter all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 (“Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici” in GU n.148 del 27/06/1997), relativo al riscatto dei corsi universitari di studio.
Con messaggio n. 654 del 9 gennaio 2008, nel fornire una prima informativa sulla nuova normativa introdotta, è stata fatta riserva di ulteriori approfondimenti che seguono con la presente circolare.

2. Decorrenza

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Ne consegue che chi volesse avvalersi delle nuove condizioni avendo presentato domanda anteriormente al 1° gennaio 2008 potrà rinunciare alla domanda in questione e proporne una successiva ovvero chiedere che l’istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, avendo contezza che i criteri di calcolo dell’onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
Analogamente, chi avesse iniziato il pagamento rateale potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.

3. Pagamento rateale

L’introdotto comma 4bis stabilisce che gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate per il pagamento degli oneri relativi al corso di studi ed escludendo l’applicazione di interessi, introduce una disciplina di favore per l’istante; resta peraltro confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
Resta inoltre fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

4. Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti

Ai sensi dell’introdotto comma 5bis, la facoltà di riscatto di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.
La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Ne consegue che in tutti i casi di pregressa iscrizione ed anche se, all’atto della presentazione della domanda, l’interessato risulti “non iscritto” ad alcuna gestione previdenziale, troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.
Peraltro, l’inoccupato che abbia riscattato solo in parte il periodo di studi avvalendosi della nuova norma e che, successivamente, si sia occupato ed abbia pertanto contribuzione obbligatoria in posizione assicurativa, potrà riscattare il rimanente periodo con le regole generali, valide per gli iscritti.
Si evidenzia inoltre che si dovrà fare riferimento alle disposizioni di carattere generale anche nell’ipotesi in cui, dalla verifica della situazione previdenziale del richiedente, dovesse emergere la presenza di contribuzione antecedente la domanda. In tale circostanza, qualora la pratica fosse già stata definita con le modalità previste per i soggetti non iscritti, si dovrà rideterminare l’onere di riscatto sulla base degli elementi di calcolo rilevati alla data della domanda secondo i criteri generali, notificando all’interessato il nuovo provvedimento.
Contestualmente dovrà essere quantificata la durata del periodo da accreditare a titolo di riscatto, sulla base dei versamenti già effettuati. Le istruzioni operative e contabili per la trattazione di tale fattispecie saranno oggetto di successivo messaggio.
Con il presente messaggio, invece, viene allegato il modulo di domanda aggiornato con le modifiche introdotte dalle disposizioni in riferimento.
In tutti i casi in cui la domanda di riscatto sia stata presentata utilizzando la modulistica già in uso, ferma restando la consultazione dei dati di archivio per la verifica della situazione di non iscritto, dovrà essere inoltre acquisita una dichiarazione di responsabilità del richiedente, dalla quale risulti che l’interessato non è mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza fino alla data di presentazione della domanda e che alla medesima data non prestava alcuna attività lavorativa.
Nell’ipotesi in cui, unitamente alla domanda di riscatto, venga presentata richiesta di accredito figurativo del periodo di servizio militare (richiesta che – in assenza del requisito minimo di contribuzione obbligatoria - non può trovare accoglimento), le Sedi avranno cura di registrare il predetto periodo in ARPA, utilizzando il codice 365, di nuova istituzione, archiviando la documentazione con le consuete modalità.
Detto codice non produrrà la registrazione del servizio militare in estratto conto ma darà luogo ad un’annotazione in merito alla possibilità di considerare utile ai fini pensionistici il relativo periodo, una volta perfezionato il requisito contributivo necessario (al verificarsi di tale ipotesi, il codice 365 dovrà essere sostituito a cura dell’operatore con il codice 360).
4.1. Onere di riscatto

L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel FPLD.
Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui l’interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.
Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Per identificare i periodi di studi riscattati da soggetti non iscritti e per la relativa esposizione in estratto conto verrà utilizzato il codice ARPA-UNEX 425 appositamente istituito.
Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

4.2. Valutazione del periodo ai fini pensionistici

La disposizione in argomento si deve intendere come norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano la materia dei riscatti di laurea ed, in particolare, riguardo a quelle che disciplinano i criteri di calcolo dell’onere in rapporto alla collocazione temporale dei periodi, come stabilito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Ne consegue che l’onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.
La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch’essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.
Conseguentemente, in base alla previsione dell’art. 2, comma 5ter, del D.Lgs. n.184/1997, anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5bis del medesimo articolo, ancorché collocati in epoca anteriore al 1° gennaio 1996, sono utili al computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a prescindere dal requisito anagrafico, come i periodi di studio riscattati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del predetto decreto.
I medesimi periodi sono utili anche al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso a pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della legge n. 247 del 2007 (v. msg. n. 030923 del 31 dicembre 2007).
Si conferma pertanto quanto già indicato nel messaggio n. 654 del 9.1.2008 in ordine alla valenza dei periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5bis del Decreto Legislativo n.184/1997 e, quindi, che in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva. Deve intendersi che detta valenza riguardi anche i periodi riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2008.

5. Criteri di compatibilità

Nei limiti della compatibilità con le presenti disposizioni restano fermo quanto già emanato.
In particolare, con la sola eccezione di cui precisato nel precedente paragrafo, restano confermate integralmente le regole dettate in materia di determinazione dell’onere di riscatto, come fissate dal Decreto Legislativo n. 184/1997 in relazione alla collocazione temporale dei periodi da riscattare.
Pertanto, per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex art. 13 della Legge n. 1338/1962, mentre per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto della retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto.

6. Istruzioni operative

Per l’acquisizione in procedura automatizzata delle domande di riscatto presentate da soggetti non iscritti è stato istituito un nuovo codice “tipo pratica” (“LA247”).
Il rilascio delle procedure di calcolo dell’onere da porre a carico degli interessati verrà comunicato alle Sedi con apposito messaggio e verranno contestualmente rilasciate dettagliate istruzioni operative.

7. Istruzioni contabili

Si fa riserva di fornire con apposite, successive, disposizioni le indicazioni relative alle istruzioni contabili.

Il Direttore generale
Crecco

Allegati:

- art.1, comma 77, legge 24 dicembre 2007 n. 247

- schema di domanda riscatto laurea dei soggetti inoccupati

allegato 1

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 247

(Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.)

ART. 1, comma 77

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".

Allegato2

RISCATTO DEI PERIODI DEL CORSO LEGALE DI STUDI UNIVERSITARI

RICHIESTO DA SOGGETTI INOCCUPATI

(art. 2, comma 5bis, D.Lgs. n. 184/1997 e art. 1, comma 77, legge n. 247/2007)

All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Sede /Agenzia di ____________________

_l_ sottoscritt_

nat_ il

Cognome e nome

a

provincia

Comune di nascita

codice fiscale

residente in

CAP

via o frazione e numero civico

comune

provincia

Comune di residenza

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 2, comma 5bis, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

CHIEDE

 

il riscatto dei periodi di corso legale di studi universitari di seguito indicati:

dal

al

dal

al

A tal fine allega dichiarazione comprovante l’avvenuto conseguimento del diploma e gli anni accademici in cui si è svolto il relativo corso legale(1).

_________________________ _______________________________

data firma del richiedente

Dichiarazione di responsabilità (2)

Ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto e della determinazione del relativo onere il sottoscritto dichiara di non avere mai prestato alcuna attività lavorativa e di non essere titolare di contribuzione in nessun Ordinamento pensionistico obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati (3).

____________________________

firma del richiedente

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(1) Il periodo di corso legale in seguito al quale è stato conseguito il diploma deve risultare da dichiarazione rilasciata dall’Università/Politecnico/Istituto Superiore competente

(2) La dichiarazione viene resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con piena assunzione di responsabilità in ordine a quanto in essa contenuto

(3) Non deve essere stata esercitata attività lavorativa di nessuna natura (lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato) comportante obbligo di contribuzione presso Ente previdenziale (INPDAP – ENPALS – Casse Professionali – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Gestioni dei lavoratori autonomi – Gestione Separata ecc. )

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

L’INPS con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

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Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L’INPS la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’Agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell’Agenzia stessa.

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