Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2009 Circolare 82 del 16 giugno 2009
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 10680
Circolare 82 del 16 giugno 2009
OGGETTO:
Chiarimenti sull’indennità di malattia durante periodi di integrazione salariale
SOMMARIO:
1. Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia
2. Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia
Con la presente circolare si intende fornire un riassunto dei criteri, derivanti dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali.
Sull’argomento le circolari emanate in passato dall’Istituto – la n. 50943 del 8.2.1973 (punto C), la n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980, la n. 134368 AGO-14 del 28.1.1981 – appaiono superate in alcuni punti da una costante giurisprudenza.
1) Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie si confermano le istruzioni già dettate al punto C della circ. 50943 del 8.2.1973, recentemente riprese nel messaggio n. 28449 del 23.12.2008.
L’art. 3 della legge n. 464/1972 prevede che la CIGS «sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie». Tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGS si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Si ricorda inoltre che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione.
2) Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia
Per quanto riguarda invece la CIGO, le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e 134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoranti ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia. Tale criterio si fondava sull’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/45 secondo cui “l'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione”.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze (v. Cass. nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987), «le indiscutibili differenze tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata; mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d'intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell'integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell'art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio» (v. sent. 23 aprile 1982, n. 2522).
Nonostante l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (che, come sopra accennato, dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce la indennità giornaliera di malattia) si riferisca esplicitamente alla sola cassa integrazione straordinaria, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che «quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo alla sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della stessa attività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista» (Cass. civ. sez. lav. n. 5219 del 13.6.1987).
Pertanto si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di Cassa integrazione ordinaria, gli stessi criteri descritti al punto 1 della presente circolare, che di seguito si riepilogano.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
IL Direttore generale
Crecco