Eureka Previdenza

Circolare 101 del 26 luglio 2010

OGGETTO: Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, che non siano titolari dell’obbligo contributivo.

SOMMARIO:  1.    Premessa

2.    Estensione dei soggetti beneficiari della rendita.

3.    Presupposti e soggetti legittimati alla domanda di costituzione.

4.    Prova dell’effettiva esistenza e collocazione temporale del rapporto.

5.    Modulistica, determinazione dell’onere, modalità e termini di pagamento

1)      Premessa.

Come è noto, la norma posta dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la cui finalità è quella di sanare un’omissione contributiva da parte del soggetto tenuto per legge al pagamento, è stata oggetto di sindacato di legittimità costituzionale, concluso con sentenza n. 18 del 12 gennaio 1995.

In tale sede, la Corte Costituzionale aveva ritenuto che la norma, essendo priva di riferimenti restrittivi, che imponessero di limitare il beneficio della rendita vitalizia ai lavoratori subordinati, fosse idonea a realizzare una tutela più ampia, suscettibile di estendersi ai familiari del titolare artigiano, abitualmente e prevalentemente impiegati nell’azienda.

Il principio espresso era stato ribadito dalla Corte con successiva ordinanza ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva iniziato a riconoscere il diritto alla costituzione di rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari, operando un’interpretazione estensiva della norma in questione.

L’Istituto aveva successivamente determinato di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale, ammettendo la facoltà di costituire la rendita a favore dei collaboratori di imprese artigiane o commerciali, nonché dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare (circolari nn. 31 e 32 del 1° febbraio 2002).

2)      Estensione dei soggetti beneficiari della rendita.

Va considerato che, a giudizio della Corte Costituzionale, la norma di cui all’art. 13 “ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo”. Rimane quindi affidato all’interprete il compito di estendere l’applicazione della norma a fattispecie fondate sulla medesima ratio legis, in virtù di un “giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento” nonché del “naturale dinamismo della legislazione previdenziale”.

Si ritiene, pertanto, che la facoltà di costituzione di rendita vitalizia sia estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.

Tale situazione si verifica non solo per le attività di collaborazione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma anche per le altre attività in ogni caso soggette al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, anche in forza di successive disposizioni, per le quali l’onere del versamento della relativa contribuzione sia a carico del committente/associante (tale situazione si verifica, ad esempio, anche per il lavoro autonomo occasionale, in forza di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326).

Viceversa, il beneficio non potrà essere concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari d’impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti senza cassa.

3)      Presupposti e soggetti legittimati alla domanda.

La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione I.V.S. in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha quale presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento; per tale motivo essa sarà applicabile ai soli periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo alla gestione separata (30 giugno 1996 per i soggetti che risultassero già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme).

Il soggetto legittimato, ai sensi del predetto art. 13, è il datore di lavoro, da intendersi in queste fattispecie come committente/associante. Solo qualora egli non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il prestatore di lavoro può sostituirsi ad esso, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Resta inteso che qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi a qualsiasi titolo, la domanda di riscatto dovrà essere respinta.

4)      Prova dell’effettiva esistenza e collocazione temporale del rapporto.

L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza l’esistenza ed il tipo del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, la prova può essere fornita mediante produzione di contratto di lavoro, buste paga, ricevute degli emolumenti erogati ex art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, estratti dei libri paga e matricola, dichiarazioni dei redditi, verbali assembleari, visure camerali storiche da cui emerga la nomina alla cariche medesime.

Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni, sottoscritte dai loro funzionari responsabili e basate su atti d'ufficio.

Conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 568 del 22 dicembre 1989, l’importo dei compensi percepiti dal richiedente e la loro collocazione temporale possono essere provati con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la prova testimoniale. Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con circolare n. 183 del 30 luglio 1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare n. 12 del 10 gennaio 2002, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale. E’ opportuno precisare che, in considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell’ambito della Gestione Separata, l’ammontare dei compensi dedotti e dimostrati dal richiedente determinerà il riscatto per l’intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi percepiti risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali. In caso contrario, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.

5)      Modulistica, determinazione dell’onere, modalità e termini di pagamento.

Per quanto attiene alla modulistica, alla determinazione degli oneri per la costituzione della rendita, alle modalità ed i termini di pagamento e per quant’altro non previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle direttive impartite in materia di costituzione di rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti.

Il Direttore Generale

Nori

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