Eureka Previdenza

Circolare 126 del 24 settembre 2010

Oggetto:
Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
SOMMARIO:

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare:

La decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità
Le modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29.
L’abrogazione legge 2 aprile 1958, n. 322.
I Fondi speciali di previdenza.
Le nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.
La facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti.
Le nuove disposizioni in materia di invalidità civile.

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato pubblicato il Testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Il decreto legge n. 78/2010 è entrato in vigore il 31 maggio 2010; la legge n. 122/2010 è entrata in vigore il 30 luglio 2010.
L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici (allegato 1).
L’articolo 12, commi 12 septies, 12 octies, 12 novies e 12 undecies, della citata legge ha previsto nuove diposizioni in materia di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa (allegato 2).
L’art. 13, comma 6, della citata legge ha altresì apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito (allegato 3).
L’articolo 38, nei commi 7 e 8, ha previsto, in favore di pensionati a basso reddito, la facoltà di dilazionare determinati versamenti (allegato 4).
L’art. 10 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti di invalidità civile (allegato 5).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010 e si confermano le istruzioni fornite con messaggi nn. 21171, 21172 e 21181 del 12/08/2010 e n. 22889 del 9/09/2010.

1. NUOVE DECORRENZE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (ART. 12)

1.1 Destinatari della norma (art. 12, commi 1 e 2)

La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, si applica a decorrere dall'anno 2011:

1) ai soggetti che maturano “il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego” (art. 12, comma 1);

2) “ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1 (art. 12, comma 2)”.

3) ai soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.

Si ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.
Di conseguenza, destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n.122/2010, sono dal 1° gennaio 2011:

a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004 (allegato 6).

b) I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).

c) Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

d) I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio si richiamano le lavoratrici del “settore pubblico” che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti).

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004.
Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004. (vedi circ.53/2011 punto 1)

1.2 Nuove decorrenze dei trattamenti di anzianità e vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti di cui al punto precedente della presente circolare conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2) secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi.
Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Si ritiene opportuno precisare che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall’art.1, comma 8, della legge n. 243/2004 e dall’art. 1, comma 2, lett. c, della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Detti lavoratori potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.

1.3 Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze

Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett b).

Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
L’articolo 12, comma 6, dispone che “L’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Preliminarmente si precisa che, considerato che la cessazione dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, si deve ritenere che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond del 10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.
“Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5”(articolo 12, comma 6).
Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell’attività di monitoraggio.

1.4 I nuovi requisiti per l’accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario (il diritto all’assegno di sostegno al reddito è connesso al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria).
Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno.
In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010.
Di conseguenza, le relative domande di assegno straordinario devono essere modificate o integrate ai sensi della nuova disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico introdotta dalla richiamata legge n. 122/2010.
Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, la sede INPS competente segnala la circostanza all’azienda, la quale deve provvedere a presentare un’altra domanda, ovvero una integrazione della precedente (sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore) con l’indicazione della nuova scadenza.

1.5 Pensioni in totalizzazione (art. 12, comma 3)

Per effetto della nuova normativa l’ articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”.
La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’ articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, entro il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’ articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il 31 dicembre 2010, conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi.

2. LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29

Il comma 12septies dell’articolo 12 della legge n. 122 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito – dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO, prevedendo che “A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’ articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Consegue che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l’operazione di ricongiunzione nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO avverrà a titolo oneroso, alle medesime condizioni fissate dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge n. 29/1979. della stessa legge n. 29/1979, conformemente a quelle già previste dall’articolo 1, comma 4, per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM.

3. L’ABROGAZIONE LEGGE 2 APRILE 1958, n. 322

Con il comma 12undecies viene abrogata la legge relativa alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e le ulteriori disposizioni che disciplinavano tale istituto nei vari ordinamenti pensionistici.
Tale abrogazione decorre dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122.

4. FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

La nuova disciplina relativa alle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, regolata dall’art. 12 delle legge n. 122 e illustrata ai punti 1.1. e 1.2 della presente circolare, trova applicazione anche nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi, Autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste – in quanto assicurati nell’AGO .
L’unica eccezione riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica; la norma in argomento ha infatti come destinatari i lavori dipendenti e autonomi e le funzioni svolte dagli iscritti a tale fondo non appaiono riconducibili a nessuna delle due categorie.
Analoga deroga era già stata prevista nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008 e pertanto gli iscritti al fondo Clero continueranno ad accedere al pensionamento dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

4.1 Soppressi fondi Elettrici e Telefonici

Assume particolare rilevanza per gli iscritti ai soppressi fondi speciali Elettrici e Telefonici l’abrogazione delle norme che disciplinavano, d’ufficio o a domanda ed a titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti degli iscritti a tali fondi.
A decorrere dal 1° luglio 2010 l’ art. 12, comma 12octies, della legge n. 122 ha abrogato l' articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 che regolava il trasferimento in AGO delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici. Analogamente l’ art. 12, comma 12novies ha abrogato, con pari decorrenza, l’art. 28 della legge n. 1450/1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria.
Come già indicato al punto 2 della presente circolare a decorrere dal 1° luglio 2010 il comma 12septies dell’articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito – dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO, rendendo onerosa tale operazione di ricongiunzione.
Pertanto a seguito dell’abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dai predetti Fondi speciali e della modifica normativa apportata all’ articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.
Nel fare riserva di successive istruzioni in merito alle nuove modalità di ricongiunzione e di trasferimento delle posizioni assicurative ex articolo 1 della legge n. 29/1979, con la presente circolare si dispone che, in conseguenza di quanto sopra esposto, in favore dei lavoratori elettrici e telefonici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD, con effetto sulle istanze di costituzione di posizione assicurativa presentate dal 1° luglio in poi.
Ai lavoratori in esame deve essere invece liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura.

4.2 Fondo Volo

Come noto, l’articolo 2, comma 6, del DLgs. 24 aprile 1997, n. 164 – intervenuto ad abrogare l'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 che hanno disciplinato la costituzione della posizione assicurativa dal Fondo Volo al FPLD dell’AGO fino al 30 giugno 1997 – ha disposto che le operazioni di trasferimento della contribuzione dal predetto Fondo debbano avvenire in applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.
Pertanto, con effetto dal 1° luglio 1997, la costituzione della posizione assicurativa è avvenuta solo a richiesta degli interessati e senza oneri per gli stessi, con le modalità di quantificazione della contribuzione da trasferire, indicate dal richiamato articolo 1.
In conseguenza dell’intervenuta modifica normativa, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo Volo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti potrà avvenire solo a titolo oneroso, secondo i criteri di calcolo previsti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione.

4.3 Fondo Ferrovie

4.3.1 - Abrogazione art. 124 DPR n. 1092/73

Il trasferimento della posizione assicurativa nel FPLD dal Fondo Ferrovieri è disciplinato dall’articolo 241 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale estende a tale ordinamento le norme sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del medesimo decreto.
Il comma 12 undecies dell’art. 12 della legge n. 122 è intervenuto ad abrogare l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. In conseguenza di tale abrogazione, con effetto sulle cessazioni senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio 2010, gli iscritti al Fondo Ferrovieri potranno trasferire la posizione assicurativa nel FPLD solo mediante applicazione dell’art. 1 della legge n. 29/1979, a titolo oneroso e sulla base dei criteri generali che regolano la determinazione dell’onere di ricongiunzione.

4.3.2 - Art. 2 legge 29/79

Il comma 12decies dell’articolo 12 della legge in esame è inoltre intervenuto a modificare l’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che regola i criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni ex art. 2 della legge 29 /79 da porre a carico di determinate categorie di dipendenti pubblici, stabilendo che i coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo sono quelli di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.”
La modifica normativa riguarda, in ambito Inps, gli iscritti al Fondo Ferrovieri, a carico dei quali era dovuto un onere di ricongiunzione determinato applicando ancora i coefficienti attuariali approvati con DM 27 gennaio 1964.
Da quanto sopra discende che l’onere di ricongiunzione ex articolo 2 della legge 29/1979, relativo a domande presentate al Fondo Ferrovieri a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge in esame, andrà determinato utilizzando i coefficienti in uso per la generalità dei soggetti che esercitano la facoltà di ricongiunzione, in vigore alla data di presentazione della domanda (attualmente si applicano i coefficienti approvati con DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007).

5. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DEI DATI REDDITUALI PER I TITOLARI DI PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO

A decorrere dal 31 maggio 2010, l’articolo 13, comma 6, del decreto legge in oggetto ha apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Nel fornire, con la presente circolare, le prime istruzioni al riguardo, si reputa opportuno confermare sin da ora quanto chiarito con circolare n. 62 del 22 aprile 2009, al paragrafo 2: “il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.”

5.1 Prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito

Ai sensi dell’articolo 35, comma 9, “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Sul punto si conferma quanto già precisato al punto 3 della circolare n. 62 del 2009.

5.2 Criteri di verifica delle situazioni reddituali

A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:

“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

  • dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
  • dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.

5.3 Prime istruzioni

A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010.
Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove diposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle procedure.

5.3.1 Assegno sociale e prestazione di invalidità civile

Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.
Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.
Se l’importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.
Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito, invece, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.

5.3.2 Maggiorazioni

In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati al punto 5.2.
Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo “Art.1 L.544/88” del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.

5.3.3 Verifica delle prestazioni per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate

Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
La lista delle posizioni da esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.
All’esito di detta verifica, le sedi, in conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute.
L’eliminazione in questione avrà efficacia dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.

5.4 Sospensione della prestazioni collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale.

Si rammenta che l’articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell’omessa presentazione.
L’articolo 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
Sul punto si fa riserva di istruzioni applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in applicazione della citata disposizione con il quale l’Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.

6. LA FACOLTÀ PER I PENSIONATI A BASSO REDDITO DI DILAZIONARE DETERMINATI VERSAMENTI

L’articolo 38, commi 7 e 8, della legge n. 122/2010, prevede interventi a favore dei pensionati con reddito da pensione inferiore ai 18 mila euro.
Gli interventi sono indirizzati a dilazionare determinati versamenti rendendoli meno onerosi per gli interessati.
Con il comma 7 si prevede che, qualora in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l’Ente Previdenziale effettui il recupero non più fino al mese di febbraio, ma debba distribuire detto recupero in undici mesi, ossia fino al mese di novembre dell’ anno successivo.
Detta rateizzazione viene operata dall’Ente Previdenziale automaticamente senza applicare alcun interesse.
Il comma 8 regola, come prima fattispecie, il canone RAI, ma prevede la possibilità di operare su altri tributi salvo convenzione tra l’Ente Previdenziale e l’Ente percettore.
Per quanto riguarda il canone Rai il pensionato deve presentare domanda all’Ente Previdenziale entro il 15 novembre al fine di permettere l’effettuazione della trattenuta dal mese di gennaio fino al mese di novembre.
L’Ente Previdenziale provvederà mensilmente ad effettuare il versamento delle somme trattenute secondo le modalità che saranno indicate con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le suddette rateizzazioni potranno avere la prima applicazione da gennaio 2011.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni a seguito dell’emanazione delle modalità di versamento definite dall’Agenzia delle Entrate.

7. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE

7.1 Rettifica di prestazioni di invalidità in caso di errore.

L’art 10, comma 2, della legge in oggetto ha disposto che “Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88”.
Si rammenta che l’art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, stabilisce che le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INAIL possono essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.
Inoltre, in caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione, successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario, salva l’ipotesi riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.
Con l’art.10 comma 2, l’istituto della rettifica, già previsto per le prestazioni INAIL, è stato esteso all’invalidità civile e all’invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.
L’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pure richiamato dall’art.10 della legge n.122/2010, prevede che nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Le citate disposizioni di legge si applicano sia alle prestazioni di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, sia alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'Istituto.
Resta ovviamente ferma la possibilità di ricorrere all’applicazione degli ulteriori strumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di revisioni, controlli e verifiche sulle prestazioni in argomento.

7.2 Responsabilità dei medici.

L’art 10, comma 3, della legge n.122/2010 ha disposto che, fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui all’ art.55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
Nei predetti casi il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Al medico sono altresì estese la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione (art.55 quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, richiamato dalla disposizione in argomento, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.

7.3 Verifiche straordinarie

L’art 10, comma 4, della legge n.122/2010, al fine di proseguire per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i beneficiari di prestazioni di invalidità civile, modifica l’art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009.
Per l’effetto, il nuovo ultimo periodo del comma 2 dell’art. 20, citato, dispone quanto segue:

«Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.».

Con il comma 4 bis del medesimo art.10 della legge n.122/2010, inoltre, è stato previsto che nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidita' civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
In relazione a tale ultima disposizione, si fa riserva di fornire istruzioni operative.


Il Direttore Generale
Nori


Allegato 1

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010

(omissis)

Art. 12

Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (( ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, )) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ))

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

(( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011». ))

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, (( sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, )) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

(omissis)

 

Allegato 2

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010

(omissis)

Art. 12 setpies, 12 octies, 12 novies, 12 undecies

12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies i applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente azionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previdenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Allegato 3

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010

(omissis)

Art. 13

6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;

b) al comma 8 (( e' aggiunto )) il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. (( 1388 )), e successive modificazioni e integrazioni»;

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.


(omissis)

 

Allegato 4

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010

ART. 38


(omissis)

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

 

Allegato 5

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante:

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010

ART. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidita'

1. (( (soppresso). ))

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonchè alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, (( limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, )) le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di (( 250.000 verifiche )) annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.».

(( 4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. ))

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Allegato 6

Legge 23 agosto 2004, n. 243

"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004

ART.1

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

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