Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 2010 Circolare 37 dell'11 marzo 2010
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 6707
Circolare 37 dell'11 marzo 2010
All. 1
OGGETTO:
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art. 2, comma 153.
SOMMARIO:
A) Retribuzioni (anno 2010) di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:
1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4 (malattia, maternità e tbc).
2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).
3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc).
4. Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (malattia, maternità, tbc).
5. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità).
6. Lavoratrici commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (maternità).
B) Importi (anno 2010) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:
1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).
2. Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).
3. Assegni di maternità dello Stato.
4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. n.151/2001 (limite reddituale).
5. Art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001: indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di soggetti in situazione di disabilità grave. Importi massimi per l’anno 2010.
A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2010, si indicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi (v. circ. n. 34 del 6 febbraio 2007) ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 D.Lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in Legge n. 389/1989).
Pertanto, anche per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2010, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2010, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2010 (1) – sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2010, ad euro 43,79 (v. circ. n. 16 del 2 febbraio 2010).
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).
L’art. 1, comma 5, della Legge n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella indicata all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. E’ venuta meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali.
Con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel messaggio n. 29676 del 7.12.07. Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2010, nella circ. n. 16 del 2.2.2010 (Allegato 1, Tabella A, anno 2010, operaio agricoltura), pari a euro 38,96.
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).
Come già comunicato con circ. n. 98 del 2009, con decreto direttoriale del 13 maggio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26.05.2009), sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2009 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/68 (v. circolare n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2009 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2008 dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2010 saranno tempestivamente resi noti: nel frattempo, come di consueto, saranno utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2009.
Le prestazioni economiche di maternità, invece, vanno liquidate secondo i seguenti criteri.
Le prestazioni di maternità relative ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2009 e liquidate temporaneamente sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2008 dovranno essere riliquidate, secondo le consuete modalità, sulla base degli importi dei salari medi convenzionali stabiliti per l’anno 2009 per le singole province, di cui alla tabella allegata.
Viceversa, le prestazioni economiche di maternità riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 non saranno più liquidate sulla scorta dei salari medi convenzionali stabiliti anno per anno per le singole province, ma sulla base del salario medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (art. 2, comma 153, della Legge 23 dicembre 2009, n.191- Legge finanziaria per l’anno 2010).
Il salario applicabile per l’anno 2010 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità sarà tempestivamente reso noto: nel frattempo sarà utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il salario valido per l’anno 2009, pari a euro 48,98 (v. circ. n. 84 del 6/7/2009).
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).
Con Decreto Interministeriale 21 gennaio 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 24/2010), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2010 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2010, sono riportate nella circolare n. 21 del 16.02.2010.
5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità/paternità).
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circ. n. 11 del 28.01.2010):
Ø euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;
Ø euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81;
Ø euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;
Ø euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME:ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).
L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:
coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 38,69, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2009 (tab. A allegata alla circolare n. 14/2009), con riferimento alle nascite avvenute nel 2010 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2009);
artigiane: euro 38,99, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2010 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010;
commercianti: euro 34,17, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2010 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010.
B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).
Generalità
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. In particolare, per l’anno 2010, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 26% (v. circolare n. 13/2010). Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva, istituita dall’art. 59 della Legge 449/1997 e successive modificazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72% (messaggio n. 27090 del 9.11.07). Pertanto, l’aliquota contributiva complessiva, dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 26,72%.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2010, applicando l’aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.334,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 319,17.
Per gli eventi insorti nel 2010, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde ad euro 64.054,90 (= 70% del massimale 2009, pari ad euro 91.507,00).
Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1, comma 788, Legge 296/2006)
La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l’indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia stessa.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2010, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 92.147,00, l’indennità sarà calcolata su euro 252,46 (euro 92.147,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
· euro 10,10 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
· euro 15,15 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
· euro 20,20 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2010, l’indennità, calcolata su euro 252,46, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
euro 20,20, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
euro 30,29, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
euro 40,39 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
2) ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con circolare n. 28 dell’1.3.2010, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2010, è pari allo 0,7%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali, di cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001, valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010, sono i seguenti:
Ø assegno di maternità (in misura piena) = euro 311,27 mensili per complessivi euro 1.556,35;
Ø indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 32.448,22.
3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001, per le nascite avvenute nel 2010, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a euro 1.916,22 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2010 è, come detto al paragrafo precedente, pari allo 0,7 per cento (2).
4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001.
In base al decreto ministeriale del 19.11.2009 (G.U. n. 280 del 01.12.2009), che stabilisce nella misura dello 0,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2010, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2010 è pari a euro 5.992,61 (v. tabella B della circ. 132/2009) .
Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 (v.circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008), nel senso che il genitore che nel 2010 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla relativa indennità nella misura del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2010 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 14.981,52 ( = 5.992,61 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2010, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001- INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO STRAORDINARIO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2010.
Come è noto (v. circolare n. 14 del 15.1.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa ed il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l’anno 2010, sulla base della variazione dell’indice Istat dello 0,7%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo straordinario fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1 |
|||
Valori massimi dell’indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%) |
|||
A |
B |
C |
D |
Anno |
Importo complessivo annuo |
Importo massimo annuo indennità |
Importo massimo giornaliero indennità |
2010 |
43.579,06 |
32.766,00 |
89,77 |
TABELLA 2 |
|||
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%) |
|||
A |
B |
C |
D |
Anno |
retribuzione figurativa massima annua |
retribuzione figurativa massima settimanale |
retribuzione figurativa massima giornaliera |
2010 |
32.766,00 |
630,11 |
89,77 |
Note :
1 V. circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982
2 Si rammenta che per il 2009 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a Euro 1.902,90
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione
relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2009
Provincia |
Retribuzione in euro |
Contributo giornaliero in euro |
Contributo base in euro |
AGRIGENTO |
57,70 |
15,57 |
0,06 |
ALESSANDRIA |
64,36 |
17,37 |
0,07 |
ANCONA |
60,66 |
16,37 |
0,07 |
AOSTA |
60,46 |
16,32 |
0,07 |
AREZZO |
61,13 |
16,50 |
0,07 |
ASCOLI PICENO |
58,42 |
15,77 |
0,06 |
ASTI |
60,50 |
16,33 |
0,07 |
AVELLINO |
58,74 |
15,85 |
0,06 |
BARI |
57,26 |
15,45 |
0,06 |
BELLUNO |
63,00 |
17,00 |
0,07 |
BENEVENTO |
55,95 |
15,10 |
0,06 |
BERGAMO |
65,14 |
17,58 |
0,07 |
BIELLA |
62,71 |
16,93 |
0,07 |
BOLOGNA |
62,20 |
16,79 |
0,07 |
BOLZANO |
61,99 |
16,73 |
0,07 |
BRESCIA |
62,21 |
16,79 |
0,07 |
BRINDISI |
56,95 |
15,37 |
0,06 |
CAGLIARI |
59,71 |
16,12 |
0,07 |
CALTANISSETTA |
57,83 |
15,61 |
0,06 |
CAMPOBASSO |
52,38 |
14,14 |
0,06 |
CASERTA |
53,20 |
14,36 |
0,06 |
CATANIA |
57,48 |
15,51 |
0,06 |
CATANZARO |
59,66 |
16,10 |
0,07 |
CHIETI |
57,51 |
15,52 |
0,06 |
COMO |
63,49 |
17,14 |
0,07 |
COSENZA |
55,77 |
15,05 |
0,06 |
CREMONA |
62,67 |
16,91 |
0,07 |
CROTONE |
51,00 |
13,76 |
0,06 |
CUNEO |
58,69 |
15,84 |
0,06 |
ENNA |
61,87 |
16,70 |
0,07 |
FERRARA |
62,08 |
16,76 |
0,07 |
FIRENZE |
61,27 |
16,54 |
0,07 |
FOGGIA |
61,74 |
16,66 |
0,07 |
FORLI'/RIMINI |
62,45 |
16,86 |
0,07 |
FROSINONE |
51,98 |
14,03 |
0,06 |
GENOVA |
58,12 |
15,69 |
0,06 |
GORIZIA |
61,62 |
16,63 |
0,07 |
GROSSETO |
61,63 |
16,63 |
0,07 |
IMPERIA |
59,15 |
15,96 |
0,07 |
ISERNIA |
54,85 |
14,80 |
0,06 |
LA SPEZIA |
60,10 |
16,22 |
0,07 |
L'AQUILA |
59,39 |
16,03 |
0,07 |
LATINA |
61,02 |
16,47 |
0,07 |
LECCE |
56,92 |
15,36 |
0,06 |
LECCO |
63,49 |
17,14 |
0,07 |
LIVORNO |
60,66 |
16,37 |
0,07 |
LODI |
61,51 |
16,60 |
0,07 |
LUCCA |
60,89 |
16,43 |
0,07 |
MACERATA |
59,58 |
16,08 |
0,07 |
MANTOVA |
66,24 |
17,88 |
0,07 |
MASSA CARRARA |
55,00 |
14,84 |
0,06 |
MATERA |
57,49 |
15,52 |
0,06 |
MESSINA |
58,45 |
15,78 |
0,06 |
MILANO |
61,01 |
16,47 |
0,07 |
MODENA |
66,17 |
17,86 |
0,07 |
NAPOLI |
55,72 |
15,04 |
0,06 |
NOVARA |
62,64 |
16,91 |
0,07 |
NUORO |
75,56 |
20,39 |
0,08 |
ORISTANO |
63,64 |
17,18 |
0,07 |
PADOVA |
64,57 |
17,43 |
0,07 |
PALERMO |
58,88 |
15,89 |
0,06 |
PARMA |
64,63 |
17,44 |
0,07 |
PAVIA |
64,57 |
17,43 |
0,07 |
PERUGIA |
63,48 |
17,13 |
0,07 |
PESARO URBINO |
59,08 |
15,95 |
0,06 |
PESCARA |
58,08 |
15,68 |
0,06 |
PIACENZA |
65,38 |
17,65 |
0,07 |
PISA |
62,68 |
16,92 |
0,07 |
PISTOIA |
65,83 |
17,77 |
0,07 |
PORDENONE |
61,70 |
16,65 |
0,07 |
POTENZA |
51,33 |
13,85 |
0,06 |
PRATO |
60,93 |
16,45 |
0,07 |
RAGUSA |
59,25 |
15,99 |
0,07 |
RAVENNA |
61,38 |
16,57 |
0,07 |
REGGIO CALABRIA |
55,35 |
14,94 |
0,06 |
REGGIO EMILIA |
67,35 |
18,18 |
0,07 |
RIETI |
58,75 |
15,86 |
0,06 |
ROMA |
74,20 |
20,03 |
0,08 |
ROVIGO |
59,89 |
16,16 |
0,07 |
SALERNO |
59,41 |
16,03 |
0,07 |
SASSARI |
57,25 |
15,45 |
0,06 |
SAVONA |
56,80 |
15,33 |
0,06 |
SIENA |
63,44 |
17,12 |
0,07 |
SIRACUSA |
59,98 |
16,19 |
0,07 |
SONDRIO |
59,57 |
16,08 |
0,07 |
TARANTO |
57,11 |
15,41 |
0,06 |
TERAMO |
56,91 |
15,36 |
0,06 |
TERNI |
57,69 |
15,57 |
0,06 |
TORINO |
63,68 |
17,19 |
0,07 |
TRAPANI |
57,98 |
15,65 |
0,06 |
TRENTO |
68,12 |
18,39 |
0,07 |
TREVISO |
64,85 |
17,50 |
0,07 |
TRIESTE |
61,27 |
16,54 |
0,07 |
UDINE |
60,39 |
16,30 |
0,07 |
VARESE |
64,76 |
17,48 |
0,07 |
VENEZIA |
62,56 |
16,88 |
0,07 |
VERB.C.OSSOLA |
65,32 |
17,63 |
0,07 |
VERCELLI |
63,83 |
17,23 |
0,07 |
VERONA |
62,01 |
16,74 |
0,07 |
VIBO VALENTIA |
55,70 |
15,03 |
0,06 |
VICENZA |
64,05 |
17,29 |
0,07 |
VITERBO |
59,13 |
15,96 |
0,07 |