Eureka Previdenza

Decreto del Presidente della Repubblica 510 del 28 luglio 1999

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

Vigente al: 22-1-2014

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in

favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore

delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali

elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983,

29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.

364;

Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai

decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;

Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri

degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni

riguardanti le modalita' di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n.

466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche' le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 2.

Amministrazioni competenti

1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno

vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:

a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica

sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari,

i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze

armate dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica

sicurezza e', altresi', competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini

italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e' determinata l'amministrazione competente, nonche' degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le

esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.

5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni

competenti.

Art. 3.

Avvio del procedimento

1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono

presentare apposita domanda.

2. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i

dipendenti pubblici vittime del dovere.

3. La domanda deve essere presentata:

a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al

prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;

b) per quanto di competenza:

1) del Ministero della difesa, al comando militare di

appartenenza;

2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale

dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato.

4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il

tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.

Art. 4.

Documenti ed atti richiesti

1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il

prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:

a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche

in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;

b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non

ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;

c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici,

intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte,

il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.

2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da

espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.

3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente

da una pubblica amministazione.

4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto

dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino

all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.

6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle

opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 5.

Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare

1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto

sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, e' richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalita' previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita' riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidita' e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidita' riportata comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.

2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e'

integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.

3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore

centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.

4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il

termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e'

richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalita' organizzata dell'evento criminoso.

6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella

composizione integrata, e' definitivo.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli

stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario e' espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalita' previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento.

Art. 6.

Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e

dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del

dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni

competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento

di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o

comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o

ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria

assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato

rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale

o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e

di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene

trasmesso, corredato del verbale della commissione medica

ospedaliera della sanita' militare, che verifica il nesso causale

tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di

invalidita' riscontrata, nel piu' breve tempo possibile, al

prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento, per

l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la

concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche

in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione

dei benefici siano di chiara evidenza.

3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine

alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste

e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri

presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi

compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene

trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla

documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi

informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento

finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento

di istruttoria.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini

previsti dal presente regolamento.

Art. 7.

Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime

del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del

dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il

procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in

cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante redige un

dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo,

corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro

elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso,

corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della

sanita' militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito

sanitario e che quantifica la percentuale di invalidita'

riscontrata, nel piu' breve tempo possibile al Ministero di grazia

e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione

con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i

presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara

evidenza.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto

in cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante e' tenuto

ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni

lesive, al nesso di causalita' tra quste e le lesioni prodotte o

l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il

conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa

dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e

giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al

comma 1.

3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi

informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento

finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento

di istruttoria.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini

previste dal presente regolamento.

Art. 8.

Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e

dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere,

nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei

carabinieri, il comandante del reparto presso il quale prestava

servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere,

redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato

luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di

eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo

acquisito. Tale rapporto, corredato del parere delle autorita'

gerarchiche, nonche' del verbale della commissione medica

ospedaliera della sanita' militare che verifica il nesso causale

tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di

invalidita' riscontrata, viene inviato, nel piu' breve tempo

possibile, all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per

l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.

2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale

prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del

dovere e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla

natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le

lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonche' in ordine agli

altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi

compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene

inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla

documentazione indicata al precedente comma 1.

3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale

elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza

dell'autorita' giudiziaria competente, qualora i presupposti per

la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che gli

elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il

provvedimento finale puo' disporre, con provvedimento motivato, un

supplemento di istruttoria.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini

previsti dal presente regolamento.

Art. 9.

Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della

criminalita' organizzata, o dei superstiti.

1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero

dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento

di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione

regolati dal successivo articolo 10.

2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero

dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze

dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti

criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento

conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della

commissione medica ospedaliera.

3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine

alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste

e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri

presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale

parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al

rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.

4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla

sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui e'

subordinata la concessione dei benefici economici, il Ministero

dell'interno puo' chiedere il parere della commissione consultiva

di cui all'articolo 11.

5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi

informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento

finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento

di istruttoria.

Art. 10.

Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del

terrorismo e della criminalita' organizzata sulla base delle

risultanze giudiziarie successivamente intervenute.

1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata

erogata la provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un

provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e trasmette

immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede

disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno

vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.

2. Qualora il provvedimento dell'autorita' giudiziaria,

successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per

la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore

parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle

risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il

provvedimento dell'autorita' giudiziaria al Ministero

dell'interno.

3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento

dell'autorita' giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto

e della commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le

conseguenti decisioni.

Art. 11.

Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una apposita

commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un

magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio

presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente

generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma

dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di

finanza ed un dirigente della direzione generale dei servizi

civili del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a

quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione

delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresi', ad

indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente

inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione

generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale

provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario

supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.

2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando

interessati, i rappresentanti delle amministrazioni competenti di

cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su designazione

dell'amministrazione di appartenenza.

3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segratario

della commissione consultiva e' stabilito con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica.

Art. 12.

Sospensione dei termini

1. Il termine previsto per la definizione del procedimento e'

sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in

corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la

redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il

termine e' sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora

concluso.

2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata

all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero

dell'interno.

Art. 13.

Individuazione dei destinatari dei benefici

1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il

coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.

2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli

e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le

amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio

sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona

deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei

conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si

procede a seguito di domanda da parte degli interessati.

3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al

momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio

sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovra' essere

esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.

Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il

defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal

comune di residenza.

4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della

legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti

destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in

vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, gia' titolare

del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso,

l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di

interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e

determinante delle lesioni o delle infermita' subite nell'atto

terroristico.

6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b),

della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete agli originari

destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine

democratico, di criminalita' organizzata e per quelli previsti

dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data di

entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si

provvede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge 13

agosto 1980, n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in

vita alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 14.

Pagamento degli assegni vitalizi

1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che

definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro

competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo

le modalita' di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base

al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono

agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi

adempimenti.

2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge

20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda.

3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della

legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in

vigore della predetta legge.

Art. 15.

Attribuzione e pagamento di due annualita' del trattamento pensionistico di riversibilita' liquidato secondo le disposizioni

del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092.

1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma

3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti

dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in

conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo

1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato

dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998,

n. 407, nonche' ai superstiti delle vittime delle azioni

terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni

competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per

gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per

gli eventi verificatisi prima della data suddetta le

amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.

2. Il beneficio e' liquidato agli interessati separatamente e per

gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione

stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1973, n. 1092.

3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e'

quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del

trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre

1998, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, ove questa

non sia gia' stata ricompresa nella liquidazione dello speciale

trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi

prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente,

il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base

dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilita', ovvero

del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato

alla data del decesso del dante causa.

4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il

relativo provvedimento e' soggetto al visto del competente ufficio

centrale del bilancio.

Art. 16.

Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilita' e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei

destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n.

407.

1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di

riversibilita' corrisposto ai superstiti dei caduti e' applicata

d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a

decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a

norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a

titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati

enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilita'.

2. L'indennita' integrativa speciale e' corrisposta dai medesimi

ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del

trattamento speciale, osservando le modalita' stabilite dal comma

5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sempreche'

tale indennita' non sia stata ricompresa nella liquidazione dello

speciale trattamento di pensione in godimento.

3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima

categoria, con assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100

del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano

subito un'invalidita' permanente per effetto di ferite o lesioni

per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,

e' applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di

spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi

verificatisi successivamente a detta data.

4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si

procede a domanda degli interessati.

Art. 17.

Rivalutazione degli assegni vitalizi

1. L'importo degli assegni vitalizi e' rivalutato annualmente dai

dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:

a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della

legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso

dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali

dell'Istituto centrale di statistica;

b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione

automatica prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 18.

Applicazione dei benefici di guerra

1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni

vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie

dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni

competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita

certificazione del prefetto del luogo di residenza.

2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via

continuativa si provvede con le modalita' di cui agli articoli

precedenti.

Art. 19.

Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata

o comune.

1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione

attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda

dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.

2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla

qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto

criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di

invalidita', la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno

determinata, la patologia invalidante, la percentuale della

invalidita'.

3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti

danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza

dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei

benefici, precisandone le patologie invalidanti.

4. Copia dell'atto deliberativo e', comunque, trasmessa dal

Ministero dell'interno al prefetto competente.

Art. 20.

Modalita' e termini del procedimento relativo alle certificazioni

1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle

certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione,

entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda,

ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del

provvedimento medesimo, se successiva.

2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato

emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni

dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa

gli atti a suo tempo adottati.

3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti

ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere

l'avvertenza della loro modificabilita' per effetto delle

ulteriori fasi del processo.

4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di

residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo

le stesse modalita' previste dall'articolo 17, in quanto

applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le

altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla

concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o

lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui

all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 21.

Contributi alle spese funerarie

1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui

all'articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da

corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene

determinato nella misura vigente:

quota fissa di lire cinquecentomila;

lire centomila per ogni familiare convivente a carico del

dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni

caso l'importo complessivo di lire un milione.

2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della

legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio e' corrisposto a

domanda degli aventi diritto.

Art. 22.

Verifiche periodiche. Termini

1. I Ministri competenti verificano periodicamente la

funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti

disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure

di rispettiva competenza.

Art. 23.

Norme abrogate

1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai

decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio

1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 ed al

decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, che sono contestualmente abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Russo Jervolino, Ministro

dell'interno

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e

giustizia

Visco, Ministro delle finanze

Amato, Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione

economica

Scognamiglio Pasini, Ministro della

difesa

De Castro, Ministro delle politiche

agricole

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999

Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 11

((Ammesso al visto e alla conseguente registrazione, ai sensi della deliberazione n. 45/E/99 adottata dalle sezioni riunite nell'adunanza del 6 dicembre 1999.))

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