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Decreto Legislativo 276 del 10 settembre 2003
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Vigente al: 2-11-2013
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e
sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni
relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita'
tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere
la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a
contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le
esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie
piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
((a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente
ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;))
((a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un
contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da
un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cui
all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione
dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il
trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da
contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata
generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le
pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni
festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in
periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani;
la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre
disposizioni in materia di non discriminazione;))
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra
l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in
seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di
capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di
candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie
per il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare
i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione
attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del
mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori,
disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o
piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una
occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del
lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18
febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate
le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e
la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed
effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca
di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a
una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel
mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni
attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro":
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t a'
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di
realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati
e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i
soggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei
regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati
che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali
di riferimento anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera
a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra
gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la
realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un
nuovo regime sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di
cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo
5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le
quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
((Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti
autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo
indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni
dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge
e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta)).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,
nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta
cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a),
comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c),
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere
oggetto di transazione commerciale.
Art. 5
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di
persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o
di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o
per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di
condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un
oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni
operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali
da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
((f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena la
revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in
cui un percettore di sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale
di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione
congrua ai sensi della legislazione vigente;))
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6
(Regimi particolari di autorizzazione)
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e
paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per
il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini
di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e
la promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e
l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
((f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente)).
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali definisce con proprio decreto le modalita' di
interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic
lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonche' la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e
privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli
indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei
seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una
rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita'
concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma
1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori
privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli
4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le
funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione
della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita'
geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco
regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia
dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro
domanda-offerta di lavoro
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167)).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167)).
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari
benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o
altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma
effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo
di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi
compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle
inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del
lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al
lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa
identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante
annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda
comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e'
conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri
soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al
credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,
alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute
nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro,
a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle
modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto di
trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente
attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso
impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori
svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di
esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente,
compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire
che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono
tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a misure di
carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori
che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in
somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e,
limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a
una missione. ((22))
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono
altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo
pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del
reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di
accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro,
sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e
delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di
sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le
regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la
gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli
interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine,
il documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24
giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai
commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al fondo
di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella
misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu' il 5 per
cento, nonche' una sanzione amministrativa di importo pari al
contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel
documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle
attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale dei
finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione
dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme
a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui
al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'
ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per
prestazioni di lavoro in somministrazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 2, comma 39)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento."
Art. 13
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche
attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro e' consentito:
a) operare ((. . .)) solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi
formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei
mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso
dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a
titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1
decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in
occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere
avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi
dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano
congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore
stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi
pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al
comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita'
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste
di mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro
trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o
piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i
comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese
di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate
da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di
commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle
imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da
inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili
sara' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore
unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,
secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative
sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore
delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa
senza scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,
che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva
valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della
copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa
legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle
coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al
comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori
inseriti in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione
provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e'
subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
((10))
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua
nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale
scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese.
((1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle
procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle procedure
selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai
nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del
lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma e'
effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di
accessibilita' degli atti)).
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le
imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di
personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati
da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati,
hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro
i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta
e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie
delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati
presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120
della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle
loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro
della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di
scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi
di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze
definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni
dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti
per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei
lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per
le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle
basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli
Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse
quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del
SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e
con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma
7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito
della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre,
entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui
siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di
definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una
serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,
previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e
valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del
Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale
del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli
di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o
accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata
risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai
fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto
delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche'
della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza
unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza
unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei
servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in
grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione
delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le
province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare
l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle
misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle
pari opportunita' e, in particolare, della integrazione nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di
valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle
regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte
all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi
valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute nel
Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra'
annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi
e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i
problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle
politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano
dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art. 18
Sanzioni
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,
la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi
e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non
autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi
e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1250.
Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la confisca del
mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle
attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
((3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23,
comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma
4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24,
comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 3.))
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi
esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e'
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno
o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
((4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e'
punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,
chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in
cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi
di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di
lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla
sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.))
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone,
con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime
in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
Art. 19
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5
e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito
dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del
2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI,
DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20
Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga
ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio'
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la
propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono
a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in
missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti
intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone
e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo
e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di
lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative.
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per
l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di
sostegno alla famiglia.
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da
parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con
contratto di apprendistato.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita'
dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi
di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e'
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da
sindacati comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla
disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368. ((28))
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia
concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto
opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo
di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai
contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il
contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:
a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria
di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da
almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali,
anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto
previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160;
c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati"
ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei
lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo
2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non
operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
(9) (14)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che
"Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui all'articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato ,
anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa
per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto
sociale della stessa."
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni
del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni
dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui
all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo
previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia'
costituite".
Art. 21
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche'
del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto
al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, ((nonche' la data di inizio e
la durata prevedibile della missione)), devono essere comunicate per
iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto
dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione e'
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'utilizzatore.
(9) (14)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di
lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e
alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di
lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termine
inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei
casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita
la misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore
alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita'
lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
((3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato,
ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con
rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente
decreto.))
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei
lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In
questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di
lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva
di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181
del 2000, non si applicano in caso di somministrazione. (3) (9) (14)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale con sentenza 13 - 28 gennaio 2005, n. 50
(in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276
del 2003".
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 23
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e
regime della solidarieta'
1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, ((e
ferma restando l'integrale applicabilita' delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81)) i lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e
d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di
servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale
e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono
assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che
tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le
mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi
di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e'
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o
comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non
abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde
in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche'
possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a
ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni
possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e
sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
della sua missione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel
caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita',
secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e
l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi
a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla
formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della
missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore.
(9) (14)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in
cooperativa, ai lavoratori delle societa' o imprese di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali
previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i
cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero
e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
(9) ((14))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono
a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel
settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
(9) ((14))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 26.
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde
nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di
lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
(9) ((14))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti
compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha
avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,
commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il
controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
(9) ((14))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la
somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica
finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore
sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
(9) ((14))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), ha
disposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come da ultimo modificato dalla presente legge".
Capo II
Appalto e distacco
Art. 29
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o
di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo
il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o
datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti
del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli
eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento
puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali. ((29))
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di
impresa o professionale.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano
applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura
previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con
contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano
applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto
esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai
lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto
in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".
Art. 30
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella
in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto
dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo
27, comma 2.
((4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia
validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete
stesso)).
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA
E
TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12, per conto
delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite
dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi,
cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12.
2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di
pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non rilevano ai
fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro.
((3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado,
possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le
relative aziende.))
((3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis
puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di
rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.))
((3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita' con le quali si procede alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.))
((3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate dai
commi 3-bis e 3-ter.))
Art. 32
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento".
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarieta' (( di cui all'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ))".
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O
FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33.
Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che
ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui
all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche
a tempo determinato.
((10))
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 34
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. (26)
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con
soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro
il venticinquesimo anno di eta'. (26)
((2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di
instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo,
dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro
intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo
datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle
quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni
solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.)) ((29))
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(10)
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Ai
fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le
giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in
vigore della presente disposizione".
Art. 35.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o
soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione
del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del
lavoratore che in ogni caso non puo' essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore
per la prestazione eseguita e la relativa indennita' di
disponibilita', ove prevista, nei limiti di cui al successivo
articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di
lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della
indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove
previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi,
il datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il
datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalita'
semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, ((...)) o posta elettronica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, possono essere individuate modalita'
applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400
in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (10)
(26)
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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 36.
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura
della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in
attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita' e' stabilita
dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in
deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' non
matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma
che precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per
un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto
individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto
nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il
rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la
risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennita'
di disponibilita' riferita al periodo successivo all'ingiustificato
rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella misura
fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di
lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono
versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale
ovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza della medesima misura.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)) ((26))
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non
deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del
lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita',
congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta
disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e'
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne'
matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di
disponibilita' di cui all'articolo 36.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico
dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di
ciascun semestre.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi
di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto
conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti
posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in
cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della
disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37,
comma 2.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con
l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni".
Capo II
Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di
lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e
fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni
lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di
cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni
dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di loro, nonche' di modificare consensualmente la collocazione
temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono
vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di
lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro
prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto
di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i
lavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256
del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra
loro intercorse, ferma restando la possibilita' per gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i
lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di
lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla
contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel
presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto
stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di
prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa
generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la
particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, ((il lavoratore coobbligato non
deve ricevere)), per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati
e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare
alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio
1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore
annue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra i
coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa
effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della
indennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata
giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito
sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a
seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati;";
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del
rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi
nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle
discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.";
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche
con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.";
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta'
di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.";
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.";
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e
regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del
lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.";
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto,
anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica
la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.";
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto
di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare
clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di
lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di
lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della
prestazione lavorativa.";
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di
modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore
del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le
parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.";
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del
lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale
rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.";
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di
clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile
anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.";
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita'
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo
parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione.";
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,
nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o
flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma
ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.";
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e
prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di
clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.";
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I
lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.".
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Art. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Capo II
Contratto di inserimento
Art. 54
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 55
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 56
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 57
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 58
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 59
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26))
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)
che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 59-bis
(( (Disciplina transitoria dei
contratti di formazione e lavoro) ))
((1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre
2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati
entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad
eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di
formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al
comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i
contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni. ((2))
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite
numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorita' della data
della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai
benefici e' comunque concesso in via prioritaria ai contratti di
formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti
territoriali.))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto (con l'art. 14, comma
2) che "Per i contratti di formazione e lavoro gia' stipulati, il
termine della presentazione delle domande di cui al comma 2,
dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Legislativo".
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini
promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un
giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso
l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a
tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata
e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non
possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono
previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o
giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (in
G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003".
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E
OCCASIONALI
Capo
I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di
commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di
servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il
ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla
base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di
procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti
specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera
riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo
al coordinamento con l'organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita'
lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti
meramente ((esecutivi e ripetitivi)), che possono essere individuati
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. (26)
((29))
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero,
nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non
superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5
mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
((2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di ricerca
scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel
tempo, il progetto prosegue automaticamente)).
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i
rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni,
nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. (26)
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "La disposizione
concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo
periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal
campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto
riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui
contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del
collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per
se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto
capo I del titolo VII".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che
"L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta
nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attivita' di
vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi".
Art. 62
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta
e deve contenere ((...)), i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
(26)
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i
tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi
spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa,
che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 63.
(( (Corrispettivo) ))
((1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve
essere proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro
eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere inferiore
ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di
attivita', eventualmente articolati per i relativi profili
professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali
applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai
lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli
decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso
non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore
a progetto)). ((26))
-----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto
puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in
concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi,
ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita'
dei committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto
autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a
progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di
malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita
nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per
un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione
del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del
lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano
nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme
sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al
momento della realizzazione del progetto ((. . .)) che ne costituisce
l'oggetto. ((26))
((2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della
scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro)). ((26))
-----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 68
(Rinunzie e transazioni)
1. Nella riconduzione a un progetto ((. . .)) dei contratti di cui
all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di
lavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie o
transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del
codice civile. ((26))
-----------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ((. . .))
ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto. ((26))
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato
ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di
lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti. ((Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin
dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita'
del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta
dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le
prestazioni di elevata professionalita' che possono essere
individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale)). ((26))
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto ((. .
.)) e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano al committente. ((26))
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 24)
che "L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 25) che "Le disposizioni
di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 69-bis
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate,
salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
((a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi));
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
((corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore
nell'arco di due anni solari consecutivi));
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio
rese
da
particolari
soggetti
Art. 70
(Definizione e campo di applicazione).
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative ((...)) che non danno luogo, con riferimento alla
totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi
del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi
gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel
limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione ai commi 1, 1-bis del presente articolo, che "E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in
data anteriore al 15 marzo 2011."
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 6, comma 2)
che "I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e
1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante
ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012."
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 72
(Disciplina del lavoro accessorio)
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro
accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. (2) (26)
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media
delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione
del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa
al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli
incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione
separata dell'INPS. (26)
4-bis. ((In considerazione delle particolari e oggettive condizioni
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di
ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto, puo' stabilire specifiche condizioni,
modalita' e importi dei buoni orari)).
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi
di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro
di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3
del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto (con l'art. 17, comma
2) che "Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013."
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento
del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento.
Art. 74
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da ((parenti e affini sino al quarto grado)) in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75
(( (Finalita') ))
((1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le
parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia
dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro
secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.))
Art. 76
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di
lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di
riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di
certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo
quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica ((e comunque unicamente
nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro,
con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e
vigilanza per gli aspetti organizzativi)).
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le
commissioni di certificazione istituite presso le direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,
le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della
universita' e della ricerca. Per ottenere la registrazione le
universita' sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e
ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono
possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione
di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio
della procedura di certificazione presso le commissioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono
rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto il
lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza
di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite
a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue
obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di
costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel
rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla
Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la
comunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le
autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni
di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione
degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in
relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di
documentazione, devono essere conservati presso le sedi di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla
loro scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta
dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre
autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti
di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti
economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
vengono altresi' definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in
materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i
terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi
dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
((Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in
corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del
contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del
medesimo e' stata, anche nel periodo precedente alla propria
attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite
dalla commissione adita.))
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi
nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della
difformita' tra il programma negoziale e quello effettivamente
realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della
controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96
del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente
rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che
ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile.((15))
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,
puo' essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 31, comma 2)
che "Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio".
Art. 81.
Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti
contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle
modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti
di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione ((di cui all'articolo 76)) del
presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare
le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile
a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti
stesse.
((1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste
dal capo I del presente titolo.))
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa
all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)).
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono
essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione
concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio
decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della
assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o
di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
(( b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera
l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25; ))
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello
stesso" sono soppresse.
Art. 86
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non
superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente
potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale. (11)
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della
medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la
loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione
per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la
loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3
della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso
articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale gia'
autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis
del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte
le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo
entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione
trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale
certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio
dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis). In assenza della certificazione della regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a
statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di
cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al
fine di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla
adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli
interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399 (in
G.U. 1a s.s. 10/12/2008, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30)".