Eureka Previdenza

Decreto del Ministero del Lavoro del 31 luglio 2007

Ricostruzione  della  posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati
dall'Albania,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

(GU n.231 del 4-10-2007)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  riconosce,  a  decorrere  dall'anno  2008, ai cittadini italiani
rimpatriati   dall'Albania   la   facolta'  di  ottenere  a  domanda,
dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  (INPS),  la
ricostruzione,    nell'assicurazione    generale   obbligatoria   per
l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i  superstiti,  delle  posizioni
assicurative  relative  a  periodi  di  lavoro dipendente ed autonomo
effettivamente  svolti  nel  predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31
dicembre 1997;
  Visto,   in   particolare,   il   secondo   periodo   della  citata
disposizione,  che  demanda  ad  un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la disciplina delle modalita' di attuazione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
                              Decreta:
                              Art. 1.
  1. Possono  avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 1164,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i seguenti soggetti rimpatriati
dall'Albania entro il 31 dicembre 1997:
    a) cittadini  italiani  in  possesso  della cittadinanza italiana
entro la data del 31 dicembre 1997;
    b) coniugi,  di  cittadinanza  italiana, dei soggetti di cui alla
lettera a);
    c) discendenti  in  linea  retta,  di  cittadinanza italiana, dei
soggetti di cui alla lettera a);
    d) coniugi,  di  cittadinanza  italiana, dei soggetti di cui alla
lettera c).
  2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di
ricostruzione  della  posizione  assicurativa da presentare all'INPS,
produrre  idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi
di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal
1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.

                               Art. 2.
  1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
da'  titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di
una  anzianita' contributiva corrispondente al periodo effettivamente
lavorato   in  Albania  di  valore  pari  alla  retribuzione  mensile
determinata  sul  minimale  di  contribuzione  vigente  in Italia nei
periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
  2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della
prestazione   pensionistica,   e'   riconosciuta   entro   i   limiti
dell'anzianita'  contributiva  massima valutabile. Analoga decorrenza
vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.
  3. L'importo  dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro
all'estero  direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi
per  i  quali  viene  effettuata  la  ricostruzione  e' rimborsato, a
domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi
gia' goduti della corrispondente pensione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 luglio 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219

Twitter Facebook