Eureka Previdenza

Decreto Legge 134 del 28 agosto 2008

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese
in crisi.
Vigente al: 16-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle
societa' operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non
subiscano interruzioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ampliare
l'operativita' del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo
finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica
disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi
pubblici essenziali volta a garantire la continuita' nella
prestazione di tali servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", dopo le parole:
(("decreto legislativo n. 270," sono inserite le seguenti: "ovvero
del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,")).
(( 1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di
cessione dei complessi di beni e contratti")".))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole:
"la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1"
sono sostituite dalle seguenti: "la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27".
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "((Per le imprese)) operanti
nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata
alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del
commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla
vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai
criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere
il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita'
della procedura.".
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "Per "imprese del gruppo" si
intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via
sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa
sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la
fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'.
((Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista
dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al
presente comma.))".
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono sostituite dalle seguenti: "del
commissario straordinario".
(( 6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che
per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali
per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui
al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento
ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,".))
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le
parole: "di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti:
"lettera a), ovvero ".
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 e'
sostituito dal seguente: "4. Qualora non sia possibile adottare,
oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto
legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario
straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.".
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: "e' presentato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' anche
essere presentato".
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347,
sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza ((e
non discriminazione)) per ogni operazione disciplinata dal presente
decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto
legislativo n. 270, ((e con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo
)), il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa
privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche'
dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e'
inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata
da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto
indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo
105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a
preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita'
dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge.((Fatto salvo
quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette
operazioni di concentrazione rientrino nella competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti
sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita')) unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di
prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con
propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le
modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi'
il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le
posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In
caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. ((Il presente comma si applica
alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.))
4-sexies. ((L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma
2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al
presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese
non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione
alle procedure previste dal presente decreto)), il venir meno dei
requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o
titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita'
svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure
previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami
di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono
trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato
ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare
complessita', non possano essere definite entro il termine indicato
al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre
con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.".
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la
parola: "ristrutturazione" sono inserite le seguenti: "o alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale".
12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per motivi di urgenza le
medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della
dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario
straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.".
13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle
consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse
infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare
il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita'
produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o
piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di
quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I
passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del
cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in
((cassa integrazione)) guadagni straordinaria o cessazione del
rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori
dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego,
sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di
cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.".
((13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto
nonche' da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero
lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato
anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle del
decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami
di aziende si applicano, altresi', alla cessione dei complessi di
beni e contratti.))
Art. 1-bis

(( 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso
che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del
contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir
meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo
articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino
all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario,
l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di
subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 270 del 1999.))
Art. 2

1. I trattamenti di ((cassa integrazione)) guadagni straordinaria e
di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per
periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi
indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di
riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola:
"derivanti" e' sostituita dalla seguente: "derivate".
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto
il seguente:
"1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a
1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i
lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di
servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie
incaricate del programma di reimpiego.".
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza
contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e
dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei
limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle
disponibilita' del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal
comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi
alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
(( 5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a
passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a
passeggero". Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, e' sostituito
dal seguente:
"3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla
riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso
la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui
al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a
comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei
passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre
precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali
per singolo aeroporto".
5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi ed al personale di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291".
5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa
integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a
seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa
integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa
indennita' per il periodo residuo del quadriennio.))
Art. 3

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano
stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto al fine di garantire la continuita'
aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonche' di
Alitalia Servizi S.p.A. e delle societa' da queste controllate, in
considerazione del preminente interesse pubblico alla necessita' di
assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci
in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche,
la responsabilita' per i relativi fatti commessi dagli
amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta a
carico esclusivamente delle predette societa'. Negli stessi limiti e'
esclusa la responsabilita' amministrativa-contabile dei citati
soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di
incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, nonche' di sindaco o di dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa'
indicate nel primo periodo non puo' costituire motivo per ritenere
insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei
requisiti di professionalita' richiesti per lo svolgimento delle
predette funzioni in altre societa'.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33 COME MODIFICATO DAL D.L.
1 LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO
2010, N. 122)).
2-bis. Per garantire la sollecita operativita' del fondo di cui al
citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i
seguenti:
"345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il
termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli
istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e
versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui
all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono
reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono
devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi
postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che
non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo
diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e
versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi
di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica
la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e'
ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro venti giorni
dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli
importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si
applica la sanzione amministrativa nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare
al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non
versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il
corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari
previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345,
345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia
di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui
sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al
primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli
importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al
relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali
gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei
beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui
siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonche'
del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15
novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni
previste ai sensi del comma 345-sexies".
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e'
sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto
di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in
due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il
diritto si fonda".
2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la
domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e
dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui
mercati regolamentati e' presentata dal rappresentante comune delle
relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono
presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente
entro il termine indicato dal giudice delegato.
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n.
111, e' abrogato.
Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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