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Decreto 6 dicembre 2011
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l’art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l’art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (concerne “Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi” ndr), nonché i rispettivi dirigenti;
Visto l’art. 12, comma 12-bis, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che il primo adeguamento triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall’anno 2011, l’ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;
Vista la nota del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all’età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l’anno 2007 e l’anno 2010, è pari a 0,4 anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,48 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 5 mesi;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i requisiti siano incrementati
in misura pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di
riferimento, e che in sede di prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare
i tre mesi;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età
anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo
decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art.
12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto
comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre
mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2011
Il direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Gambacciani
Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio