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Decreto del 3 agosto 2012
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese di credito. (Decreto n. 67329). (12A09099)
(GU n.194 del 21-8-2012)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro del 27 novembre 1997, n. 477,
con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico
all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con
cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e'
stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158,
di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio
2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998,
concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo
all'istituzio del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito», approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;
Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione»,
stipulato in data 16 dicembre 2009, tra l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio
2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28
febbraio 1998 e del 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune
modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in
base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009 - 2010, norme in deroga
a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1.
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27
novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Visto il decreto interministeriale concernente modifiche al
«Regolamento relativo l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito», approvato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 51635 del
26 aprile 2010, in attuazione della sopra citata norma di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con efficacia
fino al 31 dicembre 2010;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al quale e'
stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011. del termine di cui
all'art. 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo
2011 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, il termine del 31 marzo 2011 e' stato
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011;
Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14 con il quale e' stato disposto che la scadenza dell'art. 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti
adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e' fissata al 31 dicembre
2012;
Visto l'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi
2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, nonche' dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011
continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre
2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso
ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta
data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo
anno di eta';
Visto l'Accordo Quadro siglato in data 8 luglio 2011 tra
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,
depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in data 19 luglio 2011 e l'Accordo Quadro siglato in data 20 luglio
2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni
sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in data 7 novembre 2011, con i quali le parti
firmatarie dei citati accordi dell'8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011
hanno inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo
del fondo;
Visti gli Accordi siglati in data 20 ottobre 2011 tra
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,
depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in data 7 novembre 2011 con i quali le parti firmatarie dei citati
accordi, hanno inteso apportare talune integrazioni al Regolamento
istitutivo del fondo;
Visto il Verbale di accordo interpretativo siglato in data 12
gennaio 2012 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le
organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 8 maggio 2012;
Considerata l'esigenza di adottare disposizioni in deroga al
decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi dell'art. 1-bis del sopra
citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive proroghe
Decreta:
Art. 1
1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n.
158, il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito», istituito presso l'INPS, e'
rinominato «Fondo di solidarieta' per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e
del reddito del personale del credito».
Art. 2
1. In deroga all'art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n.
158, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo
di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, su richiesta del
datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione anticipata o
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi
compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei
lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo
di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 3
1. In deroga all'art. 8, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n.
158, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai
fini del decreto 28 aprile 2000, n. 158, concerne, in relazione alle
esigenze tecnico -produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione
del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
Art. 4
In deroga all'art. 10 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, e'
stabilito quanto segue:
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1) del
decreto 28 aprile 2000, n. 158, il contributo al finanziamento delle
ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale e' pari alla
corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati,
ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o
comunitari.
2. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea
dell'attivita' di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile,
di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del decreto 28 aprile
2000, n. 158, il Fondo eroga ai lavoratori interessati l'assegno
ordinario per il sostegno del reddito - ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente - calcolato nella misura del 60 per cento della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i
periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro
1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato e' inferiore a Euro 1.984; Euro 1.242 lordi mensili
se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra
Euro 1.984 e Euro 3.137 e Euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione
lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.
Con effetto dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma
e quelli di cui all'art. 11-bis, comma 3, introdotto, in deroga al
decreto 28 aprile 2000, n. 158, dall'art. 6 del decreto n. 51635 del
26 aprile 2010, sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto
per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
3. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla
condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di
riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non
svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti
terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti
in tema di diritti e doveri del personale.
4. Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee
dell'attivita' lavorativa di cui al comma 2 non possono essere
superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell'arco di vigenza
del Fondo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi
di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attivita' di
lavoro fino a un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco
di vigenza del Fondo.
5. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente
articolo e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali
nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell'ultima
mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune:
1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
6. Per i lavoratori a tempo parziale gli importi di cui sopra
vengono determinati proporzionando gli stessi alla minore durata
della prestazione lavorativa.
7. Nei casi di riduzioni stabili dell'orario di lavoro, attuate
con la volontarieta' dei lavoratori interessati, per un periodo
massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale
della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato
di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto
28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga un assegno straordinario di
sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata prima di quella di' vecchiaia, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione
anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00
euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia
superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai
lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata. alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00
euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia
superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai
lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
9. Ai fini della riduzione di cui al comma 8, lettera a), punto
1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda e' determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo
i criteri di cui al comma 5.
10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e il mese precedente l'accesso al trattamento
pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla fine
del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della
pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto 28 aprile 2000, n. 158.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158 e
per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno
del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del medesimo
decreto, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese
antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo
il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto,
e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e per la
determinazione della loro misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario
di lavoro o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche'
per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il
sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di
cui al comma 5.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione
correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e
alla relativa indennita' sostitutiva, nonche', in particolare per i
lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ed eventuali
ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nel caso in cui l'importo dell'indennita' di mancato
preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni
straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al
lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al
preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una
tantum di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra
indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da
entrambi i benefici.
Art. 5
1. In deroga all'art. 12 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le
parole «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi
dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 6
1. In deroga all'art. 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le
parole «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi
dell'art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarieta' per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 7
1. Il presente decreto lascia impregiudicato quanto disposto
dall'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi
2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, nonche' al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i
quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi
stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo
fino al sessantaduesimo anno di eta'.
Art. 8
1. L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre
2012, ai sensi dell'art. 6. comma 2-bis, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli