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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 71253 del 25 gennaio 2013
Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n.
92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle
prestazioni ASpI e mini ASpI, da liquidarsi in funzione
dell'effettiva aliquota di contribuzione. (Decreto n. 71253).
(13A04170)
(GU n.113 del 16-5-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita», e successive modificazioni;
Visto, l'art. 2, commi da 1 a 24, della sopra citata legge n. 92
del 2012, che con decorrenza 1° gennaio 2013 ha istituito e
disciplinato l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego ) e mini - ASpI;
Visto l'art. 2, comma 25, della medesima legge, il quale stabilisce
che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2013, al finanziamento delle predette indennita' concorrono i
contributi di' cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma,
della legge 3 giugno 1975, n. 160;
Visto l'art. 2, comma 27, della medesima legge, che stabilisce:
al primo periodo che per i lavoratori per i quali i contributi di
cui al sopra citato art. 2, comma 25, non trovavano applicazione, e
in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a
causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del
2005;
al secondo e terzo periodo che per i lavoratori sopra citati a
cui le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate si potra'
procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 27, in assenza del quale le
disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo
non trovano applicazione, ad un allineamento graduale della nuova
aliquota ASpI con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli
anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno
2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo,
si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota del contributo
destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845;
al quarto periodo che, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASPI, le prestazioni di cui ai commi
da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione
dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di
ogni anno precedente quello di riferimento;
Considerato che il decreto interministeriale sopra indicato deve
essere emanato tenendo presente, in via previsionale, l'andamento
congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli
istituti delle indennita' mensili di cui sopra e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla
retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione
dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al
livello a regime;
Ritenuto di dover adottare il decreto interministeriale sopra
citato nel rispetto del principio della riduzione proporzionale delle
prestazioni ASpI e mini ASpI.
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge
28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per l'anno
2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui
all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n.
92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i
quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 risultano gia' interamente applicate.
Art. 2
2. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo 1 le
indennita' ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno
2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione
e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo
pari al 20 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai
sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2013
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN.salute e
MIN.lavoro, registro n. 4, foglio n. 286