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Decreto legge 6 del 15 gennaio 1993
Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.
Vigente al: 10-5-2014
Art. 1.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 ,CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 APRILE 2007, N.40 )) ((5a))
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AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che a decorrere dalla data di cui al comma 8 , e' abrogato il presente articolo, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
Art. 2.
Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi
1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.
2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.
3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilita'. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purche' funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.
4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonche' alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalita' precedentemente adottate.
5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalita' attualmente in vigore.
6. Le modalita' tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.
7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.
Art. 2-bis.
(( (Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL) ))
(( 1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e' sostituito dai seguenti:
"5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalita', qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.
5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicita' annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.
5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovra' riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.
5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sara' applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo")).
Art. 3.
Vigilanza integrata
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attivita' di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.((4))
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;
b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;
c) stabilisce le modalita' di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalita' di impiego della capacita' operativa di cui al comma 4;
d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) stabilisce le modalita' di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro , nonche' delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, ai fini di cui alle lettere a) e d).
3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 e' riservata annualmente una quota adeguata di capacita' operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n.
354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.";
b) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni.".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita' di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' prorogato per il triennio 1996-1998.
Art. 4.
Agevolazioni per i contribuenti
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potra' essere effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MARZO 1993, N. 63.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresi', agli stessi enti pubblici non economici e agli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma. (2) ((3))
5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dal comma 5 del presente articolo,per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, e' differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzella Ufficiale, dell'estratto della deliberazione di dissesto.
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AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 10, comma 2-bis) che i termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al presente articolo sono prorogati al 30 settembre 1993.
Art. 4-bis.
(( (Estinzione di crediti).))
(( 1. I crediti di importo non superiore a lire trentacinquemila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.))
(( (Cumulo di contributi).))
(( 1. I contributi per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni , sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoriao comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodim diversi dallo stesso anno solare.))
Art. 4-quater.
(( (Contributi sulla diaria e sulla indennita' di trasferta).))
(( 1. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' corrisposti sulla diaria o sulla indennita' di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuita' a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153 , cosi' come interpretato dall'articolo 9- ter del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166)).
Art. 5.
(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 MARZO 1993, N. 63 ))
Art. 6.
Relazioni degli enti previdenziali
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
MANCINO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro delle finanze
GUARINO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI