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Decreto del Presidente della Repubblica 223 del 30 maggio 1989
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Vigente al: 8-5-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
Ritenuta la necessita' di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;
Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Ritenuto altresi' di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27
Capo I
ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI
ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.
REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Art. 1.
Anagrafe della popolazione residente
1. L'anagrafe della popolazione residente e' la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe e' costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
Art. 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe
1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
(( 1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione. ))
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Art. 3.
Popolazione residente
1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.
Famiglia anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.
Convivenza anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.
Art. 6.
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche
1. Ciascun componente della famiglia e' responsabile per se' e per le persone sulle quali esercita la potesta' o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente puo' rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identita' mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Capo II
ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 7.
Iscrizioni anagrafiche
1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove e' iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonche' per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.
2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
((2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).))
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
Art. 8.
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica
1. Non deve essere effettuata, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonche' pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
Art. 9.
Trasferimento di residenza della famiglia
1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perche' appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.
Art. 10.
Mutazioni anagrafiche
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
Art. 11.
Cancellazioni anagrafiche
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonche' per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, (( trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno )) o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilita'; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e'
effettuata al questore.
Capo III
ADEMPIMENTI ANAGRAFICI
Art. 12.
Comunicazioni dello stato civile
1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonche' le sentenze dell'autorita' giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile e' organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorita' competente, ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorita'.
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non e' organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita' al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.
Art. 13.
Dichiarazioni anagrafiche
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
((2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.))
((3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.))
((3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.))
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
Art. 14.
Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero
1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identita' mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorita' consolari se cittadino italiano.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39 )).
Art. 15.
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti
1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
Art. 16.
Segnalazioni particolari
1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
((2. Nel caso di persona che dichiari per se' e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe da' comunicazione della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinche' questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.))
Art. 17.
Termine per le registrazioni anagrafiche
1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro ((due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.)) dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.
Art. 18
(( (Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica). ))
((1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalita' telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalita' telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.
4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.))
Art. 18-bis
(( (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). ))
((1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.
3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.))
Art. 19.
Accertamenti richiesti
dall'ufficiale di anagrafe
1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 19-bis
(( (Vertenze anagrafiche) ))
((1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.))
Capo IV
FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDARIO ANAGRAFICO DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE. SCHEDARIO DEGLI
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE).
Art. 20.
Schede individuali
((1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi' indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identita'.))
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle gia' previste nella scheda stessa, puo' essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.
Art. 21.
Schede di famiglia
1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvedera' d'ufficio intestando la scheda al componente piu' anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresi' le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.
Art. 22.
Schede di convivenza
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonche' quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.
Art. 23.
Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate ((...)).
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilita' dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.
Art. 24.
Ordinamento e collocazione delle schede individuali
1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. E' data facolta' all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.
Art. 25.
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza
1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascun area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.
Art. 26.
Archiviazione degli atti
1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sara' loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.
Art. 27.
Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE)
1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e' disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Capo V
UFFICI ANAGRAFICI PERIFERICI, ANAGRAFI SEPARATE
SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
Art. 28.
Uffici anagrafici periferici
1. Per una migliore funzionalita' dei servizi anagrafici e' consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.
Art. 29.
Istituzione delle anagrafi separate
1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, puo' essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovra' dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.
Art. 30.
Attribuzioni delle anagrafi separate
1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresi' al rilascio delle certificazioni anagrafiche.
Art. 31.
Corrispondenza delle anagrafi separate
con l'anagrafe centrale
1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonche' delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalita' previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere piu' agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.
Art. 32.
Schedario della popolazione temporanea
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.
2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel comune:
a) perche' se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perche' vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.
Capo VI
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 33.
Certificati anagrafici
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, puo' essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi dalla data di rilascio.
Art. 34.
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione
residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita', l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.
Art. 35.
Contenuto dei certificati anagrafici
1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalita' delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio. 2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento.
Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei cetificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
Art. 36.
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche
1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato puo' produrre ricorso al prefetto.
Art. 37.
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche
1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorita' giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresi' il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale operera' secondo modalita' tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.
Capo VII
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI
Art. 38.
Adempimenti topografici
1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle localita' abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le piu' avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
Art. 39.
Aggiornamento del piano topografico
1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinche' vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle localita' abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo e' fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.
Art. 40.
Formazione del piano topografico
a seguito di variazioni territoriali
1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle localita' abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.
Art. 41.
Adempimenti ecografici
1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita'.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell'ambito del territorio comunale non puo' essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
Art. 42.
Numerazione civica
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attivita' professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformita' alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
Art. 43.
Obblighi dei proprietari di fabbricati
1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilita' se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilita' se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovra' essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.
Art. 44.
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico
1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione puo' aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.
Art. 45.
S t r a d a r i o
1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.
Capo VIII
REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI
ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI
Art. 46.
Revisione delle anagrafi
1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
Art. 47.
Revisione dell'onomastica stradale
e della numerazione civica
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 48.
Rilevazioni statistiche concernenti
il movimento della popolazione residente
1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.
Art. 49.
Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni
1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.
Art. 50.
Adempimenti dell'ufficio di statistica
1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresi' il controllo tecnico dei dati in essi riportati.
Capo IX
VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 51.
Particolari compiti del sindaco
1. Il sindaco e' tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie piu' avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.
Art. 52.
Vigilanza del prefetto
1. Il prefetto vigila affinche' le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformita' alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalita' ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.
Art. 53.
Vigilanza nelle regioni a statuto speciale
1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.
Art. 54.
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno
e dall'Istituto centrale di statistica
1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi e' esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinche' da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.
Art. 55.
Irregolarita' ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni
1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.
Art. 56.
Procedura per l'applicazione delle sanzioni
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
Art. 57.
Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.
Art. 58.
Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica
1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA
Decreto 293 del 20 luglio 1989
Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.
Vigente al: 24-1-2015
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.
Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, anziche' alle commissioni sanitarie provinciali presso le unita' sanitarie locali, come precedentemente stabilito;
Visto il comma 10 del citato art. 3 della legge 291, con cui si dispone che con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi sopraindicate e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, dando comunicazione di tali revoche alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita';
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente regolamento ministeriale:
Art. 1.
1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita' previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennita' di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora cio' sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate.
2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennita' per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione.
3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, e' predisposto ((dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.
Art. 2.
1. La sussistenza dei requisiti sanitari e' accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.
2. L'accertamento dei suddetti requisiti e' espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
3. Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, puo' presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge.
4. A conclusione di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7.
5. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: a) l'indicazione delle malattie e delle minorazioni risultanti dalla documentazione esistente in fascicolo all'epoca del primo accertamento sanitario; b) la natura delle provvidenze economiche (pensione, assegno, indennita') accordate sulla base degli accertamenti sanitari all'epoca effettuati; c) l'anamnesi e i risultati degli esami obiettivi e degli accertamenti effettuati in occasione della nuova visita, nonche' della documentazione sanitaria eventualmente in possesso degli interessati, in particolare di accertamenti clinici effettuati presso strutture pubbliche e di cartelle cliniche di eventuali ricoveri ospedalieri riguardanti un periodo di tempo successivo alla concessione di pensione, assegno o indennita'; d) il giudizio sulla corrispondenza delle malattie e delle minorazioni accertate nella nuova visita, rapportate per quanto possibile all'epoca della prima visita e quelle riscontrate al momento della prima visita e che costituirono il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; e) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; f) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.
Art. 3.
1. La verifica dell'esistenza dei requisiti giuridico-economici che all'epoca motivarono la concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' ai sensi delle leggi vigenti, e la loro attuale permanenza, e' effettuata sulla base della documentazione acquisita agli atti del fascicolo dell'interessato oppure da questi presentata personalmente al momento degli accertamenti sanitari, da riscontrarsi con dati, notizie o certificati riferiti all'epoca da richiedersi d'ufficio ai competenti Ministeri o enti.
2. Al termine di ogni verifica deve essere presentata per ciascun
nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7 il quale provvede a riunire tale relazione a quella concernente gli accertamenti sanitari effettuati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
3. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: a)
l'indicazione della situazione giuridica e di quella economica come risulta dagli atti esistenti in fascicolo; b) la natura delle provvidenze economiche (pensioni, assegno, indennita') concesse sulla base della documentazione giuridico-economica all'epoca presentata; c) il giudizio sulla situazione giuridica e su quella economica come viene a risultare per effetto della nuova documentazione acquisita, con riferimento sia alla situazione attuale che a quella esistente all'epoca e che costitui' il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; d) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; e) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.
Art. 4.
1. I medici e i funzionari incaricati delle verifiche di cui al
precedente art. 1, che nello svolgimento del loro incarico vengono a conoscenza di un reato, devono farne rapporto senza ritardo all'autorita' giudiziaria ai sensi della disciplina contenuta nel vigente codice di procedura penale.
Art. 5.
1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari dispone le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennita' e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, nonche' dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico-economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 1 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
Art. 6.
1. Agli ufficiali medici militari e ai dipendenti
dell'Amministrazione dello Stato, incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente art. 1 fuori dell'ordinaria sede di servizio compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni.
2. Lo stesso trattamento economico di missione compete ai medici
civili convenzionati, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, incaricati delle verifiche, intendendosi equiparato a tal fine al dirigente superiore il medico civile eventualmente designato a presiedere la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile e al primo dirigente gli altri medici civili.
3. L'onere relativo fara' carico al capitolo 6073 per il personale
dell'Amministrazione dello Stato, al capitolo 6123 per il personale appartenente agli ufficiali medici militari e al capitolo 6128 per i medici civili convenzionati dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1989 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 7.
1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennita' convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della Sanita' militare, come previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. ((Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanita' militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta)).
2. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti. ((1))
3. ((La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima)). Con la medesima comunicazione si avverte l'interessato che: a) ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sara' sospesa la provvidenza di cui e' titolare; b) ove lo ritenga puo' farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia; c) puo' consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilita', ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, circa la propria situazione reddituale con riferimento all'anno precedente quello della visita medica per cui e' stato convocato; d) la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L'interessato puo' chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilita' di muoversi, presentando all'uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilita' ((da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 2 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
Art. 8.
1. La verifica dei requisiti giuridico-economici e' effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso ((La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati.
2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennita' per il tramite della cennata Direzione generale. ((Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione)).
3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procedera' alla sospensione della provvidenza economica, con le modalita' di cui al comma 3 del precedente art. 7.
Art. 9.
1. La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. ((1))
2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarita' del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e di cio' viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonche' ai medici e ai funzionari incaricati della verifica. ((1))
3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversita' di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore.
4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell'assegno o dell'indennita' e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita', a termine del comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha effetto dal 1 giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca.
5. Copia del decreto di revoca e' notificato all'interessato, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed e' trasmessa, altresi', con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonche' all'Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
Art. 10.
1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari presenta al Ministro, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, una relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell'anno precedente, contenente ogni elemento e dato per informare sull'attivita' svolta, nonche' eventuali proposte ritenute opportune per migliorare l'andamento del servizio. ((1))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 20 luglio 1989
Il Ministro: AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 41
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 1 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
DPCM 16 dicembre 1989
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1989, n. 299.
Attuazione dell'art. 3, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 544, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni (1).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, al fine di avviare la rivalutazione delle pensioni conseguite con un'anzianità contributiva superiore a settecentottanta settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Con effetto dal 1° gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le quali sono state conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa non inferiore a settecentottantuno, sono maggiorate mensilmente nella misura di L. 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione.
2. L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma 1, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1.
3. Agli effetti di cui ai commi 1 e 2, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono, se percepita, la maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sono ridotti, per le pensioni ai superstiti, in proporzione alle aliquote di riversibilità.
5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1989, inferiore a L. 50.000 mensili, con riassorbimento della maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, se percepita.
Art. 2
1. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, è fissato in:
a) L. 13.157.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;
b) L. 13.725.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;
c) L. 14.419.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;
d) L. 15.716.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;
e) L. 17.593.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;
f) L. 18.918.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;
g) L. 20.066.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;
h) L. 22.178.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;
i) L. 23.113.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;
l) L. 24.235.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;
m) L. 26.035.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;
n) L. 27.705.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;
o) L. 29.457.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;
p) L. 30.321.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.
Per le pensioni di cui al comma 1 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione.
3. La differenza fra l'importo determinato in base ai commi 1 e 2, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, con assorbimento di quanto eventualmente corrisposto a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e l'importo della pensione effettivamente percepita dall'interessato al momento della domanda viene corrisposta nel limite del 60 per cento del suo ammontare con effetto dal 1° gennaio 1990 o dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, se posteriore al 30 giugno 1990.
4. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981.
5. Agli effetti di cui al presente articolo per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
Art. 3
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto, determinati in lire 300 miliardi a decorrere dal 1990, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e vi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 3660 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1990 e corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Decreto Legge 338 del 9 ottobre 1989
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.
Vigente al: 27-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
finanziamento dei patronati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione
settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo. (4) (8) ((9))
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40. A decorrere dal periodo di
paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al
secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50. (4)
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e' sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese
le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non
possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle
forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme
anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza
della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il
dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita' di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989,
l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e' sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di
orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". (7)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla
L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che i
commi 1 e 2, secondo periodo, presente articolo si interpretano nel
senso che "per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze
dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della
mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio
1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10
ottobre 1986, n. 663."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto (con l'art. 2, comma
25) che il presente articolo si interpreta nel senso che , in caso di
pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima
categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative nella categoria.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella
fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n.
389."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 24 giugno 1997,
n. 196, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i
periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al
100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed
alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b)
e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."
Art. 2.
Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme
in materia contributiva
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
9. IL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed
accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti,
puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di
quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in
relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli
enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte
con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo
modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non
sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni
superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi. ((11))
12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui
all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla
data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge
dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di
lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e
rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere
intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro
iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita'
commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di
assicurazione.
17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio
1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo
ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi
degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote
complessive previdenziali ed assistenziali.
18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 e' confermata pari al 2 per
cento.
19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute
nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti,
nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa fiscale, ad
inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14
all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve
essere effettuato, secondo le modalita' stabilite dall'INPS e
dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre
1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989.
Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella
fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono
essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni
nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni
interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al
differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni
stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze
sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza
dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni
previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative
alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti
previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati
interessi e sanzioni di legge.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che
il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di
legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, puo' essere consentito, in deroga a quanto
previsto dal comma 11 del presente articolo, nel limite massimo di
sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti
impositori.
Art. 3.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'articolo 31" sono
aggiunte le seguenti: ", comma 1,";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle
condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta
giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza il concessionario
deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati
ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di
incompatibilita', pena la sospensione cautelare, secondo quanto
previsto dal comma 2".
2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il
concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli
adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la
revoca".
3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
" c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione
finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna
concessione, a pena di decadenza dall'impiego";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al
comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle
societa' di cui al comma 1, lettere c) e d)".
Art. 4.
Incompatibilita' dei trattamenti di disoccupazione con quelli
pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e
all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS,
INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonche' alla
ripartizione dei contributi fra i patronati
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per i titolari di pensioni che
abbiano superato l'eta' pensionabile di vecchiaia, prevista per il
diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi
dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi.
2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente
anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione
pubblica, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime
pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto
per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura
giuridica dell'ente, se posteriore.
3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del
primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per
l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma
del predetto articolo.
4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito
dal seguente:
"Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente
articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione,
nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e,
negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del
provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la
eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto al
pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse
di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni".
((5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico
di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare
all'INAIL generalita', qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.
5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicita' annuale, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento
dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i
lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o
sia cessato nel precedente periodo assicurativo.
5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la
comunicazione dovra' riguardare i nominativi di tutti gli assicurati
in servizio alla data del 31 dicembre 1992.
5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sara'
applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per
nominativo)).
6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio,
industria e artigianato, gli interessati devono specificare la
sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, nonche' per le assicurazioni obbligatorie
gestite dall'INPS, indicando, ove gia' acquisito, il numero di
posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attivita'.
7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad
esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono
attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso
diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli
archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale
delle imprese, nonche' la consultazione, anche generalizzata, da
parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle
informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei
dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli
imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i
titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della
iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza
dell'obbligo di iscrizione.
9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la
fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverra'
attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i
collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle
vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti
gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con
riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno
precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso
gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze
fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi,
per ciascun anno, all'attivita' ed all'organizzazione degli istituti
di patronato e di assistenza sociale. Per l'attivita' e
l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati
forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza
sociale.
11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui
costituzione e' approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della
ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in
considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del
lavoro.
12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1- ter
del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i
fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.
13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Ministero del
tesoro."; al comma 4 del citato articolo le parole: "agli articoli 5,
8," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 5, 7, 8,".
14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di
integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di
erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il
nucleo familiare, con effetto dal 1 luglio 1989.
Art. 5.
Calcolo delle indennita' di anzianita' per i lavoratori delle zone
terremotate
1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874,
va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennita' ivi
previste hanno diritto anche alle quote di indennita' di anzianita'
maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di
corresponsione delle predette integrazioni salariali.
Art. 6.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e
fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 e'
concessa una riduzione, per ogni mensilita' fino alla dodicesima
compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed
artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle
imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla
classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle
imprese armatoriali nonche' delle imprese iscritte nell'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi
quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4
dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e
delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese
di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio;
dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge
17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e societa' consortili
condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio
1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e societa'
consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10
maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate
esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con piu' di quindici
dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed
assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di
lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
nonche' dei concessionari di impianti di trasporto con fune in
servizio pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane;
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate
di un terzo per il personale marittimo che non ha continuita' di
rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente
alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori
occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il periodo di
paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per
ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul contributo a
carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni da parte
delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero
di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire
56.000, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul
contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro ne'
con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi
per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente
assunto.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a
tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni
mensilita' e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul
contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono
esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di
maternita' dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di
corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al
mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile
per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo
parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, sono attribuite per ogni ora di attivita' in misura pari al
quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni
mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La
predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con
contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attivita'
lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore
mensili.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i
lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; ((9))
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni
inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; ((9))
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle
previste dall'articolo 1, comma 1. (8) ((9))
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari
ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste
dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione
non puo' superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e
retribuzione non corrisposta. (6)
11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di
riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da
verificare semestralmente, puo' essere sospesa, anche
temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei
limiti della spesa prevista dal presente decreto per la
fiscalizzazione degli oneri sociali. (2) (8) ((9))
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli
aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo
non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del
contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi
applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al
ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato,
nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle
aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per
fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate
definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli
8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni
comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo'
disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa
della definitivita' dell'accertamento.
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988
sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi
ai periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1988 e successivi,
effettuato in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e'
conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile
successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico
del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il medesimo anno.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 1990, n. 210, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che
la sospensione di cui al comma 11 del presente articolo "e' ammessa
dal 1 dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che abbiano
recepito o recepiscano gli accordi provinciali stipulati dalle
associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale
o dell'accordo interconfederale di riferimento, finalizzati ad
attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti dai predetti accordi nazionali."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella
fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n.
389."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 24 giugno 1997,
n. 196, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i
periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al
100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed
alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b)
e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."
Art. 7.
Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il
Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per
l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il
sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi
per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno
dell'eutrofizzazione
1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo
59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il
periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire
30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1
marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalita' di rendicontazione da parte dell'INPS.
3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge
11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano
straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della
citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro
supplente.
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il
sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.
5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo
scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le
ostetriche e' prorogato al ((30 giugno 1990)). Fino a tale data il
commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti
ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche
quelli del consiglio nazionale.
6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture
ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.
217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di
esercizio delle sale cinematografi che, delle agenzie di viaggio e
turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al
dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e
Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei
contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai
periodi di paga in corso dal 1 luglio al 31 ottobre 1989 e' sospeso.
Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con
aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate
bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere
dal mese di gennaio 1990.
7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed
assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi
requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono
esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno
1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese
artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire
per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1989, utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
Art. 8.
Assicurazione per gli apprendisti artigiani
1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre
1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro
la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento
in dieci annualita' costanti dei contributi per gli anni 1988 e
precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i
contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualita'
e' fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati
alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad
essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge
1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9
della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni.
In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi
dovuti, il numero delle annualita' e', con i suddetti criteri,
automaticamente aumentato. ((3))
3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del
tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti
alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a
quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono
calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro,
entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori
entro il termine di ogni esercizio. ((3))
4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi
dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno
trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo
comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei
contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della
successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1990, n.
314 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1990, n. 28), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto comma del
presente articolo.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2,
4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno
1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si
provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore
del commercio".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI