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Decreto del Presidente della Repubblica 601 del 29 settembre 1973
Disciplina delle agevolazioni tributarie.
Vigente al: 24-12-2013
TITOLO I
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con
modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai sensi del secondo
comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla
integrazione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L.23 DICEMBRE 1996 N. 662))
Art. 2.
Fabbricati della Santa Sede
Il reddito dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio
1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e' esente
dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma
non e' soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili.
Art. 3.
Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica
Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di
fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti
centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente
dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati,
ancorche' non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Art. 4.
Rappresentanze estere
I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati
esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro
funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione
di reciprocita', anche ai consoli, agli agenti consolari e agli
impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati
esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Art. 5.
Immobili degli enti pubblici territoriali
I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato,
alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi,
destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta
locale sui redditi.
Nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' aggiunto il seguente numero:
"3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai
comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico
interesse".
Art. 5-bis
(( Immobili con destinazione ad usi culturali. ))
((Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche,
del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla
imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al
pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche
statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni,
quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell'immobile. Non concorrono altresi' alla formazione dei redditi
anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei
terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui
conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e
ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli
interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e
con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma
precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la
decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra
sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano
la decadenza dalle agevolazioni.))
Art. 6.
(((Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche)
1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla
meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo
soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione
di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici,
accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione.
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a
condizione che abbiano personalita' giuridica.))
Art. 7.
Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici
Il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali svolte
in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici
rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e' esente
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta
locale sui redditi.
L'esenzione compete a condizione che si tratti di attivita' di
carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso
luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa
con i fini istituzionali propri del partito.
TITOLO II
AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA
Art. 8.
Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari
Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e
vigilanza dell'autorita' forestale e delle pertinenze idrauliche
demaniali comprese negli appositi elenchi e' esente dall'imposta
locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si
tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto.
Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprieta' privata
trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani
particolari di trasformazione e conservazione e' esente dall'imposta
locale sui redditi per venticinque anni da quando e' stata ultimata
l'opera di trasformazione.
La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei
quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di
legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi e'
esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni.
Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere
e' esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi:
a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a
cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il
cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco;
b) dieci anni per la vite alla (a spalliera, maritata ad albero o
appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il
melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno,
il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e
altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente
comma;
c) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto
fusto e il pistacchio;
d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il
pino da pinoli e il sorbo;
e) venticinque anni per l'olivo.
Quando in una particella catastale sono effettuate nuove
piantagioni fruttifere di varie specie, l'esenzione compete per il
periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, piu' vicino alla
media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono
nella determinazione del nuovo reddito.
L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le
nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie
per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle
sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla
fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal
marciume radicale o dal malsecco.
Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle
norme sulla bonifica integrale e' esente dall'imposta locale sui
redditi per venti anni.
Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari
diversi da quelli indicati nei precedenti commi e' esente
dall'imposta locale sui redditi per cinque anni.
Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno
successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di
trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda
all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le
domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione,
dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.
Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno
successivo a quello in cui si e' verificata la variazione della
qualita' di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso
che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale
o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta
limitato al periodo non ancora trascorso al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di
esenzione.
Art. 9.
Territori montani
L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per i redditi
dominicale e agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700
metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle
catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine.
L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della
domanda all'ufficio delle imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani
compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e'
disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei
terreni nel predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del
comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio
dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere
chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e
decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa
domanda all'ufficio delle imposte.
Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di
proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di
arrotondamento o di accorpamento di proprieta' diretto-coltivatrici,
singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e
ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative
agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o
disposti dalle comunita' montane, di beni la cui destinazione sia
prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti
industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e
cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei
prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature
turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari
di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai
vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi
aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o
migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono
esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.
TITOLO III
AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE
Art. 10.
Cooperative agricole e della piccola pesca
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da societa'
cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di
animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei
soci nonche' mediante la manipolazione, ((conservazione,
valorizzazione,)) trasformazione e alienazione ((...)) di prodotti
agricoli e zootecnici e di animali conferiti ((prevalentemente)) dai
soci ((...)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003 N. 350)).
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai
loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate
cooperative della piccola pesca quelle che esercitano
professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi
assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in
acque interne.((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-quater comma 1)
che "Le societa' cooperative e loro consorzi, che non possono
usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
devono intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e loro
consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo
12 dello stesso decreto."
Art. 11.
Cooperative di produzione e di lavoro
I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la
loro opera con carattere di continuita', comprese le somme di cui
all'ultimo comma, non e' inferiore al ((cinquanta)) per cento
dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli
relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle
retribuzioni e' inferiore al ((cinquanta)) per cento ma non al
((venticinque)) per cento dell'ammontare complessivo degli altri
costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
locale sui redditi sono ridotte alla meta'.
Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del comma
precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i
requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art.
23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le
somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle
retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti
per cento.(8)
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-ter comma 1) che
"Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o
indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con
carattere di continuita' dai soci, ivi compresi i contributi
previdenziali e assistenziali.";(con l'art. 6-quater comma 1) che "Le
societa' cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle
agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono
intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e loro consorzi
che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello
stesso decreto."
Art. 12.
(((Somme ammesse in deduzione dal reddito)
1. Per le societa' cooperative e loro consorzi sono ammesse in
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o
di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme
possono essere imputate ad incremento delle quote sociali)).
Art. 13.
Finanziamenti dei soci
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle
somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone
fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che
questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati
esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non
superino, per ciascun socio, la somma di lire tre milioni. Tale
limite e' elevato a lire otto milioni per le cooperative di
conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti
agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;(3)(8)(14)((23))
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non
superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi. (8)
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 dicembre del 1975, n. 576 ha disposto (con l'art. 15 comma
1) che "Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati
nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a
lire 6 milioni e lire 10 milioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-bis comma 1) che
"Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono
ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10
milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni"; (con l'art. 6-bis
comma 2)che "La misura massima degli interessi indicata alla lettera
b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge
24 dicembre 1974, n. 713, e' aumentata di 2,5 punti"; (con l'art.
6-bis comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia dal 1 ottobre 1980."
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 febbraio 1985, n.49 ha disposto (con l'art. 23 comma 1)
che "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e
dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10
milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni."
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 31 gennaio 1992, n.59 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che
"Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo
elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta
milioni e lire ottanta milioni".
Art. 14.
Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni
Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle
societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai
principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano
iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della
cooperazione.
I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli
statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni
indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in
fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti,
ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli
statuti stessi.
I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati
dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o
gli altri organi di vigilanza.((32))
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 23 dicembre 2000 n.388 ha disposto (con l'art. 17 comma 1)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da
parte di societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di
devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della
soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato
articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti
diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al
citato articolo 26, nonche' in caso di decadenza dai benefici
fiscali."
TITOLO IV
AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO
Art. 15.
Operazioni di credito a medio e lungo termine
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e
tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle
operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, posterogazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e
da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a
disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a
medio e lungo termine, ((e quelle effettuate ai sensi dell'articolo
5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,)) sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo,
dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni
governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle
operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo
il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni
stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni
milione o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo
termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu' di diciotto mesi.
Art. 16.
Altre operazioni di credilo
Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle
operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati
in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o
gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al
decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N.41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 MARZO 1995 N. 85. (27)
3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
4) ((NUMERO ABROGATO DALLA L.8 MAGGIO 1998 N. 146));
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n.
1213, e 14 agosto 1971, n. 819
6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R.30 dicembre 1980, n.897;
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli
17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
9) credito peschereccio di esercizio;
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito con modificazioni dalla
L. 22 marzo 1995 n. 85 ha disposto (con l'art. 44 comma 4)che "La
disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
Art. 17.
Imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e
16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni
governative, una imposta sostitutiva.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2
settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924,
n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946,
n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della
legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n.
298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonche' per gli istituti autorizzati
all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio
1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al
decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome
opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo
1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi
18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta
sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le
imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni
governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono
in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro
attivita', in conformita' alle norme legislative o agli statuti che
li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per
gli atti giudiziari e le cambiali.((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 24 luglio 2003 n.192, convertito con modificazioni dalla L.
24 settembre 2003, n. 268 ha disposto(con l'art. 2-bis comma 5) che
"L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende
assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare gia'
versato in sede di stipula dei mutui da estinguere."
Art. 18.
Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento
dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti
articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti
fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in
qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del
fido.
L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti
previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) , 8) e 9) dell'articolo
16.(9)(12)(18)(19)
Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della
prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si
applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei
finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.
((La stessa aliquota si applica altresi' ai finanziamenti erogati per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le
condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa,
parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la
sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte
mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo))
(36)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 44 comma
1) che "Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art.
16 e' Soppresso"; ha inoltre disposto (con l'art. 45 comma 2) che
tali modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 16) che
"Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per
i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio
1983".
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7 comma 2) che
"L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes- sive
modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura
dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2
dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dal 1 gennaio 1988".
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AGGIORNAMENTO (19)
D. L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13
maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 10 comma 2-bis) che "Le
aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per
cento"; (con l'art. 10 comma 2-ter) che "Le norme del presente
articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988."
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 3 agosto 2004 n.220, convertito con modificazioni dalla L.
19 ottobre 2004 n. 257 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il
comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si
interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella
misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai
soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze,
per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."
Art. 19.
Finanziamenti speciali
Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i
finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo
Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono
a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta
sostitutiva:
a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze
a favore di zone devastate da catastrofi o da calamita' naturali;
b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con
ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici
istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui concessi
dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case
popolari e a cooperative edilizie in conformita' alle disposizioni
dogli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed
economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
((Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione
previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai
diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al
secondo comma dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal
secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli effetti cambiari e
titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge
citata nel precedente comma)).((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 45 comma
2) che tali modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 20.
Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e
16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,
le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando
separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti
all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota
ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti previsti
dall'art. 19.
La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari,
sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione
annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' la
sede legale dell'ente.(18)
L'ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare
dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve
effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.
((L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le
maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione,
acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo,
della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque
anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale
di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la
differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma
dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso
articolo, nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura
del 30 per cento della differenza medesima)).
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei
cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta'
della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per
quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono
le norme sull'imposta di registro.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le
modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.
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AGGIORNAMENTO (18)
La 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 9 comma 4) che "Per
le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia'
fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio
1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori
lire 50.000 dal 1 gennaio 1990".
Art. 21.
Agevolazioni relative alle in poste sui redditi
Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito
destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo
dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
per meta' del loro ammontare.(28)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993 N. 331, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, n. 427.(26)
Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di
dotazione del medio credito centrale, di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del
decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto
1971, n. 594.((29))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 66 comma 7) che
"Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993 restano
validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti
di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il
reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i
criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 28 dicembre 1995 n. 549 ha disposto (con l'art. 3 comma 102)
che "A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
e' soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi
prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, in materia di destinazione di quote di
reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in
eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio."
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 23 dicembre 1996 n. 662 ha disposto (con l'art. 3 comma 46)
che "Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal
terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito
allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito
centrale Spa. "
Art. 22.
Fondi di garanzia
I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961,
n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e al decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142,
derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto,
dello Stato o di altri enti, nonche' quelli derivanti dalle somme che
le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti
assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non
concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga
integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di
garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate
a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito.
TITOLO V
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE
Art. 23.
Cassa per il Mezzogiorno
La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta
sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo,
delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie
e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e
contratti relativi allo svolgimento della sua attivita'. L'imposta
sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le
operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello
Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro
consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523,
nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di
affidamento o di concessione.
Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente
l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali,
per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle
amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei
registri immobiliari sono ridotti alla meta'.
L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni
cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed e' determinata in base
alle risultanze del bilancio della Cassa.
L'imposta locale sui redditi dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno
e' ridotta a meta'.
Art. 24.
Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale
Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui
al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate,
in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente
articolo.
L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative
afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei
consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni
effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese
industriali.
Art. 25.
Mutui e finanziamenti
Alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli
articoli 84 e seguenti del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
n. 1523, si applicano, in luogo di quelle previste dagli articoli 89
e 93 del detto testo unico, le agevolazioni di cui agli articoli 15,
16, 17, primo comma 18, primo comma, e seguenti del presente decreto.
Art. 26.
Agevolazioni per le nuove iniziative produttive
L'esenzione prevista nell'art. 78 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto,
modificato con l'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si
applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi, con esclusione
dei redditi fondiari. L'esenzione non spetta alle imprese minori
ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata che non abbiano
optato per il regime ordinario.
L'esenzione decennale prevista nell'art. 106 del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno, modificato con l'articolo 15 della legge 6
ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale
sui redditi. Le imprese che svolgono attivita' produttive di redditi
esenti devono tenere la contabilita' in modo che sia possibile
determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali
attivita'.
Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo
restando il disposto dei commi precedenti, l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nelle ipotesi e nei
limiti di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno e all'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Art. 27.
Disposizioni speciali per particolari territori
Il reddito dominicale dei terreni, che mediante i lavori di
sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, concernente
disposizioni speciali per la Basilicata, sara' guadagnato sugli
attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, e' esente
dall'imposta locale sui redditi per venti anni, con decorrenza dal
primo anno in cui la coltura sara' stata attuata. A tal fine, non
appena i terreni da esentare saranno messi a coltura, dovra' essere
fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti
dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140.
Agli atti e contratti relativi alle opere di cui allo art. 219 del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni
speciali per la Calabria, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 23 del presente decreto.
Le costruzioni edilizie di cui all'art. 231 del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni particolari per la
Sicilia, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per venticinque
anni.
Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 197 e 236 del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno sono abolite.
Art. 28.
Delimitazione territoriale
Le precedenti disposizioni di questo titolo si applicano nei
territori del Mezzogiorno, definiti dall'art. 1 del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 29.
Agevolazioni per la provincia di Trieste
Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono
in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato
Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18
aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati
dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, si applica l'esenzione decennale
dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni
fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente
comma.((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito con modificazioni dalla
L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le
disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste,
di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del
centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona
portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e
Staranzano"; (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni agevolative
di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino
al 31 dicembre 1981".
Art. 30.
Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del
Centro-nord
Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del
Centro-nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi
quarto e quinto dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono
esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni
e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone,
della zona portuale Aussa-Corno dei comuni di San Canzian d'Isonzo e
Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima,
che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in
base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla legge 16 dicembre
1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n.
317, e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734,
l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto
compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai
presupposti e alle condizioni da queste stabilite.(10)((16))
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AGGIORNAMENTO (10)
D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito con modificazioni dalla L.
29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le
disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste,
di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del
centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona
portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e
Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30
dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981"; (con
l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni agevolative di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino
al 31 dicembre 1981".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 29 gennaio 1986, n.26 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che
"Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n.
47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno".
TITOLO VI
AGEVOLAZIONI VARIE
Art. 31.
Interessi delle obbligazioni pubbliche
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta
locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei
titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle
cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa
depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
Art. 32.
Edilizia economica e popolare
Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi
dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' esente
dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici
anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in
concessione o cedute in proprieta'.
Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste al
titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di
concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti
di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro
consorzi nonche' agli atti e contratti relativi all'attuazione dei
programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della
legge indicata nel primo comma.
Art. 33.
Danni di guerra
Il reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito
di distruzione o danneggiamento per fatto di guerra e' esente
dall'imposta locale sui redditi alle condizioni e nei limiti previsti
dagli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e
successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'art. 72 della legge stessa.
I contribuiti, gli indennizzi e le anticipazioni percepiti in
applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive
modificazioni e integrazioni, e delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050,
5 giugno 1965, n. 718, e 6 dicembre 1971, n. 1066, sono esenti
dall'imposta locale sui redditi.
Art. 34.
Altre agevolazioni
Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative
indennita' accessorie, gli assegni connessi alle pensioni
privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni
dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie
al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.(21)
La pensione reversibile, la tredicesima mensilita' e le indennita'
di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge
27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a
titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei
percipienti.
COMMA ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 1984, n.476.
Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imposte
di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle
assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.248, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31)).
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 11 luglio 1989 (in 1 a
s.s. relativa alla G.U. del 19.07.1989 n. 29) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 34, comma primo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate
ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva".
Art. 34-bis
((I premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti
internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta locale sui redditi)).((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 5 aprile 1978, n.131 ha disposto (con l'art. 7 comma 1)
che "Le disposizioni dell'art. 34-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e quelle dell'art. 6 del
presente decreto hanno effetto dal 10 gennaio 1974".
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35.
Operazioni di credito
Per i finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti, erogati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad
applicarsi, fino alla loro estinzione, la disciplina stabilita dalle
disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.
Art. 36.
Agevolazioni territoriali
I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale
dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni
indicate nel secondo comma dello art. 26 per il reddito prodotto nel
Mezzogiorno o da quelle indicate negli articoli 29 e 30 per i redditi
prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi
dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del
decennio, anche nelle ipotesi di cui allo art. 17 della legge 22
luglio 1966, n. 614, modificato con la legge 6 agosto 1967, n. 690.
Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione
decennale dall'imposta sulle societa' stabilita dalla disposizione
indicata nel terzo comma dell'art. 26 l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente,
sara' ridotta alla meta' fino al compimento del decennio.
I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul
reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dall'imposta sul
reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate
nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dall'imposta
locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o
del venticinquennio.
Art. 37.
Interessi delle obbligazioni
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei
titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta locale sui
redditi. Gli interessi, premi e frutti di detti titoli che secondo le
disposizioni in vigore fino a tale data erano esenti dall'imposta di
ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi, e quelli dei
titoli indicati nell'art. 31, sono esenti anche dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
Per gli interessi delle obbligazioni convertibili in azioni
sottoscritte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche si applica fino alla conversione in
azioni e in ogni caso non oltre il compimento del quinquennio.
Art. 38.
Fabbricati
Il reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto e' stato acquisito il diritto
all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei
fabbricati, e' esente dall'imposta locale sui redditi fino al
compimento del venticinquennio.
Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 64 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto
1972, n. 461, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31
dicembre 1975, e' esente dall'imposta locale sui redditi per
venticinque anni. (6)((7))
Le agevolazioni previste in materia di imposte di registro e
ipotecarie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni, relative agli atti registrati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono confermate a
condizione che i fabbricati siano ultimati entro il 31 dicembre 1976
indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Le agevolazioni in
materia di imposta sul valore aggiunto previste dallo art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31
dicembre 1976 e, per quanto riguarda le cessioni, a condizione che
siano effettuate entro il 31 dicembre 1977.(4)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni
dalla L.21 febbraio 1977, n. 31 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo
comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in
materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2
luglio 1949, numero 408, e' prorogato al 31 dicembre 1977"; (con
l'art. 2 comma 2) che "I termini del 31 dicembre 1976 e del 31
dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto
previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 6 luglio
1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono
rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978."
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AGGIORNAMENTO (6)
la L. 5 agosto 1978 n. 457 ha disposto (con l'art. 54 comma 3) che
"Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il
completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di
costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre
1978".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 23 dicembre 1978 n. 816, convertito con modificazioni dalla
L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il
termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il
completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di
costruzione alla data del 10 gennaio 1974, gia' prorogato al 31
dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979".
Art. 39.
Trasformazioni, fusioni e concentrazioni
I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle
operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di cui alla
legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, deliberate
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto,
concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nel periodo di imposta
in cui si verificheranno i presupposti di imponibilita' previsti
nell'art. 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.
Le operazioni di cui al primo comma, deliberate anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, fruiscono delle
agevolazioni stabilite nell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170,
e successive modificazioni, ai fini delle imposte indirette e non
danno luogo, se attuate dopo il 31 dicembre 1972, all'applicazione
della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano sempre che
ricorrano le condizioni richieste e siano rispettati i termini
stabiliti ai fini della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive
modificazioni.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per le
operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione poste in
essere, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 11 della
legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e dall'art. 9 della legge 8 agosto
1972, n. 464, in attuazione dei piani di ristrutturazione e di
conversione ivi previsti.
Art. 40.
Altre agevolazioni
Le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della legge 1
dicembre 1971, n. 1101, e 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, nei
termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste
dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e
concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche per meta' del loro ammontare.
L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e'
ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per
le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto all'agevolazione prevista nel
primo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il reddito delle
societa' che hanno acquisito il diritto alla agevolazione prevista
nel secondo comma del detto art. 58 nei termini ivi stabiliti, e'
esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un
ammontare pari allo 0,75 per cento dell'aumento di capitale, compreso
l'eventuale sopraprezzo delle azioni, fino alla scadenza stabilita
nell'articolo stesso.
Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse
all'estero per i quali anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto e' stato acquisito il diritto all'agevolazione
prevista nell'art. 63 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi
fino al termine ivi stabilito.
Le imprese che anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui
all'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive
modificazioni, all'art. 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, o il
diritto all'esenzione quinquennale di cui all'art. 29-bis del
decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio
1971, n. 288, fruiranno fino al compimento del decennio o del
quinquennio dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Per i rapporti relativi ai trasferimenti attuati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le agevolazioni
stabilite ai fini delle imposte dirette si applicano nei confronti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n.
613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei
confronti dell'imposta locale sui redditi.(17)(20)((22))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n.534, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 21-bis comma 1)
che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21
luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' prorogata
fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalita' indicate
nei citati articoli".
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 20 comma 1)
che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21
luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino
al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21- bis del decreto-legge 29
dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 47, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre
1989"; (con l'art. 22 comma 1) che "Le disposizioni della presente
legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989".
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 9 gennaio 1991, n.9 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che
"L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967,
n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino
al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n.
48, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995."
Art. 41.
Accordi ed enti internazionali
Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi
relative ad enti e organismi internazionali.
Art. 42.
Abrogazione
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni
concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di
regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto
stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre
1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad
altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento
tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo
Stato.
Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto
stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di
esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il
decreto medesimo.
Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con
riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere
applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni
medesime. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 agosto 1974 n. 379 (con l'art. 1 comma 1) ha disposto che
"L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute
nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. La disposizione
del comma precedente costituisce interpretazione autentica
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601".
Art. 43.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR - TAVIANI - COLOMBO
- LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 33. - VALENTINI