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Legge 336 del 24 maggio 1970
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
Vigente al: 23-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per
l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.((1))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5)
che "L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri
miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."
Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione
dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennita' di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se piu' favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a
richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilita', anziche' l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
Art. 3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N.261, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N.355)).
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e'
concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.
Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo
la applicazione dei precedenti articoli.
I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in
applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
Art. 4.
Le norme della presente legge si applicano anche al personale
dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro.
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato,
rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo
1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969.
Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al
precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE