Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Leggi LE 1990 Legge 107 del 4 maggio 1990
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 26762
Legge 107 del 4 maggio 1990
Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
Vigente al: 3-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 2 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 3 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 4 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 5 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 6 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 7 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 8 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 9 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 10 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 11 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 12 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 13 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 14 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 15 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 16 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 17 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 18 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 19 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 20 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 21 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 22 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 23. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attivita' ordinarie si fa fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attivita' gia' tra le spese indistinte. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture preposte alle attivita' trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
Art. 24 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 )) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli attivi normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 maggio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI