Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Messaggi ME 1995 Messaggio 28208 del 9 ottobre 1995
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 11714
Messaggio 28208 del 9 ottobre 1995
Oggetto:
Requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Da parte di alcuni Enti di Patronato e' stato segnalato che codesta Sede non riterrebbe applicabile agli operai agricoli a tempo determinato la disposizione dell'articolo 2, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, secondo cui per i lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa.
Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite da ultimo con circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 2.1.3, secondo le quali ai fini dell'applicazione della normativa in parola assume rilievo esclusivamente la durata inferiore all'anno del periodo di occupazione.
Ne consegue che la norma di che trattasi trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato che possano far valere le condizioni richieste dalla legge, a nulla rilevando la circostanza che negli anni in cui risultano occupati per periodi di durata inferiore all'anno gli interessati siano iscritti negli elenchi per l'intero anno.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI