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Messaggio 1638 del 17 gennaio 2005
Oggetto:
Articolo 42, comma 3 della legge del 24 novembre 2003, n. 326 – abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile.
Con il messaggio n. 395 del 28.11.2003, sono state fornite le disposizioni relative all’articolo 42, comma 3, della legge n. 326 del 24.11.2003, il quale stabilisce che dall’entrata in vigore della presente legge," non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".
L’articolo 23 , comma 2, del decreto legge 24.12.2003,n. 355, convertito in legge 27.2.2004, n. 47, ha differito l’efficacia della suddetta norma al 31.12.2004.
(messaggio n. 1035 del 14.1.2004).
Scaduto tale termine, con decorrenza dall’1.1.2005, entra in vigore il disposto dell’articolo 42, comma 3, della citata legge n. 326/2003 e, pertanto, da tale data, è soppressa la possibilità di proporre il ricorso amministrativo, a seguito di provvedimento di reiezione di prestazioni di invalidità civile.
Le sedi avranno cura di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro che hanno presentato il ricorso dopo il 31.12.2004, l’improponibilità dello stesso e le nuove modalità previste dall’articolo 42 l. 326/2003.
IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
NORI