Eureka Previdenza

Messaggio 22604 del 15 giugno 2005

OGGETTO:

Diritto alla pensione di reversibilità in costanza di attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile.

Sono pervenute da alcune Sedi richieste intese a conoscere se nei confronti di un figlio studente, titolare/contitolare di pensione ai superstiti, permane il diritto al trattamento pensionistico qualora il medesimo partecipi a progetti per il volontariato civile di cui alla legge n. 64 del 6 marzo 2001.

Al riguardo, si precisa quanto segue.

Il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, riguardante la "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64", ha chiarito all'articolo 9, comma 1, che "l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".

Pertanto la partecipazione ai progetti sopra menzionati da parte di figlio studente titolare/contitolare di pensione di reversibilità non comporta la sospensione del trattamento pensionistico in argomento in quanto non si configura, a norma dell'articolo 22 della legge n. 903/1965, come una prestazione di lavoro retribuito.

                                                               IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                       Mauro Nori

Twitter Facebook