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Messaggio 12002 del 20 aprile 2006
OGGETTO:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 1994
Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 1994
Da parte di alcune strutture periferiche sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della sentenza n.264 del 1994 della Corte Costituzionale, anche a seguito di alcuni comportamenti difformi che si sarebbero evidenziati sul territorio.
In particolare è stato chiesto se, in presenza di una riduzione della retribuzione nell’ultimo quinquennio, sia possibile neutralizzare, ai fini del calcolo della pensione, escusivamente i periodi di attività lavorativa meno retribuiti che abbassano la retribuzione media settimanale di riferimento, e calcolare la pensione prendendo in considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, unicamente i periodi durante i quali siano state percepite retribuzioni superiori.
Al riguardo si richiama il punto 2 della circolare n. 133 del 1997, con la quale è stato precisato che “ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza n.264 deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui è iniziata tale riduzione”.
Si ribadisce pertanto l’impossibilità di procedere alla neutralizzazione di singoli periodi, e la necessità di escludere dal calcolo della pensione anche tutti i periodi di lavoro successivi alla riduzione retributiva.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI