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Messaggio 14724 del 19 maggio 2006
Oggetto: riposi orari del padre in caso di congedo di maternità e/o parentale della madre.
Testo
Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito all’interpretazione della lettera b) dell’ art. 40 del D.L.vo n. 151/2001, che, com'è noto, riconosce al padre lavoratore il diritto a fruire dei riposi in questione “in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga”.
In particolare, è stato chiesto se sia riconoscibile, in favore del padre lavoratore dipendente, il diritto a godere di tali riposi per il primo figlio durante la fruizione, da parte della madre, del congedo di maternità e/o parentale per il secondo nato.
Nel ribadire l’impossibilità per il padre di utilizzare i riposi in oggetto nello stesso periodo in cui la madre fruisca del congedo di maternità e/o parentale per lo stesso bambino ( v. circolare n. 8/2003), va precisato che, la previsione di cui alla predetta lettera b) dell’art. 40 T.U. sulla maternità deve, invece, considerarsi comprensiva dell’ipotesi in cui la madre non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento.
La soluzione prospettata appare del resto conforme alla ratio dell’ art. 41 T.U., il quale prevede che in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
I periodi di riposo giornaliero, come del resto tutti gli istituti a tutela della maternità e della paternità infatti, hanno come obiettivo quello di garantire tutte le cure fisiche ed affettive necessarie al bambino, cure che richiedono, ovviamente, tempi maggiori laddove debbano essere rivolte a più soggetti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ruggero Golino