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Messaggio 13952 del 17 giugno 2008
Oggetto:
Articolo 80 , comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Chiarimenti
Sono state manifestate alla scrivente Direzione alcune perplessità circa l’applicazione della disposizione in oggetto in merito ai casi di lavoratori affetti da sordomutismo, nonché di liquidazione di supplementi di pensione.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Lavoratori affetti da sordomutismo ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
Sono stati prospettati casi in cui la maggiorazione in esame è stata concessa solo per i periodi di attività lavorativa successivi alla data di visita con la quale è stato riconosciuto lo stato di sordomutismo da parte della ASL.
Il beneficio previsto dalla disposizione in oggetto ai soggetti riconosciuti affetti da sordomutismo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381 del 1970, deve essere, invece, riconosciuto sin dall'inizio dell'attività lavorativa.
Infatti, a norma dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, "sí considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, dí lavoro o di servizio
Il termine conclusivo dell'età evolutiva va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età (D.M. 5 febbraio 1992)”.
Riconoscimento della maggiorazione sui supplementi di pensione.
Sono state più volte prospettate le situazioni di un soggetto titolare di una prestazione pensionistica con decorrenza antecedente a febbraio 2002, che richiede un supplemento di pensione con decorrenza pari o successiva a tale data.
E’ stato chiesto se in questi casi sia possibile riconoscere il beneficio in parola sul supplemento di pensione e per quali periodi di attività lavorativa.
Nella circolare n. 29 del 2002 è stato precisato che la norma in oggetto esplica i suoi effetti dall'anno 2002 e, quindi, per le pensioni con decorrenza febbraio 2002 per tutti i periodi di lavoro, anche anteriori all'anno 2002, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione o di supplementi.
Nella medesima circolare è stato chiarito che la maggiorazione va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Pertanto nella fattispecie in esame la maggiorazione contributiva ex articolo 80 della legge n. 388 del 2000 può essere attribuita sul supplemento di pensione, maggiorando i soli periodi di attività lavorativa svolti successivamente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico principale e fino alla decorrenza del supplemento stesso.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori