Eureka Previdenza

Messaggio 17730 del 05 agosto 2008

OGGETTO: Trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione. Chiarimenti


Con il presente messaggio si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Calcolo del pro rata a carico di ciascuna gestione con sistema di computo previsto dal proprio ordinamento

In materia di pensioni liquidate in regime di totalizzazione sono sorti dubbi relativamente ai presupposti richiesti per il calcolo del “pro rata” a carico di ciascuna gestione con applicazione del sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione.

La circolare n. 69 del 9 maggio 2006 al punto 9.1. “Calcolo del “pro rata” a carico dell’inps. Pensione di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti” nel richiamare quanto riportato nella direttiva del 2 marzo 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali precisa che ”<<secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004), nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.>>

L’obiettivo della richiamata direttiva è di salvaguardare, per l’assicurato che ha maturato il diritto a pensione in un’unica gestione, ma richiede la liquidazione della pensione nel regime di totalizzazione, l’applicazione al “pro rata”, del medesimo sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse richiesto la liquidazione del trattamento pensionistico nella sola gestione in cui era stato maturato il relativo diritto.

Ne consegue che il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento della gestione cui è posto a carico il “pro rata” si applica solo nel caso in cui la pensione ha decorrenza non anteriore a quella che avrebbe avuto il trattamento pensionistico ove fosse stato liquidato interamente a carico della forma previdenziale pubblica.

Ad esempio, nel caso in cui un lavoratore richieda la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione avendo maturato i requisiti per la pensione con la sola contribuzione versata nel Fondo pensione lavoratori dipendenti il 31 gennaio 2008 (65 anni di età e 20 anni di contribuzione), il computo della quota di pensione a carico di tale gestione avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa, qualora la decorrenza della pensione non sia anteriore al 1° luglio 2008.
Rimane ferma, in questo caso, la possibilità per il lavoratore di ottenere la pensione in totalizzazione con decorrenza febbraio 2008. In tal caso, però, il calcolo del pro rata a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti avverrà con il sistema di calcolo contributivo previsto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 42 del 2006.

Si fa anche l’esempio di una lavoratrice dipendente che richiede la pensione in totalizzazione con 40 anni di contribuzione e che ha maturato 60 anni di età e 20 anni di contribuzione nel mese di gennaio 2008. Il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa, qualora la decorrenza della pensione non sia anteriore al 1° luglio 2008.

Pensione di inabilità e pensione ai superstiti in totalizzazione

Si precisa che in caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione deve essere cumulata la contribuzione versata in qualunque gestione. Per queste prestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008), che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità.

E’, quindi, necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensione indiretta).

Contribuzione da riscatto dei periodi di studio

La contribuzione derivante dal riscatto del corso legale di laurea è pienamente utilizzabile, sia ai fini del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per conseguire la pensione di anzianità in totalizzazione, nonché per il raggiungimento del requisito contributivo minimo necessario per l’esercizio della totalizzazione stessa (tre ovvero sei anni in ogni gestione previdenziale).

Peraltro, si conferma che la sopraindicata computabilità dei periodi di riscatto laurea concerne sia i trattamenti di anzianità in totalizzazione liquidati a decorrere dal 1° febbraio 2008, sia quelli liquidati anteriormente a tale data.

Come è stato, infatti, precisato al punto 5 della circolare n. 69 del 09 maggio 2006 devono considerarsi esclusi ai fini del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva solamente i periodi di contribuzione figurativa derivanti da malattia o disoccupazione (utili per la misura ma non per il diritto alla pensione).


IL DIRETTORE CENTRALE
Nori

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