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Messaggio 24694 del 05 novembre 2008
Oggetto: Opzione tra l’indennità ordinaria di disoccupazione e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (L. n. 427/1975).
A seguito di richieste di chiarimento da parte di numerose sedi, con il presente messaggio si intendono fornire indicazioni di ordine comportamentale nei confronti della richiesta di prestazione di disoccupazione da parte di lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, che si trovano in possesso di tutti i requisiti utili per avere diritto sia all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19 RDL 636/1939) sia al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (ex lege 427/1975).
Al momento della presentazione della domanda presso le Sedi dell’INPS territorialmente competenti, i suddetti lavoratori saranno chiamati ad effettuare una opzione tra le seguenti possibilità:
a) fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali ai sensi della normativa vigente (termini di decadenza / importo / durata);
b) fruizione del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’ex lege 427/1975 (termini di decadenza / importo / durata), con la possibilità, al termine dei 90 giorni del trattamento speciale, di fruire del periodo residuo di indennità ordinaria.
Di fatto quindi la scelta è esclusivamente relativa al trattamento dei primi 90 giorni.
Al fine di consentire una scelta consapevole, i lavoratori interessati dovranno ricevere precise informazioni in relazione ai seguenti punti:
in termini del tutto orientativi (pur nella imprecisione dovuta alle diverse basi di calcolo) il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è sempre più conveniente (anche sotto il profilo dell’importo) per i lavoratori la cui retribuzione lorda mensile di riferimento (quella in base alla quale viene calcolata la prestazione) sia inferiore ad € 909,42;
per retribuzioni superiori alla predetta cifra, il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, essendo soggetto ad un massimale più basso, comporterà un importo della prestazione meno favorevole;
va tuttavia considerato che, dal 1° gennaio 2001, il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, a differenza dell’indennità di disoccupazione ordinaria, dà diritto ad una contribuzione figurativa valida non solo ai fini della misura e del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ma anche ai fini del diritto al trattamento di anzianità (circ. n. 30 del 6 febbraio 2001); conseguentemente il lavoratore potrebbe avere interesse a fruire di tale prestazione quand’anche l’importo fosse inferiore a quello della disoccupazione ordinaria;
la scelta tra le due prestazioni deve essere effettuata all’atto della presentazione della domanda, è da ritenersi obbligatoria ed ha carattere definitivo.
Conseguentemente alla scelta della prestazione, gli operatori delle Sedi INPS dovranno liquidare le relative domande, utilizzando i sottoelencati codici di domanda:
codice: 1 se la scelta concerne l’indennità di disoccupazione ordinaria;
codice: 5 se la scelta concerne l’indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia;
IL DIRETTORE CENTRALE
RUGGERO GOLINO