Eureka Previdenza

Messaggio 26667 del 28 novembre 2008


Oggetto: Durata dell'anno accademico e del corso legale di laurea. Proroga del diritto alle prestazioni a favore di figli studenti superstiti. Chiarimenti.


Con circolare n. 188 del 31 luglio 1990 è stato precisato che nei confronti dei figli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso legale di studi il diritto alle prestazioni previdenziali (pensioni ai superstiti, trattamenti di famiglia) può essere prorogato sino alla fine della sessione invernale di febbraio, qualora risulti che in tale sessione gli interessati intendano sostenere gli esami di profitto, di laurea o di diploma.

In particolare è stato ribadito che le prestazioni previste in favore dei figli studenti universitari sono erogate di norma fino al 31 ottobre dell'ultimo anno del corso legale di studi, fermo restando ovviamente il limite del compimento del 26° anno di età (circolare n. 53317 Prs. del 2 dicembre 1965).

In relazione alle numerose innovazioni intervenute, per effetto dei provvedimenti che hanno comportato la realizzazione della riforma universitaria che si è consolidata con il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, a modifica delle istruzioni impartite in precedenza, si precisa quanto segue.

Relativamente ai figli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso legale di studi - svolto nell'ambito del vecchio ordinamento didattico ovvero nel nuovo ordinamento didattico introdotto dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 - che ne facciano richiesta, previa acquisizione della documentazione rilasciata dall'Università attestante la data di inizio e di fine dell'anno accademico, il diritto alla proroga dell'erogazione della pensione di reversibilità sarà riconosciuto per le sessioni di esami relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale di laurea, purché entro la medesima sessione lo studente completi il corso di laurea.

Per quanto riguarda il vecchio ordinamento didattico gli esami di laurea - in via generale - si svolgono nell'arco di tre appelli distribuiti su tre sessioni da maggio a luglio; nel mese di settembre; da gennaio a febbraio. Gli esami di laurea relativi al conseguimento della laurea di che trattasi devono avvenire entro il 28 febbraio successivo al termine dell'anno accademico. Qualora dalla certificazione rilasciata dall'Università risulti che lo studente si è avvalso di appelli riservati agli studenti dei precedenti ordinamenti che, in via generale, possono avere luogo nel mese di dicembre o nel mese di aprile il diritto alla proroga della pensione di reversibilità sarà riconosciuto fino al mese del conseguimento del titolo accademico.

Relativamente al nuovo ordinamento didattico, introdotto dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, si precisa che gli esami di laurea e di diploma - in via generale - si svolgono nell'arco di almeno quattro appelli distribuiti su tre sessioni da maggio a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio ad aprile. Gli esami di laurea e diploma relativi a un determinato anno accademico devono comunque svolgersi entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno accademico stesso. La proroga del trattamento di reversibilità, quindi, fermo restando l’acquisizione della documentazione necessaria, potrà essere concessa fino alla predetta data del 30 aprile.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nori

Twitter Facebook