Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Messaggi ME 2009 Messaggio 30218 del 29 dicembre 2009
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 25618
Messaggio 30218 del 29 dicembre 2009
Oggetto:
Totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 – Ricongiunzione ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45. Chiarimenti.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’esercizio della totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, conclusa prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
In particolare è stato chiesto se sia possibile totalizzare periodi di contribuzione già acquisiti nella gestione di destinazione per effetto della ricongiunzione il cui procedimento si sia concluso, con l’integrale pagamento dell’onere, prima del 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2006.
Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
La problematica in riferimento è stata oggetto di una richiesta di parere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero, con nota del 27 ottobre 2009, ha chiarito che “qualora un periodo assicurativo sia stato, alla data del 3 marzo 2006, definitivamente acquisito, attraverso l’integrale pagamento dell’onere da ricongiunzione, nella gestione pensionistica di destinazione, il predetto periodo possa essere successivamente utilizzato ai fini della totalizzazione ex d.lgs. 42/2006”.
Pertanto l’incompatibilità tra la ricongiunzione e la totalizzazione prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo in oggetto, deve essere riferita alle sole ipotesi di ricongiunzioni perfezionate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Ne consegue che la ricongiunzione conclusa prima del 3 marzo 2006 non preclude l’esercizio della facoltà di totalizzazione.
Le competenti Strutture periferiche avranno cura di considerare esercitabile la facoltà di totalizzazione anche da parte di soggetti che abbiano ricongiunto definitivamente dei periodi assicurativi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2006.
IL DIRETTORE CENTRALE
G.Uselli