Eureka Previdenza

Messaggio 5730 del 10 marzo 2009

OGGETTO:
Istruzioni operative per la regolarizzazione dei contributi dovuti per il finanziamento delle indennità di malattia e maternità e per la disoccupazione nei confronti delle imprese destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 20, c. 2 , 4, 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Circolari n.114 del 30 dicembre 2008 e n. 18 del 12 febbraio 2009.



Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative per il versamento delle contribuzioni per le indennità economiche di malattia e maternità e per la disoccupazione, dovute - dal 1° gennaio 2009 - per i lavoratori dipendenti delle aziende in oggetto.


1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L. 133/2008)


Con circolare n. 114 del 30 dicembre 2008 e con successivo messaggio n. 3352 del 10 febbraio 2009, sono stati illustrati i contenuti della disposizione legislativa e sono state fornite le istruzioni ai fini del riconoscimento delle indennità economiche di malattia e maternità e di quelle ex lege n. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese destinatarie della norma.

Con la stessa circolare è stato precisato, al punto 2, che destinatarie delle disposizioni ex art. 20, c. 2 della legge n. 133/2008 sono le imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché le imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico.

A maggior chiarimento, con il citato messaggio del 10 febbraio, sono state elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende tenute al versamento delle contribuzioni in questione.

Le contribuzioni sono dovute per tutti i lavoratori, secondo la qualifica rivestita e il settore di appartenenza dell’impresa (1), ancorché assunti anteriormente alla privatizzazione e indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la contribuzione pensionistica.

Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative per il versamento della relativa contribuzione.

A partire dal periodo di paga “maggio 2009”, le aziende in questione, ancorché contraddistinte dai codici 8G e/o 8H, 8S, 8Y e le aziende inquadrate nel settore “Enti” – 2.01.01 e 2.01.02 con c.a. 0V, dovranno incrementare l’aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva della malattia e maternità nella misura prevista dalla vigente normativa.

Per i mesi pregressi, da gennaio ad aprile 2009, il versamento di detta contribuzione potrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente messaggio, ai sensi della delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Per la regolarizzazione devono essere utilizzati i seguenti codici importo da riportare nel quadro B/C del mod. DM10:

· M237 codice di nuova istituzione avente il significato di “versamento contributo malattia”;
· M232 codice già esistente avente il significato di “versamento contributo maternità”.

In corrispondenza di detti codici dovrà essere compilato solo il campo “somme a debito del datore di lavoro”.

Al fine del versamento delle contribuzioni in argomento, i datori di lavoro non in possesso di posizione assicurativa o con posizione sospesa al 31/12/2008, dovranno chiedere - alla sede Inps di competenza - l’apertura o la riattivazione della posizione (2).

Ovviamente, le aziende che hanno adempiuto correttamente all’obbligo del versamento della contribuzione MAL/MAT a far tempo dal gennaio 2009, non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione. Poiché nei confronti di dette aziende, la procedura di controllo delle denunce DM10, per il periodo da gennaio ad aprile 2009, non richiede obbligatoriamente detta contribuzione con conseguente emissione di rettifiche a credito azienda (rettifiche passive), si richiama l’attenzione delle aziende medesime a non tener conto di tali rettifiche in quanto le stesse saranno oggetto di sistemazione a cura delle Sedi Inps.

1.1. Prestazioni a conguaglio

Le eventuali prestazioni spettanti ai lavoratori da gennaio 2009 alla data di regolarizzazione, non conguagliate, saranno sommate a quelle correnti.
In particolare:
· al rigo “52” per le indennità di malattia;
· M053 per le indennità di maternità per la quota a carico dello Stato, fissata per l’anno 2009 in € 1.902,90;
· rigo 53 per la quota di indennità di maternità eccedente quella a carico dello Stato.
Per quanto riguarda tutte le altre prestazioni spettanti, si rimanda al manuale di compilazione del DM10, allegato alla circolare n. 15/2006.


1.2. Adempimenti a cura delle Sedi

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la definizione delle eventuali note di rettifica passive e per le operazioni di modifica delle caratteristiche contributive aziendali. Nelle more, le Sedi - per le posizioni in questione - si asterranno dal modificare CSC e/o CA.


2. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per la disoccupazione involontaria (art. 20, c. 4, 5 e 6 L. 133/2008)

A scioglimento della riserva contenuta nel punto 3 della circolare n.18 del 12 febbraio 2009, si forniscono le modalità operative per il versamento della contribuzione contro la disoccupazione dovuta - dal 1° gennaio 2009 - per i lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi nonché da quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego.

Le contribuzioni sono dovute per tutti i lavoratori, con esclusione di quelli riportati ai punti 2.4 e 2.5., indipendentemente dall’Ente previdenziale al quale viene versata la contribuzione pensionistica.

A partire dal periodo di paga “maggio 2009”, le aziende in questione, ancorché contraddistinte dai codici 1B, 1E e 1F e le aziende inquadrate nel settore “Enti” – 2.01.01 e 2.01.02 con c.a. 0V, ancorché contraddistinte dai codici 6B, 6C e 6D, dovranno incrementare l’aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva della DS nella misura prevista dalla vigente normativa (3).

Per i mesi pregressi, da gennaio ad aprile 2009, il versamento di detta contribuzione potrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione del presente messaggio, ai sensi della delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Dal periodo di paga “maggio 2009” non saranno più accettati i seguenti codici tipo contribuzione:
- 10 lavoratori non soggetti alla contribuzione DS;
- 34 lavoratori non soci delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in
cooperative non soggetti alla DS;
- 36 lavoratori dipendenti, non soci né avventizi, delle ex compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative non soggetti alla DS e Cuaf.

Le aziende pubbliche - non rientranti nel D.lgs n. 165/2001 - inquadrate nel settore “Enti” con c.s.c. 2.01.01 e 2.01.02 e c.a. 0V, da maggio 2009, per il versamento della contribuzione DS, dovranno utilizzare il codice tipo contribuzione:
- 61 per il versamento della contribuzione IVS e DS;
- 63 per il versamento della contribuzione DS e IVS ridotta dello 0,14% ex TBC;
- 64 per il versamento della contribuzione TFR e DS.

Al fine del versamento della contribuzione “DS”, le aziende che al 31/12/2008 non avevano obblighi contributivi nei confronti dell’Istituto con il sistema DM, dovranno richiedere l’apertura o la riattivazione di una posizione assicurativa con data di inizio o ripresa attività 01/2009 (1).

Come indicato al punto 4 della circolare n. 18/2009, i datori di lavoro interessati dalla nuova disciplina in materia di disoccupazione, potranno aderire ai Fondi interprofessionali con una delle denunce contributive aventi periodo di paga fino a 04/2009, da trasmettere entro e non oltre il termine di scadenza del 31 maggio 2009.

Per la regolarizzazione della contribuzione dovuta da gennaio 2009, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici importo del quadro B/C del DM10:

· M215 avente il significato di “ versamento contributo DS”;
· M220 avente il significato di “versamento contributo 0,30% (fondo di rotazione/interprofessionale) per la generalità dei lavoratori;
· M221 avente il significato di “versamento contributo 0,30% (fondo rotazione/interprofessionale) personale con qualifica di dirigente.

In corrispondenza di detti codici dovrà essere compilato solo il campo “somme a debito del datore di lavoro”.

Ovviamente, le aziende che hanno adempiuto correttamente all’obbligo del versamento della contribuzione DS a far tempo dal gennaio 2009, non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione. Poiché nei confronti di dette aziende, la procedura di controllo delle denunce DM10, per il periodo da gennaio ad aprile 2009, non richiede obbligatoriamente detta contribuzione con conseguente emissione di rettifiche a credito azienda (rettifiche passive), si richiama l’attenzione delle aziende medesime a non tener conto di tali rettifiche, in quanto le stesse saranno oggetto di sistemazione a cura delle Sedi Inps.

2.1. Adempimenti a cura delle Sedi

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la definizione delle eventuali note di rettifica passive e per le operazioni di modifica delle caratteristiche contributive aziendali. Nelle more, le Sedi - per le posizioni in questione - si asterranno dal modificare CSC e/o CA.




Pietro Corasaniti Giuseppe Greco
Direttore Centrale Entrate Direttore Centrale Sistemi Informativi e tecnologici






Note:

1) Aziende ed enti che svolgono attività di natura industriale, del credito, ovvero del terziario.

2) Per l’eventuale copertura contributiva dei mesi da gennaio ad aprile 2009, i datori di lavoro dovranno trasmettere i DM10 con saldo zero compilando il quadro “A” e il quadro “BC” con l’indicazione dei soli codici statistici MA, FE, FZ.

3) Per la generalità delle aziende la contribuzione DS è pari a 1,61% (di cui 1,31% per il finanziamento della disoccupazione e 0,30% ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 per la formazione continua – Fondo di rotazione/ Fondo interprofessionale).

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