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Messaggio 6797 del 25 marzo 2009
Oggetto:
Deroga requisiti pensione di vecchiaia ex art. 2, comma 3, lett. b), del D.lgs. 503/1992. Chiarimenti.
1. Premessa
Come è noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del D.lgs. 30/12/1992, n. 503, l’elevazione ivi prevista dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possano far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 2.1.3).
Al riguardo, sono pervenuti numerosi quesiti concernenti l’ambito di applicabilità della deroga in parola, in particolare per quanto attiene al requisito dei 10 anni di contribuzione inferiore a 52 settimane annue.
Si ritiene opportuno, di conseguenza, fornire i seguenti chiarimenti.
2. Applicabilità della deroga agli operai agricoli a tempo determinato
L’art. 7, commi 9-12 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nel fissare la nuova disciplina per il diritto a pensione degli operai agricoli, ha previsto un’apposita norma di raccordo in base alla quale i contributi da lavoro agricolo versati o accreditati per i periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 per anno, sono rivalutati con i coefficienti 2,60 per gli uomini e 3,86 per le donne e i ragazzi.
Tanto premesso, alcune Sedi hanno chiesto se sia possibile riconoscere la citata deroga ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia computando a tal fine, a beneficio degli operai agricoli, anche i periodi in cui gli stessi hanno raggiunto le 52 settimane di copertura contributiva annuale a seguito della rivalutazione sopra indicata.
Al riguardo, occorre fare riferimento, per espresso dettato legislativo, alla ricorrenza o meno del requisito dell’effettiva occupazione nell’anno di riferimento.
Di conseguenza, si ritiene che, ai fini della deroga in parola, possano considerarsi gli anni nei quali gli operai agricoli abbiano svolto effettiva attività lavorativa per meno di 270 giornate e non raggiungano detto limite neanche computando l’eventuale contribuzione figurativa che si collochi in costanza di rapporto di lavoro (es. malattia).
Saranno altresì computabili, ai predetti fini, gli anni nei quali gli operai in questione raggiungano le 52 settimane di copertura attraverso l’accredito di contribuzione non obbligatoria che presupponga la discontinuità dell’occupazione (es. disoccupazione).
Per completezza, si confermano le istruzioni di cui al messaggio n. 28208 del 09/10/1995, a mente del quale la deroga in parola può applicarsi anche agli OTD, “a nulla rilevando la circostanza che negli anni in cui risultano occupati per periodi di durata inferiore all’anno gli interessati siano iscritti negli elenchi per l’intero anno”, da intendersi nel senso che l’iscrizione nei detti elenchi non fa presumere, di per sé sola, l’ininterrotta occupazione per gli anni in questione.
3. Computabilità dei 10 anni di contribuzione inferiore a 52 settimane annue
3.1 Inizio e conclusione dell’attività lavorativa in un periodo infra annuale
Qualora il soggetto inizi o termini la propria attività lavorativa in un periodo infra annuale, l’anno di inizio e fine assicurazione potrà essere computato, ai fini della deroga in oggetto, solo se il dipendente risulti occupato per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo stesso.
Esempio. Soggetto che inizia a lavorare il 1° aprile dell’anno di riferimento: l’anno in questione è computabile ai fini della deroga se risulta occupato per un periodo inferiore alle 39 settimane.
N.B.: A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute relativamente al punto 3.1 del messaggio n. 6797 del 2009, si precisa quanto segue.
"La verifica del requisito dell’occupazione per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo di riferimento deve essere condotta unicamente in relazione al primo e all’ultimo anno di assicurazione dei soggetti interessati e non con riferimento agli anni intermedi di attività lavorativa degli stessi."(msg.13717/2009)
3.2 Periodi non occupati
Qualora tra l’inizio e la fine del rapporto assicurativo vi siano uno o più anni senza contribuzione, in quanto il soggetto non ha svolto alcuna attività lavorativa, detti periodi non possono essere considerati ai fini dei 10 anni di contribuzione inferiore alle 52 settimane.
3.3 Occupazione per un intero anno solare con accredito di contributi inferiore a 52 settimane
In presenza di un rapporto di lavoro dipendente svolto per l’intero anno solare che abbia dato luogo ad un accredito inferiore alle 52 settimane, il periodo in questione non è computabile ai fini della deroga.
La circolare n. 65 del 06/03/1995, al punto 2.1.3, ha infatti precisato che “la deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche”.
In applicazione del suddetto principio, non sono di conseguenza computabili gli anni interamente lavorati nei quali risulti accreditata contribuzione inferiore alle 52 settimane per le seguenti causali:
mancato raggiungimento del minimale retributivo ai sensi dell’art. 7 del d.l. 12/09/1983, n. 463, convertito con legge 11/11/1983, n. 638;
concessione di aspettative non retribuite;
periodi di lavoro a tempo parziale;
periodi di lavoro domestico con meno di 24 ore settimanali.
3.3.1 Lavoratori a domicilio occupati per l’intero anno solare con contribuzione inferiore a 52 settimane
Considerazioni non dissimili da quelle esposte nel precedente punto 3.3 valgono a negare l’applicabilità della deroga in questione ai lavoratori a domicilio occupati per l’intero anno solare con accredito di contribuzione inferiore alle 52 settimane.
I periodi di sosta eventualmente intercorrenti tra la data di riconsegna del lavoro eseguito e quella di affidamento di nuovo lavoro, infatti, sono consequenziali al normale svolgimento del rapporto di lavoro a domicilio, tanto che i periodi di sosta in questione non possono considerarsi periodi di disoccupazione indennizzabile (circ. n. 313/Prs. del 20/02/1962, punto 3; cfr. Cass. n. 14127 del 01/10/2002).
L’eventuale mancato accredito delle 52 settimane di contribuzione nell’anno solare, di conseguenza, deriva esclusivamente dalla particolare tipologia del rapporto di lavoro in questione, senza che da questo sia dato inferire la discontinuità dell’occupazione.
3.4 Periodi con contribuzione derivante da CIG
Possono darsi casi di soggetti che in un dato anno raggiungano le 52 settimane solo attraverso l’accredito di contribuzione figurativa derivante da cassa integrazione (a orario ridotto o a zero ore), ovvero addirittura che si vedano accreditare 52 settimane di contribuzione derivanti interamente da cassa integrazione.
I periodi in questione non possono essere computati ai fini della deroga, in quanto in caso di CIG il soggetto in questione, pur in presenza di una sospensione del rapporto di lavoro, è in ogni caso da considerarsi occupato per l’intero anno.
3.5 Periodi di attività autonoma ricongiunta nel FPLD
Gli anni di attività da lavoro autonomo inferiore alle 52 settimane, ancorché ricongiunti nel FPLD, non possono in alcun caso essere computati ai fini della deroga, la quale, stante il chiaro tenore letterale della norma di cui al d.lgs. 503, è applicabile unicamente in presenza di effettiva occupazione da lavoratore dipendente.
IL DIRETTORE CENTRALE
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