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Messaggio 20321 del 03 agosto 2010
Aspetti normativi.
Il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2010 n. 51635, introducendo delle modifiche al Decreto 28 aprile 2000 n. 158, recante norme circa l’istituzione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, ha aggiunto l’art. 11-bis (Sezione emergenziale).
L’articolo in questione prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria”.
Il comma 3 di tale articolo prevede espressamente che l’assegno in questione operi “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”.
Pertanto l’erogazione dell’assegno emergenziale è subordinata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
Si applicano anche all’intervento emergenziale le regole vigenti in materia di decorrenza, sospensione e decadenza del trattamento di disoccupazione. In particolare, se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva.
Il comma 5 del citato articolo stabilisce che l’ammontare di tale prestazione (assegno emergenziale) e della contribuzione ad essa correlata siano per metà a carico del Fondo e per l’altra metà a carico del datore di lavoro.
Con delibera n. 42 del 21 giugno 2010 il Comitato amministratore del Fondo ha previsto che il 20% (alla data del 31 dicembre 2009, pari ad € 50.657.674,86) delle risorse disponibili del Fondo, derivanti dal versamento del contributo ordinario (0,50%), sia da destinare alla copertura delle prestazioni previste dall’art. 11-bis. Di tale 20%, ciascuna azienda può utilizzare risorse nel limite massimo del 7% (pari ad € 3.546.037,24 ).
Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.
Durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dell’assegno emergenziale (8 o 12 mesi a secondo dell’età del lavoratore), a favore del lavoratore verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali. Per tale periodo, non è dovuta contribuzione correlata.
Per il periodo successivo all’erogazione dell’indennità di disoccupazione, in cui il lavoratore percepisce solo l’assegno emergenziale (dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese) è dovuta la sola contribuzione correlata.
L’importo mensile della contribuzione correlata è calcolato nella misura del 33% dell’ultima retribuzione tabellare percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Tale valore, moltiplicato per il numero dei mesi per i quali è dovuto esclusivamente l’assegno emergenziale, fornisce l’importo complessivo della contribuzione correlata, che per metà è a carico del Fondo di solidarietà del Credito e per metà a carico del datore di lavoro, secondo lo stesso criterio di ripartizione dell’assegno emergenziale.
Per le modalità di alimentazione del conto individuale si fa riserva di impartire le disposizioni con successivo messaggio.
Condizioni di accesso.
Le condizioni di accesso alle prestazioni di cui all’art. 11-bis (Sezione emergenziale) sono quelle previste al comma 2, e cioè:
- che le aziende abbiano espletato le procedure contrattuali previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
- che le procedure medesime si siano concluse con un accordo aziendale.
Adempimenti delle aziende.
Le domande di intervento relative alle aziende del gruppo Delta, devono essere indirizzate, secondo il modello allegato (all. 1), al Comitato del Fondo di solidarietà tramite la Direzione provinciale di Bologna accompagnate da copia degli accordi aziendali.
Tali domande sono prese in esame dal Comitato su base trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, in liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria (art. 11-bis, comma 6).
Ogni domanda, redatta secondo il modello allegato, deve riportare, oltre i dati identificativi dell’azienda, la dichiarazione di responsabilità con la quale la stessa, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti:
- l’avvenuto versamento, dalla data di iscrizione al Fondo, del contributo ordinario dello 0,50%;
- l’ammontare complessivo degli importi versati a tale titolo per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda.
- L’avvenuto versamento della unica o prima (semestrale) rata della quota parte dell’assegno emergenziale e della relativa contribuzione correlata a carico dell’azienda.
Alla domanda, l’azienda deve inoltre allegare i dati identificativi e analitici del lavoratore disoccupato secondo il modello allegato (all. 2).
Adempimenti a cura della Direzione provinciale di Bologna.
Le domande di accesso alle prestazioni di cui all’art. 11-bis “Sezione Emergenziale”, presentate dalle aziende del GRUPPO DELTA, vengono accentrate presso la Sede di Bologna, la quale provvederà sia alla liquidazione della indennità di disoccupazione ordinaria che alla liquidazione del trattamento integrativo (assegno emergenziale).
All’atto della ricezione delle domande di intervento dell’assegno emergenziale (all. 1 e all. 2), la Sede provvede a verificare:
- la regolarità dell’iscrizione dell’azienda;
- l’avvenuto versamento del contributo ordinario dello 0,50% dalla data di iscrizione al Fondo;
- la congruità delle cifre esposte nelle tabelle 1, 2 e 3 della domanda, verificando in particolare che l’ azienda abbia versato o si sia impegnata a versare ratealmente le somme a proprio carico ovvero:
o 50% dell’intervento – assegno emergenziale e contribuzione correlata – fino all’importo complessivo di € 7.092.074,48;
o 100% delle quote di intervento eccedenti il limite indicato.
Le domande istruite sono trasmesse alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito per il successivo inoltro al Comitato competente.
Dopo l’approvazione del Comitato, la Sede procede alla liquidazione dell’assegno emergenziale soltanto a seguito di verifica dell’avvenuto versamento delle somme a carico dell’azienda come dalla stessa indicato in domanda.
Si evidenzia che, per le prestazioni di cui all’art. 11-bis “Sezione Emergenziale”, non vige il principio dell’automaticità. È quindi necessario che, prima della liquidazione delle prestazioni da parte della Sede, l’azienda abbia versato quanto dovuto.
La riscossione dell’assegno avviene secondo le modalità indicate dal lavoratore.
Procedure di liquidazione.
La Direzione provinciale di Bologna procede, secondo le procedure vigenti, alla liquidazione della indennità di disoccupazione ordinaria, previa acquisizione dei modelli DS21 debitamente compilati dai richiedenti e presentati esclusivamente tramite le aziende del Gruppo Delta.
In attesa dell’implementazione di una procedura “ad hoc” di liquidazione dell’assegno emergenziale, al fine di garantire la correntezza del sostegno al reddito in questa fase di prima applicazione, si forniscono le seguenti istruzioni procedurali agli operatori interessati.
L’approvazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà da parte del Comitato è comunicata tempestivamente alla Direzione provinciale di Bologna, competente ad attivare la procedura di liquidazione dell’assegno emergenziale.
Per procedere alla liquidazione dell’assegno emergenziale occorre innanzi tutto, per ciascun lavoratore, che si sia liquidata l’indennità di disoccupazione ordinaria, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come “assegno emergenziale”.
È necessario, altresì, verificare che il lavoratore non si sia rioccupato:
· finché il lavoratore è percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria, la rioccupazione è evidenziata dalla stessa procedura DsWeb tramite l’incrocio con i dati UNILAV;
· dal 9° o dal 13° mese, fino al raggiungimento del limite massimo previsto per la percezione dell’assegno emergenziale (24 mesi), tale eventualità andrà verificata periodicamente a cura dell’operatore.
Una volta effettuate tali operazioni preliminari, la liquidazione dell’assegno emergenziale avviene mediante la procedura dei Pagamenti vari con le seguenti particolari modalità:
· la creazione di una collezione denominata “EMCREDnn” dove nn indica il codice centro operativo;
· l’impostazione "S" nel pannello Agg.to archivio fiscale;
· l’indicazione obbligatoria - nell’apposito spazio del relativo pannello - del periodo di riferimento della prestazione (da indicare anche nel pannello fiscale); in attesa del rilascio dell’apposita procedura, il periodo deve terminare con l’ultimo giorno di pagamento dell’ultima mensilità di disoccupazione ordinaria erogata;
· la individuazione della Causale con la dicitura “Assegno Emergenziale”.
Per quanto riguarda l’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati, si fa riserva di successive istruzioni.
Regime fiscale dell’assegno emergenziale.
L’assegno in oggetto, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del DPR 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.
Istruzioni contabili.
In relazione alle modalità di rilevazione delle prestazioni di cui trattasi, si dispone che, sulla base della documentazione prodotta dalla procedura “pagamenti vari”, da parte dell’Ufficio amministrativo venga compilato un apposito biglietto contabile fuori cassa
di mod. SC 3. con la seguente scrittura in P.D.:
FBR 30/113 a FBR 10/133
(assegno emergenziale) (debito verso i beneficiari)
GPA 27/009
(ritenute IRPEF)
GPA 2./…
(eventuali ritenute addizionali IRPEF)
All’atto del pagamento, l’importo da corrispondere ai beneficiari va naturalmente imputato in DARE del conto FBR 10/133.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere rilevate al conto GPA 10/031 ed evidenziate, nell’ambito del relativo partitario, con il codice di bilancio di nuova istituzione 03086 “ Somme non riscosse dai beneficiari – assegni a sostegno del reddito, art.6 D.I. n.51635/2010 – FBR”.
Per gli eventuali recuperi dell’assegno in questione è istituito il conto FBR 24/131 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice di bilancio di nuova istituzione “01106 – recupero di assegni a sostegno del reddito, art.6 D.I. n.51635/2010 - FBR”.
Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse vengono imputate al conto FBR 00/131 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni” che viene opportunamente aggiornata.
I crediti divenuti inesigibili devono essere contraddistinti, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice di bilancio di nuova istituzione “01106 – Indebiti relativi ad assegni a sostegno del reddito, art.6 D.I. n.51635/2010 – FBR”.
I saldi dei conti FBR 00/131 e FBR 10/133, risultanti alla fine dell’esercizio, devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio.
Riguardo alle modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese a copertura parziale delle prestazioni in argomento e della relativa contribuzione correlata, si precisa che tale versamento deve essere effettuato sulla contabilità speciale accesa alla Sede presso la tesoreria provinciale dello Stato con le seguenti distinte causali: «contributo a copertura assegno emergenziale, art.6 D.I. n.51635/2010 » e « contribuzione correlata all’assegno emergenziale, art.6 D.I. n.51635/2010».
Le somme riscosse ai titoli di cui sopra devono essere imputate rispettivamente al conto FBR 21/113 (contributo a copertura dell’assegno emergenziale) e FBR 21/114 (contribuzione correlata all’assegno emergenziale).
Nell’allegato n. 3 sono riportati i conti FBR 00/131, FBR 10/133, FBR 21/113, FBR 21/114, FBR 24/131 e FBR 30/113, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Nori