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Messaggio 18529 del 13 luglio 2010
Oggetto: indennità di malattia, maternità, permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario: istanze di pagamento diretto per mancata anticipazione dei datori di lavoro
Testo
L’art. 1, comma 1, del d.l. 30.12.1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29.02.1980, n. 33, stabilisce che – fatte salve le ipotesi di pagamento diretto da parte dell’Inps, previste al successivo comma 6 - le prestazioni economiche di malattia, maternità, permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario devono essere anticipate dai datori di lavoro e successivamente conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto.
Ciò posto, pervengono alla scrivente Direzione ed alle Strutture territoriali dell’Istituto numerose istanze da parte di lavoratori che lamentano la mancata corresponsione delle indennità in esame da parte dei rispettivi datori di lavoro e che, conseguentemente, richiedono il pagamento diretto delle indennità medesime da parte dell’Inps.
Si evidenzia, a riguardo, il contenuto dell’interpello n. 9 del 2 aprile 2010 (all. 1) con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva – relativamente alle modalità di corresponsione di tali indennità, ha precisato che i datori di lavoro provvedono, in via ordinaria, ad anticipare ai lavoratori le prestazioni di interesse, salvo conguaglio, e che, l’Inps provvede, in via derogatoria, al pagamento diretto delle medesime indennità solo nelle ipotesi indicate al comma 6 del menzionato art. 1.
Si rammenta, pertanto, ad ogni buon fine, che i lavoratori in favore dei quali l’Inps procede direttamente al pagamento delle indennità in esame, secondo il menzionato comma 6, sono esclusivamente: i lavoratori agricoli (salvo quanto previsto nella circolare Inps n. 118 del 5 ottobre 2007), i lavoratori stagionali, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine (vedi circ. Inps n. 119 del 21 maggio 1980).
Ruggero Golino