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Limiti di reddito coniugale per l'integrazione al minimo per pensioni con decorrenza nel 1994
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
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Anno | Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo | Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero | Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione |
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2020 | Oltre € 33.479,55 | Fino a € 26.783,64 | Da € 26.783,64 fino a € 33.479,55 |
2019 | Oltre € 33.345,65 | Fino a € 26.676,52 | Da € 26.676,52 fino a € 33.345,65 |
2018 | Oltre € 32.982,30 | Fino a € 26.385,84 | Da € 26.385,84 fino a € 32.982,30 |
2017 | Oltre € 32.622,85 | Fino a € 26.098,28 | Da € 26.098,28 fino a € 32.622,85 |
2016 | Oltre € 32.622,85 | Fino a € 26.098,28 | Da € 26.098,28 fino a € 32.622,85 |
2015 | Oltre € 32.622,85 | Fino a € 26.098,28 | Da € 26.098,28 fino a € 32.622,85 |
2014 | Oltre € 32.557,20 | Fino a € 26.045,76 | Da € 26.045,76 fino a € 32.557,20 |
2013 | Oltre € 32.202,95 | Fino a € 25.762,36 | Da € 25.762,36 fino a € 32.202,95 |
2012 | Oltre € 31.265,00 | Fino a € 25.012,00 | Da € 25.012,00 fino a € 31.265,00 |
2011 | Oltre € 30.442,75 | Fino a € 24.354,20 | Da € 24.354,20 fino a € 30.442,75 |
2010 | Oltre € 29.963,05 | Fino a € 23.970,44 | Da € 23.970,44 fino a 29.963,05 |
2009 | Oltre € 29.754,40 | Fino a € 23.803,52 | Da € 23.803,52 fino a 29.754,40 |
2008 | Oltre € 28.831,40 | Fino a € 23.065,12 | Da € 23.065,12 fino a 28.831,40 |
2007 | Oltre € 28.349,10 | Fino a € 22.679,28 | Da € 22.679,29 fino a 28.349,10 |
2006 | Oltre € 27.792,70 | Fino a € 22.234,16 | Da € 22.234,17 fino a 27.792,70 |
2005 | Oltre € 27.327,95 | Fino a € 21.862,36 | Da € 21.862,37 fino a 27.327,95 |
2004 | Oltre € 26.791,70 | Fino a € 21.433,36 | Da € 21.433,37 fino a 26.791,70 |
2003 | Oltre € 26.137,80 | Fino a € 20.910,24 | Da € 20.910,25 fino a 26.137,80 |
2002 | Oltre € 25.524,85 | Fino a € 20.419,88 | Da € 20.419,89 fino a 25.524,85 |
2001 | Oltre L. 48.122.750 | Fino a L. 38.498.200 | Da L. 38. 498.201 a L. 48.122.750 |
2000 | Oltre L. 46.904.000 | Fino a L. 37.523.200 | Da L. 37.523.201 a L. 46.904.000 |
1999 | Oltre L. 46.166.250 | Fino a L. 36.933.000 | Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250 |
1998 | Oltre L. 45.350.500 | Fino a L. 36.280.400 | Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500 |
1997 | Oltre L. 44.593.250 | Fino a L. 35.674.600 | Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250 |
1996 | Oltre L. 42.919.500 | Fino a L. 34.335.600 | Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500 |
1995 | Oltre L. 40.719.250 | Fino a L. 32.575.400 | Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250 |
1994 | Oltre L. 39.152.750 | Fino a L. 31.249.900 | Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750 |