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L'assegno ordinario di invalidità
Durata - Conferma - Revisione - Revoca
Durata e Conferma (art. 1, commi 7 e 8)
L'assegno di invalidità e' riconosciuto per un periodo di 3 anni ed e' confermabile per ulteriori periodi triennali sempreché la riduzione della capacità di lavoro permanga al di sotto del limite di legge. Tale permanenza - per esplicita disposizione del 7 comma - deve essere accertata tenendo conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dall'interessato.
Per ottenere la conferma il titolare di assegno e' tenuto a presentare apposita domanda.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi (prima visita e due conferme) l'assegno e' confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione prevista dall'art. 9. In proposito si precisa che le conferme devono considerarsi consecutive anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuità di pagamento tra l'una e l'altra per avere il titolare dell'assegno presentato la relativa domanda nei centoventi giorni successivi alla scadenza del precedente triennio.
Non e' equiparabile alla conferma la liquidazione di un nuovo assegno da parte dell'ex titolare.